Riportiamo
il testo definitivo approvato dal Senato sabato 18 dicembre 1999 con il
riferimento alla legge 449 del 27 dicembre 1997 che ha istituito
il rapporto 1:138.
Rileviamo
come nella stesura definitiva del testo non vengano menzionati in modo
esplicito i docenti di sostegno e gli alunni in situazione di handicap.
Nelle
prossimi mesi e’ atteso il collegato alla Legge finanziaria.
In
attesa di ulteriori aggiornamenti presentiamo il D.D.L. collegato alla
legge finanziaria in materia di istruzione nella versione approvata dal
Consiglio dei Ministri in data 15.12.99.
Legge Finanziaria 2000
(...)
Articolo 21.
(Riduzione di personale del comparto della
scuola).
1. Il numero dei dipendenti del comparto
della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una
percentuale non inferiore all'1 per cento
rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre
1999, fermi restando gli obiettivi previsti
dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, verificati distintamente ai sensi
dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n.449 del
1997, introdotto dall'articolo 16, comma
1, lettera b), della presente legge, nonché quelli previsti dal
comma 3 dell’articolo 40 della citata
legge n.449 del 1997. Tale riduzione è disposta in modo da
evitare la riduzione di offerta formativa
nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a
bassa densità demografica.
(…)
Articolo 40
(…)
3. La dotazione organica di insegnanti
di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati è
fissata nella misura di un insegnante
per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti
gli istituti scolastici statali della
provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in
misura non superiore all’80 per cento,
della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti dell’anno
scolastico 1997-1998, fermo restando il
vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di
ripartizione degli insegnanti di sostegno
tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree
disciplinari dell’istruzione secondaria,
nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono
stabiliti con i decreti di cui al comma
1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di
sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti
volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione,
nelle classi ordinarie, e ad assicurare
il successo formativo di alunni con particolari forme di
handicap sono approvati dai provveditori
agli studi, che possono disporre l’assegnazione delle
risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari
per l’acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici
funzionali allo sviluppo delle potenzialità
esistenti nei medesimi alunni, nonché per l’aggiornamento
del personale. Le esperienze acquisite
sono messe a disposizione di altre scuole.
Seduta n. 640 del 13/12/1999
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: nonché quelli previsti dal comma 3, dell'articolo
40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
18. 7. (ex 17. 2.) Giacco.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: In ogni caso la riduzione non può essere operata nei
confronti del personale docente specializzato
e dei docenti di sostegno per l'integrazione scolastica dei
portatori di handicap.
*18. 8. (ex *17. 3.) Sbarbati, Mazzocchin,
Marongiu, Negri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: In ogni caso la riduzione non può essere operata nei
confronti del personale docente specializzato
e dei docenti di sostegno per l'integrazione scolastica dei
portatori di handicap.
*18. 9. (ex *17. 14.) Gardiol, Dalla Chiesa,
Scalia.
(Testo così modificato nel corso
della seduta).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: La riduzione non riguarda gli insegnanti di sostegno.
"La sen. Antonella Bruno Ganeri della comm.
istruzione del senato, ha dichiarato - la camera ha recepito le
preoccupazioni sollevate dalla commissione
stessa inerenti gli insegnanti di sostegno e alla necessità che
tali
tagli [1 per cento del personale della
scuola] non vadano ad intaccare l'offerta formativa. Non potranno cosi'
essere ridotti gli organici laddove ci
sono studenti in situazione di handicap e in quelle scuole in cui
si effettuino progetti extracurricolari
che consentiranno di ampliare l'offerta formativa nell'ambito del
processo di attuazione dell'autonomia".
Italia Oggi – Azienda scuola 21/12/997
pag. 56 a cura di Livia Pandolfi
(…)
Norme quadro in materia di diritto allo studio.
Art.8
(Principi per la legislazione regionale)
1.Le Regioni promuovono e disciplinano
i servizi e gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio
e
alla formazione nonchè il sostegno
dei processi educativi in un quadro di collaborazione con gli enti locali,
con
l’amministrazione periferica della pubblica
istruzione, con gli organi collegiali territoriali della scuola, con le
istituzioni scolastiche autonome, con
le agenzie formative e con le forze sociali esistenti sul loro territorio.
La
continuità dei servizi e degli
interventi è garantita mediante l’approvazione da parte delle regioni
di appositi
piani pluriennali di attuazione.
2.I servizi e gli interventi di cui al
comma 1 sono finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine culturale,
sociale,
economico, territoriale e personale che
di fatto impediscono o limitano il successo formativo dei giovani nella
scuola e nella formazione professionale
e il progresso civile e professionale degli adulti. Al perseguimento
delle citate finalità si provvede
anche mediante interventi economici diretti, predisposizione di servizi
collettivi,
interventi di riequilibrio, affidamento
di specifici interventi alle istituzioni scolastiche e ai centri di formazione
e
finanziamento di progetti da loro proposti,
anche interessanti in rete di scuole.
3. I servizi e gli interventi di cui al
comma 2 sono volti a realizzare le condizioni logistiche, strumentali,
di servizio e di comunicazione necessarie
affichè i giovani con handicap possano raggiungere
soddisfacenti livelli di apprendimento,
di integrazione e di autonomia.
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