La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il sistema educativo di istruzione
e di formazione e' finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze
e dell'identita' di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola
e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione
e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
2. La Repubblica assicura a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare
le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche
realtà territoriali.
3. Il sistema educativo di istruzione
si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume
la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume
la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione
si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997,
n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144
4. L'obbligo scolastico inizia al sesto
anno e termina al quindicesimo anno di età.
5. L'obbligo di frequenza di attività
formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza
secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
6. Nel sistema
educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
7. Le province autonome di Trento e di
Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie,
disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche
mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando
la responsabilità delle istituzioni scolastiche.
- Art. 2.
- Scuola dell'infanzia
- La scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale
dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni,
promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento
e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre
alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.
- La Repubblica assicura la generalizzazione
dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini
e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità
di frequentare la scuola dell'infanzia
- La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia
e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti
da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la
scuola di base.
- Art. 3
- Scuola di base
- La scuola di base ha la durata di sette
anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato
in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato
alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
- La scuola di base, attraverso un progressivo
sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari
alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze
e delle abilità di base;
- apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
- potenziamento delle capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
- educazione ai principi fondamentali
della convivenza civile;
- consolidamento dei saperi di base, anche
in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea;
- sviluppo delle competenze e delle capacità
di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità
delle opzioni culturali successive.
- Le articolazioni interne della scuola
di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
- La scuola di base si conclude con un
esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa
non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
- Art. 4.
- Scuola secondaria
- La scuola secondaria ha la durata di
cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica,
tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità
di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze
acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini
e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana
e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità,
e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione
superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel
mondo del lavoro. Ciascuna area e' ripartita in indirizzi, anche mediante
riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
- La scuola secondaria si realizza negli
attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono
la denominazione di licei.
- Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione
specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo, e' garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro
anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite
iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta.
- Nel corso del secondo anno, se richiesto
dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative
formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà
sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e
iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri
di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un
accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
- A conclusione del periodo dell'obbligo
scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
- Negli ultimi tre anni, ferme restando
le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative
e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi
periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali
e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti
con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e
con l'Università.
- La frequenza positiva di qualsiasi segmento
della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di
un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini
della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area
o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale.
Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale
comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per
l'accesso al sistema dell'istruzione.
- Al termine della scuola secondaria,
gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre
1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
- Art. 5.
- Istruzione e formazione tecnica superiore,
educazione degli adulti e formazione continua.
- L'istruzione e formazione tecnica superiore
e' disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
- Le iniziative di educazione degli adulti
si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112.
- La formazione continua si realizza nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
- Art. 6.
- Attuazione progressiva dei nuovi cicli
- Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma
quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano,
entro quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che
contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma.
Il programma e' corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilita'
nonche' la congruita' dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa
la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali
riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di
riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione
delle specifiche professionalita' maturate, nonche' alla sua eventuale
riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto
con modalita' tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa
da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per
la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria,
ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per
l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture.
- Il programma di cui al comma 1 indica
tempi e modalita' di attuazione della presente legge. L'operativita' di
tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, e' subordinata all'approvazione
dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi
finanziari occorrenti per la relativa copertura.
- Le somme che si dovessero rendere disponibili
per effetto della riforma sono riutilizzate con modalita' e criteri indicati
nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi
sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Disposizioni correttive di quelle contenute
nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva
attuazione del programma stesso.
- L'effettiva attuazione della presente
legge e' verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo
alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione
presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
- All'attuazione della presente legge
si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti
da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.400, in conformita' agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al
programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge.
Sugli schemi di regolamento e' acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
sulla loro conformita' agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme
di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento
reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per
il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo
8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede
con le modalita' di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- Il personale docente in servizio, alla
data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano
l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento
della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo
conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e
delle professionalita' di ciascuno.
- I titoli universitari ed i curricoli
richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono
individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi
generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma
1.
- La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
- Data a Roma, addì 10 febbraio
2000
- CIAMPI
- D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri; Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione; Visto, il Guardasigilli:
Diliberto
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati
(atto n. 3952):
Presentato dal Ministro della pubblica
istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(Berlinguer) il 4 luglio 1997.
- Assegnato alla VII commissione (Cultura),
in sede referente, il 24 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, III,
V, XI, XII e XIV. Esaminato dalla VII commissione il 24 febbraio 1998;
l'11, 12, 19, 25, 31 marzo 1998; il 28,
29 aprile 1998; il 13 maggio 1998; il 27 aprile 1999; il 2, 15, 17, 22,
23 giugno 1999; il 7, 13, 14, 15, 20, 22 luglio 1999. Relazione scritta
annunciata il 23 luglio 1999 (atto n. 4 - 280 - 1653 - 2493-bis - 3390
- 3883 - 3952 - 4397 - 4416 - 4552/A - relatore on. Napoli). Esaminato
in aula il 23 luglio 1999; il 14, 15, 16, 21 settembre 1999 ed approvato
il 22 settembre 1999 in un testo unificato con atti n. 4 (iniziativa popolare);
n. 280 (on. Russo Jervolino; n. 1653 (on. Sanza ed altri); n. 2493-bis
(on. Orlando); n. 3390 (on. Casini ed altri); n. 3883 (on. Errigo); n.
4397 (on. Napoli ed altri); n. 4416 (on. Berlusconi ed altri); n. 4552
(on. Bianchi Clerici). Senato della Repubblica (atto n. 4216):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione),
in sede referente, il 24 settembre 1999, con pareri delle commissioni 1a,
2a, 3a, 5a, 10a, 11a, 12a, della giunta per gli affari delle Comunita'
europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato
dalla 7a commissione il 5, 27 ottobre 1999; il 4, 10, 11, 23, 24, 25 novembre
1999; il 9, 10, 14, 15 dicembre 1999; l'11, 12, 18, 19, 20 gennaio 2000.
Esaminato in aula il 25, 26, 27 gennaio 2000; il 1o febbraio 2000 ed approvato
il 2 febbraio 2000.
- Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
(1)in vigore dal: 9-3-2000
(2) - La legge 24 giugno 1997, n. 196,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento
ordinario, reca "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario,
reca "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". Si
riporta l'art. 68 della predetta legge: "Art. 68 (Obbligo di frequenza
di attività formative). - 1. Al fine di potenziare la crescita culturale
e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per
quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione,
e' progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo
di frequenza di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi anche integrati
di istruzione e formazione:
1. nel sistema di istruzione scolastica;
2. nel sistema della formazione professionale
di competenza regionale;
3. nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende
comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in
esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e
dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema
all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento
di cui al comma 1 si provvede:
1. a carico del fondo di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi
per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi
a decorrere dall'anno 2001;
2. b) a carico del Fondo di cui all'art.
4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire
190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per
la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
Con regolamento da adottare, entro sei
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione
del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi
per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo
di istruzione e l'obbligo di formazione, nonchè i criteri coordinati
ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della
loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra
le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo
di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto
destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota
fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di età, secondo le modalita' di cui all'art. 16
della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere
altresi' destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali
in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata
legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione
Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato,
secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse
dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, reca "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto
1999, 152/L, supplemento ordinario.
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
"Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.
- Si riporta il testo dell'art. 69 della
citata legge 17 maggio 1999, n. 144:
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica
superiore). -
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta
formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati,
nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito
il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale
si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni
di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma
di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,
le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi
di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi
percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti
i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione
dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono
l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite
d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato
nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS
concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi
dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni,
tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonchè sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione: a tal fine accedono al fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale".
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998), con le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Per quanto concerne la legge n.196/1997 v. nelle note all'art. 1.
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
"Art. 8 (Definizione dei curricoli). -
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce
a norma dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e
indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo
formativo;
3. gli obiettivi specifici di apprendimento
relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività
costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo
dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale
per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota
nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità
del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione
degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione
dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti,
anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione,
lavoro, sentita la conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano,
nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri
alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello
nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le
attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo
le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste
dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole e' garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed e' valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari
o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle
attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del
corso di studi prescelto.
1. Il testo dell'art. 205 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta
Ufficiale del 19 maggio 1994) e con le modifiche apportate dall'art. 26,
comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "Art. 205
(Regolamenti). - 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura
prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministro della pubblica istruzione
emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni
relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione
determina annualmente, con propria ordinanza le modalità organizzative
degli scrutini ed esami stessi.
2. - Con uno o più regolamenti,
da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario,
e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto
o scuola per i quali essa sia prevista, nonchè l'istituzione di
corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo
agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo
industriale, semprechè sia possibile far fronte alla relativa spesa
con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento.
E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art.
60, comma 3.
3. -bis. Per ottimizzare le risorse disponibili
nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata
fra istruzione e formazione professionale di cui all'art. 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento
di cui al comma 2, possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione
secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio.
4. - Per gli istituti aventi finalita'
ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento,
con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede
alla loro istituzione.
5. - Il Ministro della pubblica istruzione
stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturita'
conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo
negli istituti tecnici.
- Con uno o piu' regolamenti da adottarsi,
secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate
norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili
dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonchè
per la definizione delle modalità con le quali il personale docente
delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari
attività formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
- Fino all'emanazione delle norme di cui
al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti".
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 della
legge 19 novembre 1940, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici
universitari" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n.
274), e' il seguente:
6. - Uno specifico corso di laurea, articolato
in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale
degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola
elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma
di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito,
ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola
materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo
per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola
elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione
ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni
educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi
del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento
dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso,
i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le
necessarie competenze sono disponibili
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