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Risoluzione al Regolamento per la disciplina "Imposta Unica Comunale" IUC-TARI

di Ilaria Morghen - 25.5.2015
Oggetto: RISOLUZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC-TARI) - PG 47836
Premesso che

- l’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2014 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore;
Visti

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con disposizioni sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, specifiche riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, oltre a quelle previste nel citato comma 659, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;



Proponiamo
Le seguenti modifiche alla:

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)
Non sono assoggettabili al tributo i magazzini esclusivamente e funzionalmente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all’esercizio di attività industriali o artigianali di attività in aree in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; rimangono assoggettati al tributo i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
Ove l’area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima,come definiti in precedenza. Laddove, invece, nell’area produttiva si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:
a) Nell’ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, le superfici dei magazzini di cui al comma 6 funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo non sono soggette al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell’area produttiva;
b) Nell’ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano alla superficie dei magazzini di
le percentuali di riduzione :
CATEGORIA DI ATTIVITA’ DESTINAZIONE D’USO; % DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE

Distributori di carburante; 30%
Studi medici e dentistici, laboratori; 25%
Aziende artigianali tipo parrucchiere,barbiere, estetista; 10%
Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico, fabbro, elettricista); 20%
Carrozzeria, officina, elettrauto; 30%
Attività industriali con capannoni di produzione; 30%

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta attraverso l’abbattimento della quota fissa e della quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a. Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;
b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
c. Abitazioni occupate per un periodo non superiore a 183 giorni da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero: riduzione del 30%;
d. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione; in caso contrario le riduzioni decorrono dall’anno successivo a quello di sussistenza dei requisiti per
la fruizione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta attraverso l’abbattimento della quota fissa e della quota variabile nella misura del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, comprese le aree operative esterne delle utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da apposita dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno
successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
4. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
5. Per recupero si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzioni, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
6. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa dovuta dall’utenza per la parte variabile del costo, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari- avviata al recupero ed il coefficiente massimo di produzione teorica K(d) di cui alla tabella 4a dell’all. 1 D.P.R. 158/1999.
7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo. All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
a. attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l’attività di recupero.
b. copia dei formulari di trasporto di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento.
c. copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero.
La riduzione opera di regola mediante compensazione o rimborso alla prima scadenza utile.
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e mille
metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

SOSTITUZIONE DEL COMUNE DI FERRARA AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO

1. Il Comune di Ferrara si sostituisce all’utenza nel pagamento totale dell’importo dovuto a
titolo di tributo nei seguenti casi:
nuclei familiari, comprendenti tre o più figli fiscalmente a carico dei genitori, si applica la tariffa TARI calcolata per quattro componenti. Detti nuclei devono essere percettori di un reddito annuo (riferito all’anno precedente a quello di imposizione) complessivo lordo ai fini IRPEF non superiore ad € 60.000,00 o a diversa soglia definita annualmente in sede di approvazione delle tariffe del tributo; per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dallo stato di famiglia, alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione.
2.Compete al Settore Servizi Sociali ed abitativi valutare la possibilità di concedere un contributo, anche fino alla concorrenza dell’importo totale, al pagamento dovuto dai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale.
3.La sostituzione nel pagamento del tributo nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento delle imposte e tasse comunali e delle sanzioni amministrative.
4. La domanda per ottenere la sostituzione nel pagamento del tributo è presentata dagli interessati al Comune di Ferrara entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di imposizione; a tal fino sono fatte salve le domande già presentate.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

per il Gruppo Consiliare M5S
La Presidente Consigliera
Ilaria Morghen

Ultima modifica: 23-05-2016
REDAZIONE: Gruppo Consiliare Movimento5Stelle
EMAIL: gruppo-movimento5stelle@comune.fe.it