Ci auguravamo tutti che la finanziaria 2001 modificasse i criteri per l'assegnazione dei docenti di sostegno, passando dal rapporto1/138. Purtroppo il testo definitivo non ne fa cenno.
Secondo gli impegni assunti, la mozione approvata durante il Seminario di Torino "Obbligo di istruzione e obbligo di formazione" (Torino, 14 ottobre 2000) e' stata inviata ai capigruppo del Parlamento e ai singoli componenti delle Commissioni Istruzione della Camera e del Senato.
Notevole impegno di diffusione e' stato profuso dalla FADIS (Federazione Associazioni Docenti per l'Integrazione Scolastica) presieduta da Nicola Quirico e dall'avvocato Salvatore Nocera vicepresidente FISH.
(...)
per gentile concessione della
rivista "Handicap & Scuola"
| Legge 338/2000
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (...) art. 51 (...) a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un’ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997»; |
Documenti:
ARISM - FADIS / Organici di sostegno: il rapporto 1:138 non viene rispettato / settembre 2000
FADIS / Legge Finanziaria 2000 / febbraio 2000
Parlamento:
Sen. Francesco Bortolotto - Interrogazione organici di sostegno e rapporto 1:138 - novembre 2000
On.
Luciana Sbarbati - Question time organici di sostegno - dicembre
2000
Legge 338 2000
Legge
Finanziaria 2001
(approvata
dalla Camera il 22.12.2000)
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(...)
Capo XI
ONERI DI PERSONALE
Art. 50.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto
dall’articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale
dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le
somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto
previsto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per
corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all’articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di
favorire il processo di attuazione dell’autonomia scolastica, l’ammodernamento
del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza,
è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire
1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l’incremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200
miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi
dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento,
con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale
della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito
fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, dell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di lire
600 miliardi a decorrere dall’anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione
integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate
anche le somme relative all’anno 2000 destinate alla carriera professionale
dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola
per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente
contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma
di lire 100 miliardi finalizzata anche all’incremento e alle perequazioni
dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con
riferimento all’anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità
di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite,
sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni.
Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo
completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall’articolo
19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma
di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della
carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera
prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1º
gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento
di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio
di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti
e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali
conseguenti all’applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, è attribuito, all’atto del conseguimento, rispettivamente,
della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe
di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello
spettante ai magistrati di Cassazione di cui all’articolo 5 della legge
5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto
1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni
di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla
predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono
dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti
decisioni o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e
l’incentivazione della specificità e onerosità dei compiti
del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma
2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalità
di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo
massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988,
n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. È stanziata la somma
di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000
milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle
seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni
per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a)
ulteriori interventi necessari a realizzare l’inquadramento dei funzionari
della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione
del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate
secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli
articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b)
copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, comma
1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo
stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere
non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato;
c)
allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia
relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero;
d)
copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
1, al comma 1 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici
centrali e periferici di corrispondente livello dell’amministrazione penitenziaria.
Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi
del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l’articolo 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma
7 dell’articolo 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle
iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione
e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura
obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti,
dei Ministeri della difesa, dell’interno, delle finanze, della giustizia
e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di
lire 70 miliardi a decorrere dall’anno 2001, rispettivamente nelle seguenti
misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per
cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con
l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2001.
11. Per l’attuazione delle
disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere
con i decreti di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78; per l’attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
termine di cui all’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000
e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo
di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati
al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l’espressione del
parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto
a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari
di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo
di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della
Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella
F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato
in 2.000 unità a decorrere dall’anno 2002.
Art. 51.
(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
1. All’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un’ulteriore riduzione
di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio
al 31 dicembre 1997»;
b)
al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale
percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente
realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni
comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale».
2. Ferme restando le disposizioni
di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il
procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto
dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni. A seguito dell’abrogazione delle norme di cui
al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all’espletamento del
servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali,
accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono
ai fondi destinati all’incentivazione del personale, per le finalità
e nei limiti di cui all’articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
3. L’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga
al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di
comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º
gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990,
già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio
prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di
anzianità. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che
esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo
contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente
al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme
arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni
pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative
alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale
dell’ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già
disciplinati dall’articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale
di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l’amministrazione
richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni
che sarà autorizzata per l’amministrazione stessa nell’anno 2001,
in applicazione dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
8. Ferma restando la validità
ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie
già prorogati al 31 dicembre 2000, per l’assunzione di personale
presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno
2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º
gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle graduatorie
è disciplinata dalla normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo,
dell’articolo 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo le parole: «organica dell’ente» sono inserite le seguenti:
«arrotondando il prodotto all’unità superiore».
10. All’articolo 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui
al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito,
dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine
dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio
nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà
indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente
in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento
si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
11. Gli enti locali, non dissestati
e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000,
utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive,
ai sensi dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette
entro il 31 dicembre 1997, nell’ambito dei concorsi pubblici banditi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto
degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare
il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto
a tempo determinato.
12. Fermi i limiti della dotazione
organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero
della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica
la disciplina di cui all’articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo
14 febbraio 2000, n. 37.
13. All’ultimo periodo del
comma 23 dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
introdotto dall’articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
la parola: «fondamentale» è sostituita dalla seguente:
«complessivo».
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