VARIANTE NORMATIVA AL P.R.G./V relativa all’edilizia rurale
La presente variante normativa è attualmente in fase di salvaguardia ai
sensi della L. n. 1902 del 3.11.1952. Fino alla sua approvazione,
qualsiasi intervento dovrà essere conforme alla normativa di P.R.G.
vigente e non in contrasto con la variante medesima.
ART. 9 Fasce di protezione e/o rispetto
1 Comprendono le parti del territorio comunale che sono destinate, ai sensi della legislazione vigente, sia alla protezione delle strade, sia al rispetto dei corsi d'acqua, dei cimiteri, delle attrezzature tecnologiche ecc.
2 Le fasce di protezione e di rispetto fanno parte integrante della zona omogenea in cui ricadono. In tali fasce non é consentita la costruzione di edifici o di altri manufatti, ma la loro superficie rientra nella superficie fondiaria o territoriale della zona omogenea alla quale appartengono.
3 Le fasce di protezione stradale possono essere utilizzate quali superfici a standard per la realizzazione in generale del verde e del parcheggio degli edifici ad esse contermini o di pertinenza delle zone a cui si sovrappongono. Le stesse fasce possono essere utilizzate per la realizzazione di stazioni di servizio e distribuzione carburanti (U3.8). Le altre fasce di rispetto possono essere utilizzate in generale per lo standard di verde. Nei casi di cui al presente comma, le aree utilizzate come standard sono aggiuntive rispetto alle quantità minime previste dall'art. 46 della L.R. 47/78 e successive modifiche e non concorrono al soddisfacimento delle opere di urbanizzazione secondaria (U2), ancorché ricorrano le condizioni di cui al 7° comma dell’articolo 5.
4 Ove non siano previste specifiche categorie di intervento, per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti tutti gli interventi sull'edilizia esistente, ad eccezione della ristrutturazione fondiaria ed urbanistica, nonché un ampliamento una tantum per adeguamenti alle esigenze dei conduttori nella misura massima del 20% della superficie utile (Su) o del volume, a condizione che vengano rispettate le condizioni di visibilità e le distanze dalle strade previste dal Codice della Strada, o comunque che non vengano ridotte le distanze preesistenti, o che avvenga ad una distanza non inferiore a mt. 10 dal piede dell'argine dei canali o dagli altri oggetti tutelati dalle fasce stesse. L'ampliamento non è consentito per gli edifici ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale.
4 bis Per gli edifici di cui al comma precedente è in ogni caso consentita la demolizione e ricostruzione con traslazione all’esterno della fascia di rispetto, nell’ambito dello stesso fondo; in tal caso la quota di ampliamento una tantum è elevata al 30% del volume esistente.
5 Ove non diversamente prescritto nei successivi articoli o in cartografia, gli interventi edilizi non rientranti tra quelli previsti ai commi precedenti, devono rispettare le seguenti distanze dalle infrastrutture oggetto di tutela:
Cimiteri |
100 metri dal perimetro graficizzato nelle tavole del P.R.G. |
Corsi d’acqua |
secondo le prescrizioni del P.T.P.R., artt. 17 e 34, così come precisato dal presente P.R.G. (tavv. 01 n), e in ogni caso non meno di 10 mt. dai limiti dell’alveo per quelli non disciplinati dal P.T.P.R.. |
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Strade |
D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni |
Ferrovie |
L. 12-11-68 n° 1202 |
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Aeroporti |
Legge 4/2/63 n° 58 |
Elettrodotti |
D.P.C.M. 23/4/92. |
Pipelines |
Secondo le disposizioni dell’Ente competente in rapporto alle caratteristiche della linea |
Acquedotti |
" " |
Depuratori |
Delibera Comitato dei Ministri 4/2/77 |
Inceneritori |
D.P.R. 915/82 e Circ. Com. Int. 27/7/84 |
Discariche |
" " |
Carceri |
Circolare Min. Int. n° 16500/2/14. 1951 |
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"Le previsioni relative alla viabilità stradale, ferroviaria ed idroviaria, ai canali ed ai sistemi tecnologici lineari di distribuzione a rete, graficizzate nelle mappe di Piano, in sede di progetto esecutivo possono essere modificate, se tali variazioni rimangono contenute all’interno delle fasce di protezione e/o rispetto così come precisate al comma precedente."3
ART. 21 Prescrizioni per gli interventi su edifici di interesse architettonico ambientale nel territorio rurale.
1 A specificazione delle prescrizioni stabilite nell’ambito delle singole categorie di intervento, dal successivo art. 49 e dagli art.li 4 e 51 del Regolamento Edilizio, per gli interventi di recupero degli annessi rustici esistenti, a fini non connessi alla conduzione del fondo, individuati in cartografia di P.R.G. e soggetti a specifica categoria di intervento, è richiesto il rispetto delle prescrizioni di cui alle tavole seguenti.
2 Le indicazioni riportate nelle tavole di cui sopra potranno essere ulteriormente specificate nella dichiarazione di indirizzi della Commissione Edilizia.
3 Qualora lo specifico schema preveda il mantenimento del portico originario, la progettazione dovrà tendere alla conservazione dei caratteri formali del portico; potranno essere ammessi tamponamenti con elementi vetrati (con esclusione di vetrature a specchio e di infissi metallici non verniciati) arretrati rispetto al filo del fabbricato, a condizione che non risultino compromessi i caratteri formali del portico.
4 Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano destinati agli usi U1 e U5.1, non è ammesso il frazionamento dell’edificio superiore a tre alloggi.
5 E’ ammesso un numero maggiore di alloggi, con il massimo di 5, in fabbricati di superficie coperta non inferiore a mq. 750, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 7.
6 Particolare attenzione dovrà essere posta alla riconoscibilità della corte originaria; potrà essere ammesso un unico accesso carrabile e le autorimesse dovranno essere accorpate, eventualmente in un corpo staccato.
7 Qualora la tipologia dell’edificio non sia riconducibile agli schemi di cui al comma 1, nonché nel caso di cui al comma 5, è obbligatoria l’acquisizione del parere preventivo della Commissione edilizia.
8 Sono fatte salve le prescrizioni dell’art. 51, commi 1,2,3,4 e 6 del Regolamento Edilizio.
ART. 28.5 Sottozona A5
1 Salvo specifica indicazione per singoli ambiti, gli interventi nelle sottozone A5 si attuano mediante concessione edilizia diretta nel rispetto delle categorie d'intervento previste in cartografia.
2 L'unità minima di intervento a cui estendere il progetto è l'intera sottozona come perimetrata in cartografia
3 Nell'ambito del progetto unitario dovrà essere previsto il recupero o ripristino delle aree scoperte storicamente pertinenziali agli edifici, così come perimetrate in cartografia
4 Qualora non si verifichino le condizioni di cui al 2° comma e non vengano rispettate le prescrizioni di cui al 3° comma del presente articolo, saranno consentiti sugli edifici esistenti gli interventi di cui ai commi 9 e 10 del precedente articolo 28.4 In tal caso si dovrà comunque prevedere il ripristino della porzione di area scoperta pertinenziale di proprietà.
5 Gli interventi in sottozona A5 si attuano mediante le procedure e con gli effetti di cui all’art. 28.1. Qualora dalla documentazione storica risulti difformità tra la perimetrazione cartografica delle sottozone ed il sedime storico del parco la prescrizione di cui al 3° comma è riferita all’estensione storicamente documentata.
6 La eventuale realizzazione di autorimesse, secondo quanto previsto all’art. 7.1, 4° comma potrà avvenire esclusivamente su aree marginali del parco e non dovrà comunque comportare l’abbattimento di piante di pregio e/o la compromissione di aree verdi. Dovranno essere seguiti i criteri costruttivi dell’art. 51 del R.E..
7 Relativamente agli annessi rustici, si applicano altresì le prescrizioni di cui al precedente art. 21.
ART. 29.5 Sottozone B5 - Borghi.
1 Sono costituite da agglomerati di edifici, diffusi nel territorio, la cui origine é certamente legata al sistema produttivo agricolo ma che, di fatto, non hanno oggi alcun legame con l’attività agricola.
2 Le categorie d'intervento sono indicate in cartografia. Ove non indicate sono consentiti gli interventi di cui all’art. 49 delle presenti norme e all’art. 4 del R.E., secondo quanto previsto nei singoli ambiti.
3 Gli interventi dovranno rispettare gli indici e i parametri indicati per ogni ambito o, in mancanza di questi, le prescrizioni di cui all’art. 29, comma 6°.
3 bis Relativamente agli annessi rustici, si applicano altresì le prescrizioni di cui al precedente art. 21
4 Ove non diversamente disposto in sede di normativa specifica d'ambito, nelle sottozone B5 é consentito l'insediamento dei seguenti usi, come definiti all’art. 24:
U1 |
Abitazioni |
U2.1 |
Attività ricettive |
U3 |
.1 - Attività commerciali al dettaglio |
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.2 - Pubblici esercizi |
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.3 - Usi vari di tipo diffusivo |
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.7 Artigianato di servizio |
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.10- Servizi sociali di quartiere. |
Art. 29.5.1 B5.1 Borghi storici
1 In tali ambiti sono consentiti solo interventi sull'esistente secondo le categorie indicate in cartografia.
2 È consentita la costruzione di autorimesse nella misura di 10 mq/100 mc, secondo i criteri dell’art. 51 del R.E.
ART. 29.6 Sottozone B6 - Corti coloniche
1 Sono i nuclei insediativi, costituiti da edifici residenziali e non, storicamente connessi all'uso agricolo del territorio. Tali nuclei hanno conservato la tipologia insediativa originaria, pur essendo in taluni casi non più legati alla produzione agricola, per intervenuti mutamenti nell'organizzazione del sistema produttivo, ovvero in quanto ormai inseriti in un tessuto edificato più complesso.
2 Gli interventi mirano a salvaguardare la riconoscibilità del tipo insediativo originario mediante l’inserimento degli usi di cui all’art. 29.5 (Sottozone B.5), nonché degli usi U5.1, U5.2 e U5.3.
3 Purché compatibili con le categorie d'intervento indicate in cartografia, sono consentiti tutti gli interventi sull'esistente di cui all’art. 4.13 del Regolamento Edilizio, l’adeguamento funzionale di cui all’art. 49.9 delle presenti norme, nonché ampliamenti una tantum, anche in corpi di fabbrica separati, nei seguenti limiti: 50 mq di Su oppure 20 % della Su esistente, 150 mc oppure 20 % del volume esistente; rientrano entro tali limiti gli interventi pertinenziali di nuova costruzione.
3 bis Gli ampliamenti di cui al comma precedente sono subordinati al contestuale recupero degli edifici che vengono ampliati; superficie utile e volume esistenti vanno riferiti ai soli edifici recuperati.
4 É consentito altresì recuperare volumi incongrui rispetto alla tipologia originaria accorpandoli agli edifici da conservare o sostituendoli con nuovi edifici, di pari volumetria; la ricollocazione dei volumi sostituiti e degli ampliamenti di cui al comma 3 può dar luogo ad uno o più edifici la cui collocazione potrà essere anche esterna al limite della sottozona, purché riconducibile ad uno dei modelli tipici di cui alla tavola seguente, o comunque tale da consentirne la leggibilità; la riconducibilità a tali modelli sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Edilizia.
5 In ogni caso le eventuali parti di nuova costruzione dovranno armonicamente inserirsi nel contesto della corte sia per tipologia che per materiali e tecnologia costruttiva in conformità a quanto previsto all’art. 51 del Regolamento Edilizio.
6 É in ogni caso consentita la costruzione di autorimesse in rapporto agli edifici residenziali della corte, secondo lo standard di parcheggio privato previsto per le abitazioni all’art. 24, e nel rispetto dei criteri costruttivi e distributivi di cui ai commi 4 e 5 precedenti.
7 La corte costituisce unità minima funzionale del fondo agricolo. Pertanto l’intero comparto B6, identificando l’ambito all’interno del quale conservare e valorizzare il modello insediativo della corte agricola, non può essere frazionato mediante recinzioni o altri elementi, anche di tipo naturale, che siano in contrasto con l’obbiettivo di garantire la leggibilità del tipo insediativo. Saranno consentite recinzioni soltanto lungo il perimetro esterno, e per le parti strettamente necessarie alla custodia degli animali.
8 Qualora gli interventi in tali zone siano attuati in funzione della conduzione del fondo da soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 40 della L.R. 47/78 e successive modificazioni, la concessione edilizia verrà rilasciata in conformità a quanto previsto dall’art.9 lettera A della L. 10/77. Qualora alla data di adozione del presente Piano le sottozone B6, come individuate cartograficamente, siano asservite ad unità poderali agricole, la capacità edificatoria relativa andrà scomputata da quella complessiva del fondo in rapporto alla titolarità del richiedente.
9 Le zone B6 si dividono in
B6.1 |
Corti coloniche all'interno degli aggregati urbani. |
B6.2 |
Corti coloniche nel territorio non urbanizzato. |
10 Nuovi edifici non connessi con le attività esistenti all’interno della corte B6.2, ove ammessi, potranno essere edificati all’esterno della corte stessa, come individuata in cartografia, ad una distanza dal perimetro della stessa non inferiore a mt. 30. Tale distanza non si applica alle opere di cui ai precedenti commi 3, 4 e 6, né alle opere da realizzarsi in adiacenti zone diverse dalle zone E.
11 Relativamente agli annessi rustici, si applicano altresì le prescrizioni di cui al precedente art. 21.

ART. 33.1 Edifici esistenti
1 A seguito del censimento di cui all’articolo 40 della legge Regionale 47/78 e s.m., agli edifici esistenti é stata attribuita una categoria di intervento; nel rispetto delle categorie di intervento indicate in cartografia, sono consentiti, attraverso concessione edilizia diretta, tutti gli interventi edilizi sugli edifici esistenti secondo quanto previsto all’art.24.5 punto U5.2.
1bis Relativamente agli annessi rustici, si applicano altresì le prescrizioni di cui al precedente art. 21.
2 È consentito l’ampliamento, anche in corpi di fabbrica separati, per esigenze dell’azienda o dei residenti nei seguenti limiti: non superiore al 20% della Su esistente o a 50 mq di Su,; non superiore al 20 % del volume esistente, o a mc 150 compatibilmente con le categorie d’ intervento; rientrano entro tali limiti gli interventi pertinenziali di nuova costruzione.
3 Gli ampliamenti di cui al comma precedente sono subordinati al contestuale recupero degli edifici che vengono ampliati.
ART. 34.1 Sottozone E1 - Paleoalvei
1 Rientrano in tali ambiti le zone di cui all’art. 13 del titolo II (sottozone E1/1). Nelle sottozone E1/2 sono attuabili gli interventi di cui agli articoli 33.1 e 33.6 limitatamente all’utilizzo degli edifici esistenti.
1 bis Ove non siano previste specifiche categorie d’intervento è in ogni caso consentita la demolizione e ricostruzione con traslazione all’esterno della sottozona E1, nell’ambito dello stesso fondo; in tal caso la quota di ampliamento una tantum, di cui all’art. 33.1, è elevata al 30% del volume esistente.
2 È consentita la costruzione di annessi rustici nella misura massima di 300 mc/ha e nel rispetto dell’art.21, qualora il richiedente dimostri l'impossibilità di attuare gli interventi al di fuori di tali zone.