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Risoluzione al Regolamento per la disciplina "Imposta Unica Comunale" IUC-IMU

di Ilaria Morghen - 25.5.2015
Oggetto: RISOLUZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
( IUC-IMU)- PG41163

Premesso che

- l’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2014 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore;
Visti

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con disposizioni sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, specifiche riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, oltre a quelle previste nel citato comma 659, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Proponiamo
Le seguenti modifiche alla:


DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 (o importo superiore
eventualmente deliberato) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta con
le limitazioni e le riduzioni di cui al D.L. 201/2011 articolo 13 comma 8 bis.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche' dai
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti
riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella
previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi, le riduzioni
devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e
devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla
norma e alla quota di possesso.

per il Gruppo Consiliare M5S
La Presidente Consigliera
Ilaria Morghen




Ultima modifica: 23-05-2016
REDAZIONE: Gruppo Consiliare Movimento5Stelle
EMAIL: gruppo-movimento5stelle@comune.fe.it