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Proposta emendamento al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva
di Claudio Fochi - 6.2.2018
P.G. 17399/2018
Relativamente all’art. 6 : “Presupposto e ambito di applicazione”, comma 3, punto a)
3. sono escluse dal pagamento della Tariffa corrispettivo a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
Si propone di sostituire nel modo seguente:
art. 6, comma 3 punto a)
sono altresì escluse dal pagamento della tariffa corrispettivo le unità immobiliari domestiche inutilizzate oggettivamente ed indipendentemente dalla persistenza nell’unità suddetta di allacciamenti a pubblici servizi (luce, gas, acqua) in assenza o meno di arredi, purché tale mancata utilizzazione sia comprovata da idonea documentazione autocertificata e limitatamente al periodo di non utilizzo dell’unità stessa, salvo accertamento contrario riscontrato dal gestore, nel qual caso sarà applicata la tariffa minima per l’intero periodo di mancata corresponsione.
In particolare, la casistica si applica per unità immobiliare inutilizzata per mortis causa del proprietario, nelle fattispecie di presenza di contratti di mandato alla vendita o locazione a soggetto autorizzato iscritto ad apposito albo che ne certifichi lo stato di non uso, o, in assenza, con autocertificazione al gestore, o nel caso di proprietario residente presso casa di cura o pensionato per anziani per un periodo superiore ai 6 mesi, previa comunicazione del medesimo o su sua indicazione, della struttura ospitante, sempre fatta salva la possibilità del gestore della verifica dello stato di inuso e della applicazione della corretta tariffa.
Il Consigliere comunale M5S
Claudio Fochi