COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

SERVIZIO APPALTI – ACQUISTI - ECONOMATO

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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE
FRUIZIONE DI BUONI PASTO, A FAVORE
DEI DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE


INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 - OGGETTO DEL FOGLIO CONDIZIONI *

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO *

ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA *

ART. 4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE *

ART. 5 - REVISIONE PREZZI *

ART. 6 - MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI BUONI PASTO *

ART. 7 - ONERI A CARICO DELLA DITTA *

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE *

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE *

ART. 10 - DIVIETI *

ART. 11 - PAGAMENTI *

ART. 12 - PENALITA’ *

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA *

ART. 14 - RIFUSIONE DANNI E PENALITA’ *

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI *

ART. 16 - ACCETTAZIONE CONDIZIONI *

ART. 17 - DECORRENZA VINCOLI *

ART. 18 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA *

ART. 19 - FORO COMPETENTE *

ART. 20 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI *


ART. 1 - OGGETTO DEL FOGLIO CONDIZIONI

Oggetto del presente Capitolato speciale è la disciplina del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto a favore del personale dipendente del Comune di Ferrara. Tale servizio dovrà essere svolto attraverso una rete di locali convenzionati (ristoranti, self-service, tavole calde, ecc.) tutti necessariamente provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge.

Il numero presunto dei buoni pasto è 28.846 (ventottomilaottocentoquarantasei).

Il valore nominale del buono è di lire 10.000 (diecimila) (IVA esclusa). Tale valore rimarrà fisso per l’intera durata del contratto.

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Comunale di aumentare o diminuire il numero dei buoni alle stesse condizioni del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo di aggiudicazione senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere rimborsi o compensi di sorta.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dall’1/1/2002 e scadrà il 31 dicembre 2002; a tale data s’intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Alla naturale scadenza, il contratto può essere rinnovato una sola volta per un periodo di un anno, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto stesso.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa almeno tre mesi prima della naturale scadenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare una sola volta il termine del contratto per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi, da comunicarsi alla ditta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della naturale scadenza o della scadenza conseguente al primo rinnovo.

La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto stesso.

ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per partecipare alla gara la Ditta deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel bando di gara.

L'offerta, in particolare, dovrà contenere l’indicazione dello sconto unico percentuale da applicare sul valore nominale del buono pasto, così come indicato all’articolo precedente.

ART. 4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio è inscindibile e viene aggiudicato mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n° 827/24, a favore dell'offerta contenente il maggior ribasso percentuale, rispetto al valore facciale del buono pasto già stabilito in Lire 10.000 (IVA esclusa).

Il corrispettivo, quindi, delle singole consegne verrà determinato sulla base del valore nominale del buono, diminuito del ribasso percentuale di aggiudicazione, più l’IVA al 4% dovuta per legge.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari di aggiudicazione sono assoggettabili alla revisione, a partire dal 2° anno contrattuale, con le modalità ed in conformità ai criteri di cui ai comma 4 e 6 dell’art. 6 della Legge 24 dicembre 1993, n° 537, come sostituito dall’art. 44 - 1° comma - della Legge 23 dicembre 1994, n° 724.

ART. 6 - MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI BUONI PASTO

I buoni pasto possono esser utilizzati per il loro intero valore solo per somministrazioni di cibo e bevande presso esercenti di attività di ristorazione convenzionati.

Il buono è personale ed incedibile, non può essere convertito in denaro o dare diritto a ricevere alcuna somma di denaro.

E’ a carico del dipendente titolare del buono il pagamento, da effettuarsi in contanti, direttamente all’esercizio somministrante, dell’eventuale differenza tra il prezzo della consumazione richiesta ed il valore del buono pasto.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELLA DITTA

La stampa, la fornitura e la consegna dei buoni pasto raggruppati in carnet, saranno effettuate dalla ditta aggiudicataria, a propria cura e spese, secondo le quantità di volta in volta commissionate. I buoni pasto dovranno essere contrassegnati con la scritta "Comune di Ferrara", numerati in ordine progressivo, con l’indicazione del loro valore e con apposito spazio in bianco per il nome e cognome, la firma e la data.

La consegna dei buoni pasto avverrà in maniera centralizzata presso gli uffici del Servizio organizzazione, formazione e gestione risorse umane - Via del Podestà, 2 - e sarà accompagnata da un tabulato da cui risulterà il numero dei carnet consegnati ed il numero dei buoni pasto con relativo codice di serie contenuti in ciascun carnet.

La consegna dei buoni verrà effettuata entro 5 giorni lavorativi dall’ordinativo che verrà effettuato dal Servizio organizzazione, formazione e gestione risorse umane; in caso di estrema urgenza è prevista la consegna di un acconto di fornitura entro 3 giorni lavorativi, senza aggravi economici per l’Amministrazione.

La validità dei buoni sarà limitata alla durata del contratto.

La ditta avrà l’obbligo di rimborsare al Comune entro i due mesi successivi la data di scadenza della loro validità i buoni pasto non utilizzati, al loro valore unitario.

La ditta s’impegna a fornire mensilmente al Comune un tabulato contenente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto raccolti in ciascun mese dagli esercizi pubblici convenzionati.

La ditta inoltre è tenuta a:

Qualsiasi spesa inerente il contratto sarà a carico della ditta aggiudicataria.

 

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assicurazioni sociali e tutela infortunistica, assumendone gli oneri relativi. La ditta stessa s’impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono.

La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora l'Amministrazione Comunale, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa surrichiamata.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell’aggiudicazione, secondo una delle forme stabilite dalle legge vigente in materia.

Qualora la garanzia venga costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fidejussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione, in ogni caso, quindi, del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. ed, in ogni caso, la decadenza di cui all’art. 1957 C.C..

Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui l’Amministrazione Comunale nulla ha più da pretendere.

ART. 10 - DIVIETI

E’ vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.

Nell’eventualità che la ditta intenda servirsi dell’istituto del subappalto la stessa dovrà conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 18 del D. Lgs. 157/95 e successive modificazioni.

ART. 11 - PAGAMENTI

Le fatture, emesse in duplice copia, vanno intestate a - Comune di Ferrara - Servizio organizzazione, formazione e gestione risorse umane - Via del Podestà, 2 - 44100 Ferrara -.

Il convenuto corrispettivo delle fatture viene pagato, previo accertamento della regolarità della consegna dei buoni stessi, entro un termine di 90 (novanta) giorni a partire dal giorno di ricevimento delle fatture medesime, dopo essere state debitamente vistate e liquidate dal Dirigente del Settore competente.

Del giorno del ricevimento delle fatture fa fede il timbro datario apposto sulle stesse dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ferrara, al quale le fatture medesime devono essere consegnate od inviate.

ART. 12 - PENALITA’

Qualora si accertino inadempienze nel servizio o comunque in caso di grave inosservanza delle condizioni del presente foglio condizioni, potranno essere applicate a carico della Ditta penalità fino a Lire 1.000.000.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto danno della ditta aggiudicataria, qualora si verifichino inadempienze gravi nel corso della fornitura.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

ART. 14 - RIFUSIONE DANNI E PENALITA’

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della ditta aggiudicataria per consegne o sulla cauzione prestata la quale, eccezione fatta ovviamente per il caso di risoluzione del rapporto, dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono poste ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

ART. 16 - ACCETTAZIONE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della ditta concorrente, tutte le condizioni della presente gara ufficiosa.

ART. 17 - DECORRENZA VINCOLI

L’efficacia dell’aggiudicazione rimane subordinata alle determinazioni finali del Dirigente del Servizio responsabile del procedimento.

ART. 18 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA

Agli effetti del rapporto contrattuale, il domicilio legale della ditta aggiudicataria, con sede in altra città rispetto all'Amministrazione Comunale, si intende in Ferrara presso la Casa Municipale - p.zza del Municipio, 2.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie comunque dipendenti dal contratto di appalto è competente il Foro di Ferrara.

ART. 20 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente Foglio condizioni ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenenti nuove disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo, e delle successive modificazioni ed integrazioni.