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Mozione consiliare per la creazione di una sottograduatoria per l’assegnazione di alloggi Acer a padri separati.

di Paola Peruffo - 28.03.2017

Forza Italia
Gruppo Consiliare
 
Ferrara, 28.03.2017
PG. 36117/17
 
 Al Presidente del
Consiglio Comunale
 
Mozione: Creazione di una sottograduatoria per l’assegnazione di alloggi Acer a padri separati.
 
 
PREMESSO
 
- che a fronte delle dinamiche sociali in atto, sempre più uomini si trovano in condizioni difficili, a seguito della separazione, dell’abbandono del tetto familiare, spesso con contestuale obbligo di mantenimento dei figli;
 
PRESO ATTO
 
- che molte di queste persone, gravate dalla precarietà dell’impiego lavorativo e da spese in molti casi insopportabili, sono costrette a rivolgersi con sempre maggior frequenza a istituti assistenziali e alla Caritas;
 
CONSIDERATO
 
- che nel comune di Bondeno, in accordo con Acer, sono stati stipulati accordi ad hoc per garantire a soggetti in tale stato, un numero fisso di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
 
A stringere un accordo con Acer, al pari di quello stipulato con il Comune di Bondeno, affinchè venga formata una sottograduatoria secondaria (come da allegata proposta di regolamento), costituita da padri separati che siano destinatari di un provvedimento di rilascio della casa coniugale dopo una sentenza che non contempli l’addebito nei loro confronti della separazione.
 
 
La Consigliere Comunale FI
Dott.ssa Paola Peruffo
                                                                                                                   
 
PROPOSTA DI REGOLAMENTO
 
I soggetti in questione dovranno ovviamente essere in possesso dei requisiti generali di accesso all’edilizia residenziale pubblica previsti dall’apposito regolamento comunale, vale a dire:
a) cittadino italiano; a.2) cittadino di Stato aderente all’Unione Europea a.3) familiare di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante di cui all’art.19 del D.Lgs 06.02.2007 n.30; a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all’art.2 del D. Lgs. 19/11/2007 n.251 e ss.mm. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria); a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Coloro che hanno un titolo di soggiorno biennale scaduto ed in fase di rinnovo, possono fare la domanda di erp presentando la ricevuta della istanza di rinnovo; la domanda di erp sarà però inserita in graduatoria con riserva.
 
B. RESIDENZA/ LAVORO
 
Può richiedere l’assegnazione il richiedente che:
b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;
b.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso;
il soggetto iscritto all’AIRE può far domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell’ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.
Il richiedente iscritto all’AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell’alloggio è tenuto ad occupare l’alloggio, pena la decadenza dall’assegnazione prevista dall’art. 25 comma 7 L.R. n. 24/2001.
I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell’ambito delle Unioni di Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.
 
C. LIMITI ALLA TITOLARITA’ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI
 
c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Non preclude l’assegnazione e la permanenza nell’alloggio di ERP:
- la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c. ;
- il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso nell’alloggio ERP qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
 
 
D. ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l’acquisto, ai sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n. 560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l’alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
d.2)i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l’alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

E. LIMITE DI REDDITO

Il limite di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n.159 del 5/12/2013, in base al parametro ISEE, nel rispetto della normativa regionale vigente al momento della presentazione della domanda.
 
 
Ultima modifica: 31-03-2017
REDAZIONE: Gruppo Consiliare Forza Italia
EMAIL: gruppo-fi@comune.fe.it