Lettere, telefonate e
e-mail in arrivo da diverse parti d'Italia segnalano con preoccupazione
alcune ipotesi, avanzate per lo più in ambito medico-clinico, finalizzate
a riproporre strutture diurne di tipo sanitario
o assistenziale per persone
disabili considerate in "situazione di gravità", anche in età
d'obbligo di istruzione. A scanso di equivoci, riproponiamo in questa sede
il nostro pensiero, (1) ribadendo la disponibilità a un ampio
confronto che abbia come
obiettivo ultimo l'effettiva tutela dei diritti fondamentali delle persone
disabili in "situazione di gravità".
Già il compianto
Sergio Neri, coordinatore dell'Osservatorio permanente per l'integrazione
scolastica delle persone in situazione di handicap istituito dal ministro
della Pubblica Istruzione nel giugno 1997, ha messo giustamente in guardia
da certe prospettive: "Un problema molto attuale sta davanti a noi: che
non è tanto importante per la quantità delle persone coinvolte,
quanto perché è sintomo di una situazione di disagio in cui
di nuovo stiamo ritornando. È il problema dei cosiddetti gravissimi.
Stanno nascendo dei centri per gravissimi, in età scolare dai 6
ai 14 anni, nella scuola e anche fuori dalla scuola, all'interno di un
circuito gestito dalla sanità o dai
servizi sociali: si ripropone,
sostanzialmente, un'idea di persone [...] riabilitabili, ma [ritenute]
non educabili, non istruibili o se volete educabili separatamente dall'istruibile,
che facilmente diventa un addestrabile all'interno di una situazione di
contenimento di effetti più gravi. Bisogna ripercorre un cammino
culturale, già avviato nel nostro Paese e in altri Paesi civili:
passare dalla considerazione di una situazione ritenuta di irrecuperabilità
a una ritenuta di recuperabilità, poi di persone educabili, finalmente
di persone istruibili". (2)
E Dario Ianes avverte:
bisogna "accettare la sfida dell'integrazione totale degli alunni in situazione
grave o gravissima di handicap, per i quali occorre trovare forme ancora
più avanzate di integrazione, evitando il
rischio di un ritorno
a interventi separati e segreganti". (3) Si tratta di un orientamento assunto
anche dal ministero della Pubblica Istruzione in sede di audizione alla
Commissione VII della Camera sullo stato di
attuazione e sulle prospettive
di intervento in materia di integrazione scolastica. Proprio in merito
agli allievi disabili in situazione di gravità, viale Trastevere
ritiene necessario, nell'ordine:
1. "porre esplicita attenzione
ai cosiddetti gravissimi";
2. "facilitare una effettiva
riduzione dell'handicap";
3. "evitare forme surrettizie
di scuola speciale".
La scelta dell'espressione
"riduzione dell'handicap", al posto di quella che richiama la "riduzione
del deficit", risponde a una concezione scientifica di grande valore e
di notevoli conseguenze: (4) rispetto alle difficoltà di
ridurre il deficit, molte
sono le possibilità di ridurre, e anche di annullare, l'handicap.
La conseguenza è ovvia e richiama l'importanza fondamentale di un
impegno educativo che privilegi, con le persone in situazione di handicap,
la comunicazione, le relazioni, la socializzazione e l'integrazione (legge
n. 104/1992, art. 12, comma 3). Può essere realistica la lettura
che individua almeno tre orientamenti in atto rispetto all'educazione e
all'istruzione di persone in situazione di handicap grave: (5)
a) vi è un modello
integrazionista forte, che sostiene la necessità di
promuovere l'integrazione
sempre e comunque;
b) vi è un modello
integrazionista moderato, che propone l'accoglienza nella
scuola comune, ma in
classi cosiddette "attrezzate";
c) vi è un modello
integrazionista debole [o nullo, per quanto attiene alla
scuola], che pensa all'integrazione
sociale come a un esito più che come un
presupposto.
Ma, in Italia, il legislatore
ha già fatto una scelta; dal 1971 in poi, tutti i provvedimenti
normativi e amministrativi orientano gli interventi a sostegno dell'integrazione
piena nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, escludendo
spesso anche esplicitamente soluzioni diverse. Sia sufficiente citare il
momento più alto della lunga stagione normativa: la sentenza n.
215/1987 della Corte Costituzionale, vera "Magna Charta" dell'integrazione
scolastica in Italia. (6) Ricorda il giudice costituzionale che "è
ormai superata in sede scientifica la concezione di una radicale irrecuperabilità
degli handicappati" e che non è possibile "assumere come insuperabili
gli ostacoli che è invece doveroso tentare di eliminare, o almeno
attenuare, [dando] per dimostrato ciò che va concretamente verificato
e sperimentato". E argomenta: "L'inserimento e l'integrazione nella scuola
hanno fondamentale importanza al fine di favorire il recupero [...]. Insieme
alle pratiche di cura e riabilitazione a al proficuo inserimento nella
famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore
di recupero e di superamento dell'emarginazione [...]. È evidente
che un'artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti
lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto,
quando non di regressione".
Tali principi sono stati
recepiti anche dalla legge-quadro sull'handicap n. 104/1992, che all'art.
12, comma 4, recita: "L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né
da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".
Nel nostro Paese, la
direzione di marcia è perciò chiaramente indicata: sono i
modelli integrazionisti cosiddetti "moderati" e "deboli", pur presenti,
che debbono intraprendere la strada dell'integrazione "forte"; non è
quest'ultima che è
chiamata a cedere il passo a forme diverse di educazione e di istruzione,
proprio nel momento in cui sul piano internazionale - come annota l'Ocse
- si cerca di passare "da sistemi che gestiscono soprattutto
un'offerta separata per
gli studenti con esigenze speciali [...] a sistemi più integrati
che cercano di includere tutti gli studenti nelle stesse scuole". (7)
Mario Tortello
NOTE
(1) Cfr. Tortello M.
(1999), Nuovi elementi di Qualità per una scuola inclusiva. In D.
Ianes e M. Tortello (a cura di), Handicap e risorse per l'integrazione,
Trento, Erickson, pp. 327-329.
(2) Neri S. (1998), La
scuola delle autonomie: impegni e prospettive dell'Osservatorio nazionale
per l'integrazione scolastica, Handicap&Scuola, vol. 13, n. 79, pp.
3-6.
(3) Ianes D. (1999),
Editoriale, Difficoltà di apprendimento, vol. 4, p. 301.
(4) Canevaro A. (1999),
Pedagogia speciale. La riduzione dell'handicap, Milano, Bruno Mondadori.
(5) Ricci C. (1999),
L'integrazione della persona in situazione di handicap grave nella prospettiva
della psicologia della salute. In D. Ianes e M.Tortello (a cura di), Handicap
e risorse per l'integrazione, Trento, Erickson, p. 207.
(6) Cfr. Nocera S. (1987),
La Sentenza della Corte Costituzionale sui diritti degli alunni handicappati,
Annali della Pubblica Istruzione, n. 6, pp. 662-663; Rollero P. e Tortello
M. (1997), Una rilettura pedagogica della Sentenza della Corte Costituzionale,
Handicap&Scuola, n. 1, pp. 2-5.
(7) OCSE (1999), Uno
sguardo sull'educazione. Gli indicatori internazionali dell'istruzione,
Roma, Armando, p.232.
Editoriale della rivista
"Le leggi dell'integrazione scolastica e sociale" anno 2, n. 1, gennaio
2001
Centro Studi Edizioni
Erickson, Trento
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