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Mozione "Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria"
di Ilaria Morghen - 16.6.2015
P.G. 62790/2015
Mozione: provvedimenti per il risanamento della qualità dell’aria. Interventi di limitazione del traffico veicolare: spegnimento dei motori dei veicoli.
TENUTO CONTO
delle finalità preventive delle disposizioni che l’Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell’art. 50
D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;
ATTESO CHE:
l’esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni
alla salute umana;
la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa impone agli Stati membri di limitare l'esposizione dei cittadini alle microparticelle denominate PM10. La legislazione stabilisce valori limite per l'esposizione, cui gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi entro il 2005, riguardanti sia la concentrazione annua (40 μg/m3), sia la concentrazione quotidiana (50 μg/m3) che non deve essere superata oltre 35 volte in un anno di calendario;
VISTA
la condanna della Corte di Giustizia europea, per mancata aderenza dell’Italia alle indicazioni della Commissione Europea in materia di sostenibilità ambientale, che impone un impegno di tutte le Amministrazioni con ambizione di virtuosità, di provvedere al contenimento del livello di inquinamento atmosferico:
gli Stati membri potevano chiedere di essere esentati dall'obbligo di rispettare i limiti in materia di PM10 fino al giugno 2011, ma l'esenzione è subordinata al rispetto di una serie di condizioni. Lo Stato membro avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato misure per rispettare gli obblighi entro il termine prorogato e di attuare un piano per la qualità dell'aria che preveda le misure di abbattimento pertinenti per ogni zona considerata per la qualità dell'aria.
Le informazioni a disposizione della Commissione indicano che dall'entrata in vigore della normativa nel 2005 i valori limite per il PM10 non sono stati rispettati in diverse zone a Cipro, in Italia, Portogallo e Spagna. Per quanto tutti i quattro Stati membri abbiano chiesto la proroga, la Commissione ritiene che le condizioni per concederla non siano state rispettate per diverse zone non in regola e per questa ragione ricorre alla Corte di giustizia europea contro tali Stati membri. IP/10/1586
Contesto: effetti per la salute
Il particolato fine (PM10) è presente soprattutto nelle emissioni inquinanti provenienti dall'industria, dal traffico e dai riscaldamenti domestici e può causare asma, problemi cardiovascolari, cancro ai polmoni e morti premature.
http://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2014
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_Q&A.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/91110/E88700.pdf
Quest’ultimo studio è stato pubblicato in inglese dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006 con il titolo: “HEALTH IMPACT OF PM10 AND OZONE IN 13 ITALIAN CITIES” autori Marco Martuzzi, Francesco Mitis, Ivano Iavarone e Maria Serinelli ed è stato tradotto dall’APAT, editore della versione in lingua italiana e responsabile dell’accuratezza della traduzione. © APAT (2006).
ABSTRACT: “… L’impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico nelle città italiane è notevole: 8220 morti l’anno, in media, sono attribuibili a concentrazioni di PM10 superiori ai 20 μg/m3. Questo valore equivale al 9% della mortalità per tutte le cause (escludendo gli incidenti) nella popolazione oltre i 30 anni di età;” “ … Valori ancora maggiori sono stati ottenuti per gli effetti sulla salute derivanti dalla morbosità.”
“Il rispetto della Legislazione dell’Unione Europea porterebbe sostanziali guadagni, in termini di malattie evitate. Inoltre, le autorità locali, tramite politiche che mirino principalmente alla riduzione delle emissioni del trasporto urbano e della produzione di energia, possono ottenere ulteriori guadagni in termini di salute pubblica.”
Dallo studio del 2006 si deduce in maniera evidente che i danni alla salute cominciano già a partire da concentrazioni di PM10 superiori ai 20 μg/m3, il che rende sempre più necessari ed inderogabili provvedimenti per il risanamento della qualità dell’aria;
CONSIDERATO:
il Comune di Ferrara sottoscrive regolarmente l’Accordo di programma sulla Qualità dell’aria tra Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni con più di 50 mila abitanti, che cerca di affrontare con misure organiche il problema dell’inquinamento urbano;
PREOCCUPATI POICHE’:
è stato effettuato un test di applicazione dell´indice di qualità dell´aria su diversi agglomerati del territorio regionale fino al periodo 2003-2005.
VISTO
• l’art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;
• l’art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349; aggiornato con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; l'articolo 1, commi da 438 a 442 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
• l’art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30-04-1992, “Nuovo codice della strada”, per quanto attiene alla tutela
della mobilità pedonale e ciclabile;
• Visto il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;
• il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261;
• il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
• la Delibera n. 17 dell’ 8 marzo 2013 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Aggiornamento del piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra;
Il precedente attuato presso il Comune di Frosinone: http://www.comune.frosinone.it/pagina260_domeniche-ecologiche.html
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
l’attuazione dei provvedimenti per il risanamento della qualità dell’aria attraverso interventi programmati di spegnimento dei motori degli autoveicoli e dei motoveicoli per:
a) i veicoli merci durante la fase di carico/scarico;
b) i veicoli per soste di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di impianti semaforici e passaggi a livello ferroviari, caratterizzati da particolare criticità di conglomerato veicolare di lunga durata.
c) i veicoli adibiti al trasporto pubblico nelle aree di sosta e nei nodi di scambio.
La nuova disposizione d’obbligo di spegnimento dei motori sarà segnalata mediante apposito cartello di avviso apposto nell’immediata prossimità della zona sosta e in zona ben visibile al conducente del veicolo e a mezzo di opportuna diffusione informativa a carico del Comune di Ferrara, con opportuno anticipo temporale rispetto all’entrata in vigore dell’ordinanza, e nella quale verrà esplicitato il contenuto di salvaguardia della Salute Pubblica della Delibera, rendendo edotto e partecipativo il Cittadino, del processo imprescindibile di riqualificazione ambientale del territorio comunale.
Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13, del D.Lgs. 30-4-1992, n. 285, e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito. Il Comando della Polizia Locale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione del provvedimento conseguente, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.
Con osservanza.
La Presidente del Gruppo Consiliare M5S
Dr.ssa Ilaria Morghen