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Emendamento al Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva - art.17 -

di Dario Maresca
Ferrara, 12 marzo 2017

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale                                          
 
OGGETTO: EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (LEGGE N.147 DEL 27/12/2013, ART.1 COMMA 668)
 
Al fine di semplificare gli adempimenti in carico ai cittadini, e in virtù del principio di non presentare istanze che sono già note alla pubblica amministrazione, si propone di modificare l’art. 17 come segue:
 
Art. 17 comma 8
La riduzione è riconosciuta previa istanza dell’interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore; il modulo contiene l’autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo familiare del bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi o del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.
Sostituire con
Nel caso di presenza nel nucleo familiare di bambino/a di età inferiore ai 36 mesi la riduzione è riconosciuta automaticamente in quanto la modifica del nucleo familiare è comunicata al gestore dal Comune, come previsto dall’art. 10 comma 5 del presente regolamento. Nella comunicazione il Comune specifica l’eventuale presenza di minori di 36 mesi.
Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici la riduzione è riconosciuta previa istanza dell’interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore contenente l’autocertificazione del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.
 
 Art. 17 comma 9
In particolare:
a) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi, l’istanza va presentata un’unica volta entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto (per ciascun bambino);
b) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l’istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, e successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto; l’istanza deve essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, quali: certificato del medico di famiglia, certificato dell’ASL competente, certificato di un medico iscritto all’Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall’ASL, nota dell’ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi.
Sostituire con:
In particolare nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l’istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, e successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto; l’istanza deve essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, quali: certificato del medico di famiglia, certificato dell’ASL competente, certificato di un medico iscritto all’Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall’ASL, nota dell’ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi.
  
Art. 17 comma 10
La riduzione decorre dalla data:
a) in cui si è verificato il presupposto se l’istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all’art. 10;
b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l’istanza non è debitamente documentata;
c) dalla data di presentazione se l’istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all’art. 10.
Sostituire con:
Nel caso di nuclei familiari con presenza di bambino/a di età inferiore a 36 mesi la riduzione decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto.
Nel caso di nuclei familiari con soggetti che necessitano di presidi medico-sanitari specifici la riduzione decorre dalla data:
a) in cui si è verificato il presupposto se l’istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all’art. 10;
b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l’istanza non è debitamente documentata;
c) dalla data di presentazione se l’istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all’art. 10.
 
 
(Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 12 marzo 2018)
                                                        
 
 
 
                                                                                            
                                                                                              
 
Ultima modifica: 20-03-2018
REDAZIONE: Gruppo Partito Democratico
EMAIL: gruppo-partitodemocratico@comune.fe.it