Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII - NORME
COMUNI
Omisiss
CAPO IV - Alunni in particolari condizioni
Sezione I - Alunni handicappati
Paragrafo I - Diritto all'educazione,
all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato
Art. 312 - Principi generali
1. L'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro
5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto
all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate
nel presente paragrafo.
Art. 313 - Soggetti aventi
diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
2. L'individuazione dell'alunno come persona
handicappata, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente
sezione, è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa dell'adozione
dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari
interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle
relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia
denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza
dell'alunno.
Art. 314 - Diritto all'educazione
ed all'istruzione
1. E' garantito il diritto all'educazione
e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna
e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo
lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione
e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità
connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come
persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante
dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai
fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per
ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con
la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica
le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le
capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti
dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità
sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità
indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è
aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare
e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare
la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie
locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati,
di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali
classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore
a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti
in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle
divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono
essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso
di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita
presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.
Art. 315 - Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona
handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine
e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322
e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici
o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta
di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e
attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e
privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione
coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni
con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli
276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti
locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività
di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
3. I posti di sostegno per la scuola secondaria
superiore sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio
alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri
gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h) della
stessa legge.
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria
superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità
per le iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera c), realizzate
con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività
di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e
dei collegi dei docenti.
Art. 316 - Modalità
di attuazione dell'integrazione scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione
provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalità
di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989,
n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche
di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata,
con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività
educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione
delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa
fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione
tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo
sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti
gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti,
sentiti gli specialisti di cui all'
articolo 314, su proposta del consiglio
di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'articolo
9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 relativamente alle scuole di specializzazione
si applicano le disposizioni contenute nell'
articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno
di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'articolo
315 comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento
comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali
e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.
Art. 317 - Gruppi di lavoro
per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale
è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico
nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato
ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due
esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a
livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei
criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il
gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola
media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi
di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari
e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma
1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e
le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione
degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e
40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione
dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra
attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà
di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente
una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente
della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può
avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma
3.
Art. 318 - Valutazione del
rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati
da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici
di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte,
sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria
superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti
e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche
e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono
le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese
quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.
Paragrafo II - Interventi specifici
e forme di integrazione e sostegno
Art. 319 - Posti di sostegno
1. Per lo svolgimento delle attività
di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola materna,
elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali
comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un
posto ogni quattro alunni portatori di handicap.
2. Per la determinazione dei posti di
sostegno nella scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 315 comma 3.
3. Nella scuola elementare deroghe al
rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap
possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap
particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi
maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap
frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione
nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo
di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325.
5. L'utilizzazione nei posti di sostegno
dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell'articolo
315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati
e trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'articolo
455 comma 1 e 2.
Art. 320 - Interventi a favore
di alunni portatori di handicap nella scuola elementare
1. Per quanto concerne gli interventi a favore
degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione
le disposizioni contenute nell'
articolo 127.
2. Sulla base del programma predisposto
dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori
forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi
socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e
dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di
bilancio.
Art. 321 - Programmazione educativa
nella scuola media
1. Nell'ambito delle attività rientranti
nella programmazione educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme
di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap
da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno.
2. Nelle classi che accolgono alunni portatori
di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica,
il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo
le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei
limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del
programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Paragrafo III - Scuole speciali per
non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
Art. 322 - Obbligo scolastico
per gli alunni non vedenti
1. L'obbligo scolastico si adempie per gli
alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie
oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali speciali
funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata
alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono
essere istituite - con le modalità di cui all'articolo 55 - presso
altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
3. Nelle province in cui le suddette scuole
statali funzionano, il personale docente è iscritto in ruoli speciali
provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale
nazionale.
4. Gli istituti di cui al precedente comma
2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreché
ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione
e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con
apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli
studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione
del Ministero della pubblica istruzione.
5. Gli alunni, nelle scuole elementari
per i non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.
6. Nelle scuole elementari per non vedenti
possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze
scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere
i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.
7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla
trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale per
ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui all'
articolo 56, scuole medie speciali per
non vedenti.
8. I programmi e gli orari delle scuole
medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti
speciali in atto presso le scuole già esistenti.
Art. 323 - Obbligo scolastico
per gli alunni sordomuti
1. L'obbligo scolastico si adempie per gli
alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie
oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole
medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite
dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono
essere istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti
sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di
sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali
preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal
consiglio scolastico distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali in
accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito,
e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello
provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore
degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono
il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso
l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di cui
al comma 2.
6. Fino all'entrata in vigore della legge
sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica
istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate,
di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del
Ministero medesimo.
7. Dei consigli delle istituzioni statizzate
di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato
dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante
del comune in cui ha sede l'istituzione.
8. Gli immobili di proprietà dell'E.N.S.
adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le
attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprietà ai
comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso
di loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni
scolastiche o a servizi sociali.
Art. 324 - Scuole con particolari
finalità
1. Sono scuole con particolari finalità,
ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole
funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti
statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni
statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per
speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap
e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli
istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati
a carattere continuativo.
Paragrafo IV - Titoli di specializzazione
per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti
Art. 325 - Istituzioni abilitate
in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento
agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti
1. Il personale direttivo e docente preposto
alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari
finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono
alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo
di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico
di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero
della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro
che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di
ruolo a cui si riferisce la specializzazione.
3. Sono validi altresì quali titoli
di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo
tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.
Sezione II - Alunni in particolari situazioni
di disagio
Art. 326 - Interventi a favore
di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze
1. A favore dei minori indicati nell'articolo
1 della legge 19 luglio 1991 n. 216 sono attuati, nell'ambito delle strutture
scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati
ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105
e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990 n. 309 concernenti interventi in materia di educazione alla
salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo,
dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle
patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni
di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione
promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione
sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
3. Le attività di cui al comma
2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa
e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito
delle discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione
approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative
metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi
nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque
membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno
un esperto di mezzi di comunicazione sociale e rappresentanti delle amministrazioni
statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie
di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente
sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici,
con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi,
ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività
culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno
della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative
promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo
alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando
vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti
delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento
e formazione del personale della scuola è data priorità alle
iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze
8. Il provveditore agli studi promuove
e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative
previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate
dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore
si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze
emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali
o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti
tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e
recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni
di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono
essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica
sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie
locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono
gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi
riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi
anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa
con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico
provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni
ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno
criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.
A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite
convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed
enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'articolo 116
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
13. I corsi statali sperimentali di scuola
media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le
cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo
di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 entro i limiti numerici e con le
modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi
saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività
lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente
di ruolo di cui all'articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo
di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione
di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti
nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 a condizione che
tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma
12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione
assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione
scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla
salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare
riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento
del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui
al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione
d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione
con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali
e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa
con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza
rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti
di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi
collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari
presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto
rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche
di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di
formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione
alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre
iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione
del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità.
Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano
tra quelle previste dall'articolo 10 comma 2 lettera e) del presente testo
unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti
didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle
iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie
curricolari, è volontario.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti
da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali - il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione
del Ministro per gli affari sociali, progetti mirati alla prevenzione e
al recupero delle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di
fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi
che si intendono conseguire.
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