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Il principio guida dell'accessibilità è garantire l'universalità dell'accesso, ovvero non escludere nessuno, in particolare gli utenti disabili.
L'art. 2 comma primo della Legge 4/2004 definisce: l'accessibilità come la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; le tecnologie assistive come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.