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O.d.G. su Hera, Atersir, Anac e gestione rifiuti
di Claudio Fochi - 19.10.2017
P.G. 125508/2017
Visti
delibera n. 626 del 7 giugno 2017 di ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) avente per oggetto:
Fascicoli UVLA n. 4201/2016 UVSF n. 4268/2016; ISP-34/2015 Attività ispettiva eseguita, ai sensi dell’art. 6, comma 9, lettere a) e h) del d.lgs. 163/2006, presso le società Hera Spa e della sua partecipata Herambiente Spa al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'attività contrattuale svolta nell'ultimo triennio nell'ambito della gestione del servizio integrato dei rifiuti e alla verifica del ricorso agli istituti delle proroghe e rinnovi;
D.lgs 152/2006 ed in attuazione di quanto specificatamente disciplinato dall’art. 12 della E.R. legge 23 dicembre 2011, n. 23;
Premesso
che il Sindaco di Ferrara riveste il ruolo di Presidente di Atersir;
che Hera è una società partecipata del Comune di Ferrara (al 0,09%), con quota di partecipazione di Holding Ferrara Servizi (di proprietà comunale al 100%) pari all’1,63%;
Preso atto che
in base alle verifiche condotte da ANAC l’analisi dell’attività contrattuale svolta dalle società Hera spa e dalla sua controllata Herambiente spa ha evidenziato molteplici criticità tra le quali alcune, particolarmente gravi, sono di particolare rilevo;
Considerato
che fra le criticità rilevate da ANAC emergono, in primis, le seguenti:
1) il prolungarsi del regime di
prorogatio, per la quasi totalità delle convenzioni di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad Hera spa, determinato da una complessa e rallentata gestione delle fasi propedeutiche alle gare, che ha determinato:
- un improprio vantaggio per la società affidataria;
- l’inefficienza dei principi di efficacia e speditezza dell’azione amministrativa;
- la sottrazione di significative risorse al mercato di riferimento;
2) il sub affidamento da parte di Hera spa di rilevanti parti dell’attività del servizio, in violazione delle direttive delle convenzioni con le quali Hera spa era individuata come esecutore del servizio di gestione dei rifiuti, violazione non verificata e rilevata da Atersir, che subentrata alle AATO originariamente affidanti, non ha esercitato le prerogative di committente che le sono proprie;
3) gli appalti indetti da Hera, che hanno determinato l’affidamento dei servizi ad Herambiente, non sono stati improntati ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 2 del previgente Codice dei contratti gli affidamenti. Ad Hera spa vengono contestati gli appalti indetti con procedura ristretta che prevedevano attività per un tempo che va ben oltre i termini delle convenzioni di affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla stessa Hera spa;
4) la violazione della normativa allora vigente sui rinnovi di contratti operati, da Hera spa, senza che l’opzione di rinnovo, ancorché la previsione del rinnovo fosse prevista nei documenti di gara, fosse accompagnata da adeguate ed analitiche motivazioni che giustificassero il ricorso al rinnovo, strumento alternativo al principio generale del ricorso alla gara;
5) violazione delle previsioni dell’allora vigente art. 29 del codice dei contratti, in particolare per i rinnovi dei contratti operati da Hera spa senza che il valore del rinnovo fosse calcolato ai fini della determinazione delle modalità di affidamento; tale violazione è di particolare gravità perché ha comportato la violazione delle previsioni dell’allora vigente art. 28 del codice dei contratti nei casi in cui il corretto computo avrebbe determinato il superamento della soglia che imponeva l’affidamento del contratto originario con procedure ad evidenza pubblica e non, come avvenuto, con procedure per lavori in economia-cottimo fiduciario;
6) la mancata indicazione, da parte di Hera spa per molteplici affidamenti, nella determina a contrarre o nelle richieste di acquisto, delle motivazioni circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti , che ha violato le previsioni del comma 1-bis dell’art. 2 dell’allora vigente codice dei contratti. Detta norma, oggi rinvenibile nell’art. 51 del vigente codice dei contratti, pur garantendo ampia discrezionalità alla stazione appaltante nella scelta di operare la suddivisione in lotti dell’appalto, esige infatti che le motivazioni, tecniche ed economiche, di non operare la suddivisione in lotti siano adeguatamente espresse negli atti di gara;
7) violazione dei principi della libera concorrenza, imponendo ai concorrenti la richiesta di requisiti discriminanti quali quelli che pongono limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alla gara;
8) la mancata o carente indicazione, negli affidamenti operati con procedure negoziate, dei criteri con i quali si sono scelti gli operatori invitati e dei criteri con i quali si è assicurata la
rotazione tra gli operatori disponibili, viola i principi di trasparenza e non integra quelli di concorrenza e rotazione, il cui sostanziale rispetto è richiamato, proprio per le procedure sotto soglia, dal codice dei contratti, nel testo allora vigente (artt. 57 e 125) e nell’attuale (artt. 36 e 63) (cfr. delibere ANAC 2 e 8 del 2011);
9) l’ingiustificato ricorso a tempi particolarmente brevi per la presentazione delle offerte nelle gare per l’affidamento di attività complesse viola il principio di proporzionalità di cui l’allora vigente comma 1 dell’art. 2 del codice dei contratti e potenzialmente mina i principi di libera concorrenza e parità di trattamento potendo indurre alla non partecipazione operatori potenzialmente interessati all’appalto;
10) è in contrasto con la normativa vigente l’affidamento diretto a cooperative sociali ex art. 5 della l. 381/91 di attività rientranti nel novero dei servizi pubblici rivolte a soddisfare le esigenze dell’utenza dei servizi stessi e non quelle dell’affidante;
11) l’inserimento nei bandi di clausole che prevedano termini difformi da quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della d.lgs. 231/2002 è illegittimo, inoltre la semplice presentazione dell’offerta da parte dell’operatore partecipante alla gara, non sostituisce la apposita contrattazione (pattuizione) di termini diversi da quelli stabiliti dalla norma, pattuizione prevista dai citati artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2001;
12) ai fini di una corretta e verificabile, anche nel tempo, definizione di quali attività affidate a terzi ricadono nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici o della sola autoregolamentazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 è necessario che negli atti di affidamento siano chiaramente evidenziate le motivazioni e i dati tecnici, economici ed amministrativi in base ai quali si sia individuata la procedura da seguire;
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Tenuto conto
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che le osservazioni sopra citate rilevate da ANAC pongono evidenti e giustificati dubbi sull’operato di Hera spa e di Artersir e configurano una gestione non trasparente con possibili abusi ed omissioni;
Tenuto conto altresì
che a tali criticità ufficialmente rilevate si aggiungono i problemi relativi ad una sperimentazione di raccolta rifiuti locale a Ferrara (con cassonetti a calotta) che evidenzia mancanza di vera progettualità e che non è stata corredata da sufficienti informazioni fornite ai cittadini relativamente ai costi imputabili agli stessi in termini di TARI;
Ricordato
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che Atersir viene ritenuta responsabile di mancanza di programmazione tecnico amministrativa, scarsa capacità normativa e gestione dei tempi dovuti per gli appalti e contratti con Hera spa;
Ricordato altresì
che la concessione ad Hera Ambiente per gestione rifiuti a Ferrara è in scadenza al 20 dicembre 2017;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
ad attivarsi per implementare una società “in house” per raccolta e smaltimento rifiuti (ad imitazione di quanto implementato nella città di Forlì e in altre realtà operanti nel settore);
a specificare i costi finora sostenuti per l’implementazione della raccolta rifiuti con il sistema a calotta e specificare altresì i costi di ricaduta sugli utenti;
ad attivarsi per aumentare progressivamente su tutto il territorio comunale il sistema di raccolta porta a porta, senza che siano poste in essere le violazione dei principi della libera concorrenza rilevate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione sopra esposte.
Il Consigliere comunale M5S
Claudio Fochi