COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

 

SERVIZIO APPALTI – ACQUISTI - ECONOMATO

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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE (CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI), SISTEMAZIONE AMBIENTI, TRASPORTO MATERIALE VARIO DA E PER DIVERSE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

 

 


 

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DURATA

ART. 3 - QUANTITATIVI DEL SERVIZIO A BASE DI GARA

ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 5 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

ART. 6 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

ART. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 9 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

ART. 10 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

ART. 11 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 13 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

ART. 14 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 - CAUZIONE

ART. 16 - CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

ART. 17 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 19 - DECORRENZA VINCOLI

ART. 20 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

ART. 21 - FORO COMPETENTE

ART. 22 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

 


 

ART. 1 - OGGETTO

La presente gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasloco arredi e attrezzature, (con operazioni di smontaggio e montaggio mobili), sistemazione di ambienti, trasporto di materiale vario, avente in certi casi carattere d’urgenza per ingombro o pericolosità, da e per diverse strutture - scolastiche in particolare e comunali in genere - del territorio di Ferrara.
Tali servizi dovranno svolgersi sotto l’osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale adibito alle operazioni.
Non é previsto il diritto di esclusiva a favore dell’appaltatore, potendo l’Amministrazione rivolgersi, in caso di improvvisa necessità, o per operazioni particolarmente complesse, ad altra Ditta specializzata.

ART. 2 - DURATA

Il contratto decorre dalla data di stipulazione e scadrà il 31 dicembre 2001; a tale data s’intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.
Alla naturale scadenza, il contratto può essere rinnovato una sola volta per un periodo di un anno, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto stesso.
Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa almeno tre mesi prima della naturale scadenza.
L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare una sola volta il termine del contratto per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi, da comunicarsi alla ditta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della naturale scadenza o della scadenza conseguente al primo rinnovo.
La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto stesso.

ART. 3 - QUANTITATIVI DEL SERVIZIO A BASE DI GARA

I valori quantitativi presunti per il servizio in oggetto, posti a base della presente gara, distinti per tipologia di spesa e riferiti all’intero periodo contrattuale sono i seguenti:

- manodopera per operaio generico n° ore presunte 4600
- automezzi da utilizzare n° ore presunte 1100
- cartoni da imballaggio n° pezzi presunti 2500

Le tre tipologie di voci di spesa sopra indicate sono le sole da considerare per la presentazione dell’offerta e non è dato ai concorrenti di individuarne altre; nel caso occorressero per l’effettuazione di singoli traslochi speciali attrezzature (camion-gru, muletti, camion-scala, piano-plan, ecc.), verrà di volta in volta e separatamente pattuito l’onere aggiuntivo per l’Amministrazione comunale.
Considerata la natura del presente contratto e l’imprevedibilità delle sue prestazione si precisa che sia le ore di manodopera per operaio generico, che le ore per automezzo impiegato, che il numero di cartoni suindicati sono da considerarsi puramente indicativi.

ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara la Ditta deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel bando di gara.
In particolare l’offerta dovrà contenere l’indicazione dei prezzi unitari (IVA esclusa) per ognuna delle tre diverse tipologie di spesa indicate nell’articolo precedente, in base alle quali la ditta è disposta ad assumere il contratto oggetto della presente gara.

ART. 5 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio è inscindibile e viene aggiudicato con il metodo del prezzo più basso di cui all'art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del 23/05/24, a favore della ditta che presenterà l’offerta comportante la minor spesa, ottenuta moltiplicando i prezzi unitari offerti per le tre tipologie di spesa indicate al precedente articolo 3, per le rispettive quantità presunte.
Il valore complessivo di aggiudicazione, al netto dell’IVA, si ottiene dalla somma dei prodotti tra i prezzi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria e le quantità presunte poste a base di gara.
Non sono ammesse offerte contenenti riserve o condizioni, pena l’invalidità delle stesse.
I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria rimarranno fermi per l’intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che l’appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo, fatta salva la possibilità di revisione degli stessi di cui al successivo art. 7.
In caso di offerte uguali si procede a norma del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione della fornitura oppure di effettuare una seconda gara ufficiosa.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L’impresa aggiudicataria, oltre a quant’altro necessario per la stipulazione del contratto, dovrà adempiere ai seguenti oneri:

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione.

ART. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

In caso di rinnovo i prezzi unitari di aggiudicazione sono assoggettabili a revisione con le modalità ed in conformità ai criteri di cui ai comma 4 e 6 dell’art. 6 della Legge 24 dicembre 1993, n° 537, come sostituito dall’art. 44 - 1° comma - della Legge 23 dicembre 1994, n° 724.

ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La messa a disposizione del personale, degli automezzi, dei cartoni e quanto altro necessario alla perfetta esecuzione delle operazioni, é a carico dell’appaltatore, che assumerà pertanto la gestione dei lavori, garantendone l’ottimale organizzazione tecnica.
Il servizio, che assume carattere non consecutivo, si svolge prevalentemente in coincidenza con l’orario di apertura degli Uffici comunali, vale a dire nella fascia oraria 8-14, nei giorni dal lunedì al sabato (per la giornata di sabato non è prevista alcuna maggiorazione tariffaria).
Gli interventi, che devono essere svolti con la diligenza e la perizia richieste di volta in volta dalla natura degli oggetti da trasportare, saranno comunque richiesti con un preavviso da parte del committente non inferiore alle 24 ore.
Saranno ammesse le sole interruzioni dovute a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’appaltatore; in questo caso l’Amministrazione dovrà essere tempestivamente avvertita.
Gli ordinativi conterranno in linea di massima tutte le specifiche tecniche relative al servizio da svolgere e verranno di norma trasmessi tramite fax.
Al termine di ogni intervento dovrà essere compilato, in duplice copia, un apposito verbale firmato da un dipendente dell’Amministrazione appaltante e da un funzionario dell’appaltatore, dal quale risulterà l’effettivo ammontare delle operazioni eseguite ai fini della successiva fatturazione.

ART. 9 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti di volta in volta, e dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di servizio emanate dall’Amministrazione.
Prima dell’inizio del rapporto contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà altresì comunicare il nominativo di un responsabile delle operazioni di facchinaggio, incaricato di coordinare le squadre di operai ed autisti. Tale responsabile dovrà essere - durante i giorni feriali - telefonicamente raggiungibile dagli Uffici competenti dell’Amministrazione appaltante, all’interno della fascia oraria 8,00 - 14,00.
Per il personale impiegato nel servizio, l’appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le condizioni normative e retributive dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale.
La ditta è altresì sottoposta, verso i propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio in oggetto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, e di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’appaltatore é responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Amministrazione committente, e comunque si impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la stazione appaltante.
Sempre prima della stipulazione del contratto l’appaltatore dovrà presentare l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro competente territorialmente, di cui all’art. 5 - lett. g) - della legge n. 1369/1960, per l’esclusione della disciplina di cui al precedente art. 3 della stessa legge.

ART. 10 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l’esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n° 626 del 19.9.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, l’impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 11 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L’Amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento controlli, al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo modi e tempi previsti dal presente capitolato.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Tutti gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base alle tre tipologie di spesa indicate all’art. 3 (prezzo orario manodopera, prezzo orario automezzo e prezzo unitario a cartone); non saranno ammesse in fattura altre voci di spesa ad eccezione di quanto previsto al 2° comma del citato art. 3 per le operazioni di straordinaria entità, i cui costi dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione.
I corrispettivi saranno pertanto normalmente liquidati in relazione al numero di ore/uomo, ore/automezzo effettuate ed al numero di cartoni consumati per i servizi di facchinaggio eseguiti nel corso del mese di riferimento; agli importi così calcolati sarà applicata l’I.V.A., se dovuta, a norma di legge.
L’appaltatore dovrà presentare al termine di ogni mese una fattura in duplice copia, riportante in oggetto tutte le operazioni svolte nel periodo di riferimento, precisando l’esatta indicazione degli ordinativi e rispettivi rapporti di intervento cui si riferisce.
Tutte le fatture devono essere intestate a: "Comune di Ferrara - Servizio Appalti, Acquisti, Economato", e inviate o consegnate all'Ufficio Protocollo Generale dell'Amministrazione Comunale.
Del giorno di ricevimento delle fatture fa fede il timbro - datario apposto su ciascuna di esse dal suddetto Ufficio Protocollo Generale.
Le fatture vengono pagate, dopo essere state debitamente vistate per la loro regolarità dal Servizio Appalti – Acquisti – Economato, entro il termine di 90 (novanta) giorni, a partire dal primo giorno successivo a quello del loro ricevimento.
L’appaltatore ha facoltà di richiedere che i pagamenti vengano effettuati in Euro.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

La ditta appaltatrice è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o alle cose nello svolgimento del servizio di facchinaggio sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

Sono infatti a carico dell'appaltatore:

a) l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale. Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte della ditta, di utilizzare per il servizio solo ed esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche (ex D. Lgs. 626/94) vigenti in Italia e/o nella Comunità Economica Europea.

b) il risarcimento degli eventuali danni arrecati al Comune di Ferrara e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione delle attività di contratto, stipulando a tali effetti, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a Lire 1.000.000.000, i cui estremi andranno comunicati prima dell’inizio dell’appalto. La ditta appaltatrice ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

L'accertamento dei danni di cui sopra viene effettuato dal Comune di Ferrara in contraddittorio con il Responsabile di servizio di cui al precedente art. 9, e nel caso di assenza di quest'ultimo, si procede, agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti della stessa Amministrazione Comunale, senza che la ditta possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 14 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato rispetto di una delle clausole previste dal presente capitolato comporta l’applicazione di una penale variabile da L. 500.000 a L. 1.000.000, in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.
In particolare in caso di ingiustificato ritardo nell’effettuazione di un operazione di facchinaggio concordata con l’appaltatore, sarà applicata una penale pari a L. 500.000 per ogni giorno di ritardo.
Ai fini di cui sopra l’appaltatore riceverà apposito richiamo scritto contenente l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, e la penalità verrà trattenuta sulle fatture del mese successivo, anche in caso di contestazione o gravame.
Nel caso di ripetuta e/o grave inadempienza il Comune ha piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore e, conseguentemente, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi ed inoltre provvederà all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla Ditta la spesa eccedente l’importo contrattuale per il servizio non prestato.

ART. 15 - CAUZIONE

A garanzia dell’osservanza degli obblighi del contratto, l’appaltatore dovrà presentare idonea cauzione, pari al 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale di aggiudicazione, da costituire in uno dei modi consentiti dalle norme vigenti.
Qualora la garanzia venga costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fidejussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione, in ogni caso, quindi, del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. ed, in ogni caso, la decadenza di cui all’art. 1957 C.C..
La cauzione resterà vincolata per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui l’Amministrazione Comunale nulla ha più da pretendere.

ART. 16 - CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

E’ assolutamente vietata la cessione del contratto.
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione committente.
Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell’amministrazione appaltante, a condizione che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intenderebbe subappaltare. Al riguardo verrà data applicazione alla disciplina dettata dall’art. 18 del D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni.

ART. 17 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, previsti dal presente Capitolato il Comune di Ferrara può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del rapporto contrattuale, deve essere immediatamente integrata.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono poste ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

ART. 19 - DECORRENZA VINCOLI

L’efficacia dell’aggiudicazione rimane subordinata alle determinazioni finali del Dirigente Responsabile.

ART. 20 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Ferrara. Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende in Ferrara presso la Casa Municipale - p.zza del Municipio, 2.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, é competente il Foro di Ferrara.

ART. 22 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenenti nuove disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo, e delle successive modificazioni ed integrazioni.