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Emendamento al Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva - art. 21 - P.G.n.33575

di Pietro Turri e Alessandro Talmelli
Ferrara, 12 marzo 2018 
 
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale


Oggetto: emendamento al regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (Legge n.147 del 27/12/2013, art.1 comma 668)
 
Si chiede la modifica del testo presentato in Consiglio Comunale in merito al controllo dei conferimenti effettuati così come descritto:

Testo presentato in consiglio comunale
Articolo 21 – Controllo
  1. Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella comunicazione, nonché altre attività di controllo necessarie per la corretta applicazione della tariffa.
  2. Il Gestore a tale scopo può:
    • richiedere l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
    • richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
    • invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
    • utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall’ente gestore medesimo;
    • disporre l’accesso ai locali e aree assoggettabili a tariffa mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
    • accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
  3. In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del Codice Civile.
  4. Dell’esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati. L’utente, qualora riscontri elementi discordanti con l’esito della verifica del Gestore, può esprimere reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all’utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.
  5. In generale, l’utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l’ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell’utente.
 
Testo emendato
Articolo 21 - Controllo
  1. Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella comunicazione, nonché altre attività di controllo necessarie per la corretta applicazione della tariffa.
  2. Il Gestore a tale scopo può:
    • richiedere l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
    • richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
    • invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
    • utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall’ente gestore medesimo;
    • disporre l’accesso ai locali e aree assoggettabili a tariffa mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
    • accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
  3. In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del Codice Civile.
  4. Il gestore dovrà garantire un sistema di controllo dei conferimenti verificabile dagli utenti.
  5. Il gestore darà comunicazione periodica all’utenza relativamente ai conferimenti effettuati provvedendo anche ad una stima annua della tariffa applicata.
  6. Dell’esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati. L’utente, qualora riscontri elementi discordanti con l’esito della verifica del Gestore, può esprimere reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all’utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.
  7. In generale, l’utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l’ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell’utente.
     
(Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 12 marzo 2018)
Ultima modifica: 20-03-2018
REDAZIONE: Gruppo Partito Democratico
EMAIL: gruppo-partitodemocratico@comune.fe.it