ASPETTI NORMATIVI
a cura di Mario Tortello

L'handicap nella scuola delle autonomie

La scuola italiana sta vivendo un momento di riforme particolarmente importante che tocca da vicino anche la pluriennale esperienza di integrazione scolastica di allievi e allieve nelle sezioni e nelle classi di ogni ordine e grado. In particolare, l'attuazione graduale delle norme relative all'autonomia scolastica pone nuovi problemi all’organizzazione complessiva degli interventi educativi e didattici da realizzare nella "Scuola di Tutti e di Ciascuno" (Carta di Lussemburgo, 1996). La nota che segue ha lo scopo di inquadrare i principali provvedimenti assunti dal Parlamento italiano e dal Ministero della Pubblica Istruzione negli ultimi mesi, al fine di evidenziare i contributi specifici richiamati dalla presenza di allievi e allieve in situazione di handicap nelle sezioni e classi comuni. Fra l'altro, le considerazioni qui esposte sono state ampiamente discusse al secondo convegno europeo Handicappati intellettivi e soggetti con sindrome di Down nell'Europa del 2000", promosso dall'Istituto di medicina sociale e dalla "Scuola dei diritti Daniela Sessano", tenutosi presso l'Università Statale di Milano nel novembre 1998.

Regolamento sull’autonomia scolastica

Dopo una ampia consultazione che ha coinvolto tutte le istituzioni scolastiche del Paese, il consiglio dei ministri ha approvato una bozza di regolamento, ora all'esame delle commissioni parlamentari competenti e degli organi contabili. I riferimenti ai problemi degli allievi in situazione di handicap sono molto limitati. A nostro avviso, è necessario richiamare, anche in questa sede, che le istituzioni scolastiche autonome assicurano l'attuazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione di tutti gli alunni, secondo le modalità definite dalla legge n. 10411992,artt. l2 e segg.".

Classe ridotta e assegnazione dei docenti per il sostegno

L'esperienza di prima applicazione delle norme contenute nella Finanziaria per il 1998 (abolizione delle norme che consentono la riduzione della classe a 20 alunni nel caso in cui sono presenti alunni certificati in situazione di handicap; nuovo rapporto docenti per il sostegno/allievi handicappati in ragione di 1 ogni 138 alunni complessivamente presenti) ha mostrato tutti i suoi limiti. Mentre sono notevolmente aumentati gli alunni certificati, sono complessivamente diminuiti gli insegnanti per il sostegno assegnati alle scuole. In alcuni casi inoltre, tali docenti non sono in possesso di alcun titolo di specializzazione E’ necessario, perciò, modificare le norme che concernono il numero massimo di alunni per classe e che, in ogni caso - specie nella scuola materna, elementare e media – non venga inserito più di un allievo in situazione di handicap per ciascuna classe.

Continuità educativa e didattica

Inoltre, nella formulazione definitiva degli organici di Circolo e di Istituto (comprendenti anche i docenti per le attività di sostegno) si tenga conto del fatto che mentre il numero complessivo di alunni tende a ridursi, i casi di quelli in situazione di handicap tende a crescere. E’ necessaria, perciò, una verifica che permetta la revisione legislativa del parametro 1/138 fissato rigidamente dall'art. 40 della legge Finanziaria per il 1998.

Abolizione dei corsi intensivi

I dati raccolti dal Ministero della Pubblica Istruzione circa la prima fase di realizzazione dei corsi di specializzazione (cosiddetti "intensivi", ma in realtà "brevi") per docenti in esubero della scuola media e superiore dimostrano il fallimento sostanziale delle modalità formative previste dalla Finanziaria per il ‘97. Il bilancio non è positivo né sul piano della formazione (al di là della buona volontà dì corsisti e docenti), né su quello dei meri conti economici. E’ urgente quindi, che vengano abrogate le norme dell’art. 1, comma 75 della Legge 662/1996, che hanno introdotto i mini corsi di specializzazione, motivandoli solamente con esigenze di risparmio, rivelatesi inutili.

La formazione universitaria

Anche le nuove disposizioni sulla formazione universitaria di tutti i docenti (vedasi il Decreto 26 maggio 1998) lasciando alquanto perplessi. Tale provvedimento deve essere rivisto; è necessario, infatti, prevedere esplicitamente per tutti i futuri docenti - all'interno del curricolo formativo di base - la frequenza di un monte ore obbligatorio relativo ai problemi pedagogici, metodologici e didattici inerenti l'integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap. Inoltre, il curricolo di specializzazione relativo alle disabilità deve prevedere prevalentemente discipline pedagogico-didattico e non privilegiare solo quelle medico-cliniche.

L'aggiornamento degli insegnanti

È anche necessario che governo e Parlamento predispongano congrui finanziamenti per assicurare a tutti gli insegnanti curricolari adeguati percorsi di aggiornamento, sia durante l'anno di formazione che in servizio, concernenti le problematiche pedagogiche, metodologiche e didattiche dell'integrazione scolastica. Parimenti, vanno assicurate iniziative qualificate concernenti tecniche, strategie e ausili riguardanti singole tipologie di handicap.

La dirigenza per i capi di Istituto

Anche ai capi di Istituto va assicurata una congrua formazione sugli aspetti trasversali relativi alla gestione dell'integrazione scolastica. Tali contenuti debbono far parte del curricolo formativo di base e non solo "curricolo elettivo".

La parità scolastica

Com'è noto, il disegno di legge sulla parità scolastica è in discussione in Parlamento. Esso prevede che la scuola privata possa essere parificata a quella pubblica a condizione, tra l'altro, che "accolga alunni handicappati". Questa formulazione è troppo generica, in quanto rischia di permettere il finanziamento anche di scuole speciali, incentivandone la espansione, in contrasto con il principio dell'integrazione scolastica sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1998/ e dalla Legge quadro n.l04/l992. Il testo andrebbe dunque emendato con la seguente formulazione: "... accoglienza di alunni in situazione di handicap secondo le modalità dell'integrazione scolastica di cui alla legge n. 104/1992".

I Gruppi di lavoro presso i Provveditorati agli Studi

L'ultima preoccupazione emerge dal disegno di legge collegato alla Finanziaria per il 1999, là ove all'art. 20, comma 8, abroga le norme sulle utilizzazioni di docenti presso l'Ufficio studi del ministero della Pubblica Istruzione e presso i Provveditorati agli Studi. Se così fosse, sin dal prossimo settembre, verrebbero di fatto aboliti i Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap presso i singoli Uffici scolastici provinciali, cancellando uno strumento operativo dimostratosi necessario per un efficace coordinamento, programmazione e verifica della qualità dell'integrazione scolastica.

Altri interventi di Mario Tortello pubblicati sul sito FADIS:

"Nuovi elementi di qualità per una scuola inclusiva"novembre 1999
Tornano le scuole speciali - luglio 1999
Scuole speciali per tutti - 23 luglio 99
Scoppia il caro-corsi - 4 settembre 99
La scuola trascura l'alunno con handicap - 2 Novembre 99


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