COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

 

 

SERVIZIO APPALTI – ACQUISTI - ECONOMATO

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA POLIZZA ALL RISKS OPERE D’ARTE

 

 

INDICE

INDICE 1

DEFINIZIONI 3

PARTITE/SOMME ASSICURATE 4

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione 5

Art. 4 – Premio dell’assicurazione 5

Art. 5 - Aggravamento del rischio 5

Art. 6 - Diminuzione del rischio 5

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro 6

Art. 8 - Periodo di assicurazione 6

Art. 9 - Oneri fiscali 6

Art. 10 - Foro competente 6

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge. 6

Art. 12 - Buona fede. 6

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro. 6

Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno 7

Art. 15 - Mandato dei Periti liquidatori 7

Art. 16 - Clausola Broker. 8

Art. 17 - Clausola di revisione periodica del prezzo 8

Art. 18 - Coassicurazione e delega 8

Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione. 8

Art. 20 - Casi di furto e rapina 9

Art. 21 – Esclusioni 9

Art. 22 - Determinazione dell'indennizzo 10

Art. 23 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto 10

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo 10

Art. 25 - Recupero delle cose rubate 10

Art. 26 – Assicurazione prestata in DIC 11

Art. 27 – Abrogazione assicurazione prestata in DIC 11

Art. 28 - Limiti spaziali e temporali 11

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA SULLE PRECEDENTI NORME 12

 

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

 

  1. Assicurazione: il contratto di assicurazione;

 

  1. Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

 

  1. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

 

  1. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

 

  1. Società: l'impresa assicuratrice;

 

  1. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

 

  1. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

 

  1. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

 

  1. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

 

  1. Valore commerciale: il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato;

 

k. Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti

 

l. Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;

m. Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

 

PARTITE/SOMME ASSICURATE

Si assicura a Primo Rischio Assoluto Lit. 100.000.000.000.= per evento ed anno assicurativo per opere d’arte, inclusi gli arredi dei musei, con i seguenti sottolimiti per evento e località:

 

  • A) Opere conservate presso Palazzo Massari, Palazzina dei

    Cavalieri di Malta, Padiglione di Arte Contemporanea,

    Palazzo dei Diamanti, Sala Polivalente di C.so P.ta Mare 5 Lit. 40.000.000.000.=

  • Con il limite per singola opera di Lit. 1.500.000.000.=

     

     

    B) Opere conservate presso Museo del Duomo Lit. 36.150.000.000.=

    Con il limite per singola opera di Lit. 2.000.000.000.=

     

     

    C) Opere conservate presso il Museo M. Antonioni Lit. 1.000.000.000.=

    Con il limite per singola opera di Lit. 100.000.000.=

     

     

    D) Opere conservate all’interno di qualsiasi edificio comunale,

    uffici ed aziende a partecipazione comunale Lit. 5.000.000.000.=

  • Con il limite per singola opera di Lit. 100.000.000.=
  • UBICAZIONE DEL RISCHIO: prevalentemente nel Comune di Ferrara

    NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

    Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

    Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.

     

    Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

    L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio o la prima rata di premio dovrà essere corrisposto all’atto della consegna dei documenti di polizza debitamente quietanzati. Nel caso in cui il versamento del premio non venga effettuato contestualmente al rilascio dei documenti di polizza quietanzati il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

     

    Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

    Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

     

    Art. 4 – Premio dell’assicurazione

    Il premio annuo lordo della presente assicurazione s’intende convenuto come segue:

     

    1. Assicurazione dei beni soggetti alla disciplina del D.L. n. 490 del 29.10.99 art. 2 comma I° lettera a) ed art. 5 commi I° e V° esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28.02.83: Lit. ……………………..

     

    b. Altri beni assicurati : Lit. ………………

     

    Art. 5 - Aggravamento del rischio

    Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

     

    Art. 6 - Diminuzione del rischio

    Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

    Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

    Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

    Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

     

    Art. 8 - Periodo di assicurazione

    Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2000 e scade alle ore 24.00 del 31.12.2001 senza obbligo di disdetta.

    Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2000 al 30.06.2001 e successivamente sarà da corrispondere semestralmente.

    Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, sino a un massimo di due anni. Qualora la Società non conceda la proroga di cui al precedente comma, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione , su richiesta del Contraente , alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale.

     

    Art. 9 - Oneri fiscali

    Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

    Art. 10 - Foro competente

    Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

     

    Art. 11 - Rinvio alle norme di legge.

    Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

     

    Art. 12 - Buona fede.

    Le dichiarazioni inesatte o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto al risarcimento, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante è esistita.

     

    Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro.

    In caso di sinistro l'Assicurato deve:

     

    a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;

     

    b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;

     

    c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;

     

    d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

     

    e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

     

    Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno

    La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

    I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

    Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

    Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

     

    Art. 15 - Mandato dei Periti liquidatori

    I Periti devono:

     

    1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;

     

    2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

    3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;

    4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;

    5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

    I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

     

    Art. 16 - Clausola Broker.

    Alla Società di brokeraggio Aon Nikols S.r.l. - Sede di Bologna é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, del Comune di Ferrara - ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792.

    Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

     

    Art. 17 - Clausola di revisione periodica del prezzo

    Si provvederà alla revisione periodica del prezzo ai sensi della Legge 23/12/1994 n. 724 laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una riduzione.

     

    Art. 18 - Coassicurazione e delega

    Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

    Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

    In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

    Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

    La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

    Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

    Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

     

    Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione.

    Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti che provochino, durante il periodo di validità dell’assicurazione, la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate salvo quanto disposto dall’art. 21 Esclusioni.

     

     

    Art. 20 - Casi di furto e rapina

    La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

     

    1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
    2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
    3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

    Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

    Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant’altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di Lit. 5.000.000.= per sinistro.

     

    Art. 21 – Esclusioni

    Sono esclusi dall'assicurazione:

     

    1. i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose ;
    2. i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
    3. i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
    4. i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
    5. i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
    6. i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente
    7. i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l’Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
    8. ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
    9. danni causati da estorsioni, raggiri e truffe.

    La Società non risarcisce inoltre i danni:

  • 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;

    2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;

  • 3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe.
  • Art. 22 - Determinazione dell'indennizzo

    In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

    In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o:

    Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

    In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

     

    Art. 23 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

    L’assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.

    Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

     

    Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

    Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 21 lettera h).

     

    Art. 25 - Recupero delle cose rubate

    Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi allo Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

    Art. 26 – Assicurazione prestata in DIC

    Premesso che l’Assicurato ha dichiarato che esiste per gli stessi enti assicurati la polizza Incendio n. 33/10/376033 in delega alla Spettabile Assitalia: la presente assicurazione viene prestata unicamente per i rischi non compresi nella sopracitata polizza, ma assicurati con la presente.

     

    Art. 27 – Abrogazione assicurazione prestata in DIC

    La Contraente si riserva la facoltà durante il decorso dell’assicurazione di richiedere l’abrogazione dell’art. 26 "Assicurazione prestata in DIC". La Società si impegna a prestare l’Assicurazione alle nuove condizioni risultanti:

    Premio annuo lordo:

     

    1. Assicurazione dei beni soggetti alla disciplina del D.L. n. 490 del 29.10.99 art. 2 comma I° lettera a) ed art. 5 commi I° e V° esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28.02.83 : Lit. ……………………..
    2. Altri beni assicurati : Lit. ………………

     

    Art. 28 - Limiti spaziali e temporali

    L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nel frontespizio di polizza, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l’altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nuove sedi permanenti.

     

    CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA SULLE PRECEDENTI NORME

    I) Furto con destrezza

  • La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso.
  • II) Inondazioni ed alluvioni

  • La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 21 numero 3) - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
  • La Società non risponde dei danni:

  • a) causati da mareggiata ;
  • Agli affetti della presente estensione di garanzia:

  • - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a Lit. 10.000.000.= detrazione, per singolo sinistro, di Lit. 10.000.000;

    - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% del valore assicurato.

  • III) Terremoto

  • La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

    Ai soli effetti della presente garanzia l'art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

  • Esclusioni - La Società non risponde dei danni:

  • a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
  • b) causati da eruzioni vulcaniche;

  • c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

    d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

  • Agli effetti della presente estensione di garanzia:

  • - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

    - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Lit. 10.000.000;

    - In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% del valore assicurato.

  • IV) Mezzi di chiusura dei locali

  • L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioé di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plestica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

    Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

    Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

    Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

    Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l’applicazione di uno scoperto del 20%.

  • V) Ispezione delle cose assicurate

  • La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
  • VI) Assicurazione per conto di chi spetta

  • La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

    In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

    L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

  •  

    1. Surroga
  • Gli Assicuratori hanno il diritto di surroga nei confronti dei Terzi eventualmente responsabili, fatta eccezione per il Contraente o suoi dipendenti nonché di Ferrara Arte e della Galleria di Arte Moderna e dei loro dipendenti e collaboratori.