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Interpellanza sulla gestione dei passi carrai in via Ludovico il Moro

di Paola Peruffo - 20.12.2016

Forza Italia
Gruppo Consiliare
 
Ferrara, 20.12.2016
 
PG. 145024/16

Al Sig. Sindaco del
Comune di Ferrara
 
 
OGGETTO: Interpellanza sulla gestione dei passi carrai in via Ludovico il Moro.
 
 
La sottoscritta Paola Peruffo, nella sua veste di Consigliere Comunale, rivolge al Sig. Sindaco, per il tramite dell'Assessore competente, la seguente interpellanza, sin d'ora richiedendo risposta scritta  e copia di tutti gli atti amministrativi cui si riferisce il caso che si va a segnalare.
 
premessa
 
  • La Via Ludovico Il Moro in Ferrara è riservata al parcheggio delle vetture dei residenti.
  • Da qualche tempo è comparso un divieto di sosta dal lato opposto al passo carraio concesso al c.n. 12 della via.
  • Tale divieto di sosta interessa una lunghezza di circa 20 metri lineari e si estende difronte ai civici numeri 12 – 12 A e 14, sino ad arrivare c.n. 16 della via (v.all.fotografie).
  • Esso impedisce, sul lato opposto, il parcheggio ad almeno tre vetture ed appare assolutamente ridondante considerato come la via sia larga più 10 metri.
  • Considerato come Via Ludovico Il Moro consenta il parcheggio ad un massimo di 25 vetture, quanto sopra determina una riduzione di fatto di oltre il 10% degli spazi disponibili per i residenti.
  • Molti residenti si sono lamentati per tale stato di cose:
> Vi sono donne che per questo motivo sono costrette a parcheggiare lontano da casa, in Via dei Baluardi (zona pericolosa in quanto notoriamente dedita allo spaccio), rincasando di sera con rischio per la propria incolumità personale;
> Altri residenti hanno preannunciato, in modo provocatorio, analoghe richieste di passi carrai con divieti di sosta sul lato opposto;
> Alcuni cartelli di protesta sono stati affissi lungo la via.
  • Si è dunque in presenza di una situazione locale di disagio, percepita dai residenti come ingiusta, in quanto tesa a favorire immotivatamente un singolo a spese della collettività.
  • Tale situazione deve essere corretta dall'Amministrazione, in quanto, ad una attenta disamina, la nuova segnaletica è illegittima per i seguenti
 
MOTIVI
 
L'art. 158 comma 2 a del Cds specifica che :
"La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili;..."
Detta norma stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile che non si può sostare allo “sbocco” del passo carrabile (PC), il che, in lingua italiana, significa in primis “davanti”, e non già, in modo scontato e/o come semplice effetto di una richiesta, sul “lato opposto” della via, a seguito della concessione di divieti di sosta installati ad hoc.
Ovviamente, salvo che non sussistano condizioni ostative alla fruizione del PC, il cui rilascio -non costituendo un diritto soggettivo per il richiedente- è peraltro subordinato al fatto che le caratteristiche della strada ne consentano l'installazione, perché, evidentemente, l'interesse pubblico non potrà mai cedere il passo a quello privato.
In altri termini, poiché l'art. 46 del regolamento del Cds al punto b) specifica che "...Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:...deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;", qualora in ipotesi, la concessione del PC andasse a pregiudicare lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, questo non dovrebbe essere concesso.
Qualora viceversa, si sia in presenza di una situazione di mera difficoltà di stazionamento o circolazione, allora l'interesse privato andrà contemperato con quello pubblico, con evidente preminenza di quest'ultimo.
Una situazione di mera difficoltà nella fattispecie non esiste, perché come comprovato dalle fotografie allegate, si tratta di una strada larga oltre 10 metri.
Va rammentato che il PC è presente da tempo immemorabile al c.n. 12della Via Ludovico il Moro, senza che si sia mai avvertita la necessità di imporre alcun divieto sul lato opposto: soltanto ora, a seguito della recente presenza di nuovi inquilini della casa, pare sia nata questa necessità.
 
Prima di procedere oltre, vanno tuttavia rammentate le norme di legge che regolano la fattispecie, e cioè:
 
(A) il già citato disposto dell'Art. 46 del Reg. al CdS con riferimento all'Art. 22 Cds “Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile”  recita al punto (3):

3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.”
 
(B) Per pronto riferimento, l'art 44 comma 4 del decreto legislativo 15 novembre 1993, prevede:

"4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti
generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi
intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del
piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla
proprietà' privata."

 
 
Alla luce di quanto sopra è possibile osservare:
 
1)Il PC concesso al c.n. 12  non rientra nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 poiché davanti ad esso non esiste né il marciapiede nè alcuna “modifica del piano stradale”.
 
Pertanto “nella zona antistante”  ex art. 46 Reg. Cds  non “vige il divieto di sosta”.
 
2) per tale unico motivo non poteva essere apposto un divieto di sosta a fortiori dall'altro lato della strada, salvo che per reali e comprovate esigenze di viabilità e/o di fruizione dell'accesso che, nel caso di specie, sicuramente non esistono.
 
3) Nella fase istruttoria della pratica, quanto sopra avrebbe dovuto costituire oggetto di particolare disamina.
 
Infatti:
 
-il rilascio del passo carraio non è, pacificamente, un diritto.
Infatti il citato art. 46 del regolamento al punto b) specifica che "...Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:...deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;".
Ciò significa, come già detto, che (a) l'interesse privato non può mai prevalere su quello pubblico, e che (b) nella fase istruttoria si sarebbe dovuto verificare la sussistenza, insieme alle altre condizioni per il rilascio e/o rinnovo del permesso, che le dimensioni del varco erano idonee a consentire l'accesso e l'uscita del veicolo nello spazio privato anche nel caso di regolare sosta di altri veicoli sul lato opposto della strada.
 
- dal momento che la strada è larga oltre 10 metri (vedi fotografie), il PC poteva essere concesso e/o confermato senza ulteriori prescrizioni o divieti a carico della collettività.
Come già evidenziato, nessuno può ragionevolmente sostenere che un veicolo non possa entrare nel PC pur in presenza di altri veicoli regolarmente parcheggiati sul lato opposto della via, come è sempre stato sino ad ora.
 
- qualora si fosse ritenuto diversamente (e cioè che un veicolo non possa accedere al PC senza il divieto di sosta sul lato opposto della via), allora si doveva operare una valutazione dell'interesse pubblico che andava colpito (riduzione del 10% dei parcheggi disponibili, donne che tornano a casa nel buio della sera con rischio per la propria incolumità) a favore di una mera maggior comodità del singolo.
Tale valutazione, che appare essere mancata, avrebbe confermato la preminenza dell'interesse pubblico dei residenti sulla mera maggior comodità del soggetto privato.
 
Tanto esposto, con la presente interpellanza, la sottoscritta
 
CHIEDE
 
1) che l'Amministrazione, riconosciuta per quanto sopra l'illegittimità dei divieti di sosta, li voglia immediatamente rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela che appare in questo caso quanto mai opportuna;
 
2) che viceversa, qualora tale segnaletica fosse ritenuta legittima, se ne esplicitino analiticamente i motivi, con riguardo:
(a) alla situazione della strada e della viabilità;
(b) al fatto che in precedenza, e da sempre, non si era mai avvertita la necessità di tale segnaletica;
(c) alle specifiche motivazioni che hanno giustificano tale grave lesione dell'interesse pubblico (riduzione del 10% dei parcheggi) e della tutela della sicurezza delle persone (in particolare delle donne) a favore della mera maggior comodità di un singolo soggetto;
 
3) che, sempre nel caso tale segnaletica fosse ritenuta legittima, venga chiarito con quale criterio si è ritenuto di porre un divieto di ben 20 metri lineari laddove, a tutto concedere, il  comma 8 dell'art. 44 del D. Lgs. n. 507/93 prevede quanto segue:  “i comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. la tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento”.
Non vi è chi non veda come 20 metri lineari siano ben altra cosa rispetto ai 10 metri quadrati massimi prescritti dalla legge (ad esempio ottenibili dal prodotto 5x2 oppure 3,3 x 3,3 o ancora 4x2,5....)
 
4) copia dei pagamenti effettuati dal beneficiario di tali cartelli per quanto attiene: (a) la richiesta di occupazione di suolo pubblico; (b) il rimborso del costo dei cartelli; (c) il rimborso del costo orario della manodopera comunale che li ha installati.
 
Con osservanza.
 
 
La Consigliera Comunale FI
Paola Peruffo
 
 
All. N. 2
Ultima modifica: 21-12-2016
REDAZIONE: Gruppo Consiliare Forza Italia
EMAIL: gruppo-fi@comune.fe.it