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Proposta emendamenti Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva
di Ilaria Morghen - 9.3.2018
P.G. 32815/2018
Testi presentati sulla base dell’ultimo testo presentato alla convocazione della IV commissione consiliare del 22 febbraio u.s.
EMENDAMENTI AL TESTO DI DELIBERA
- Si propongono i seguenti emendamenti alla delibera p.g. 158000/17:
EMENDAMENTO 1D: Poichè l'attuale sistema di calcolo della tariffa puntuale si basa su un sistema di numero di conferimenti che viene conteggiato appoggiando la Carta Smeraldo all'apposito sensore della calotta del cassonetto della indifferenziata e dato che è proprio sul numero di detti conferimenti che l'utente andrà a pagare la tariffa medesima, altresì dato che attualmente l'utente non può verificare il numero effettivo di aperture che effettua né tanto meno ha strumenti idonei di contestazione di quanto dichiarato dal gestore in sede di fatturazione, limitando così la sua capacità di contraddittorio di fronte al gestore e alle eventuali autorità competenti, evidenziando pertanto che detto sistema può essere così oggetto di ricorso per disparità di trattamento dell'utente e del gestore, si propone il seguente emendamento:
Alla voce DELIBERA, prima del punto “
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Alessio Stabellini” introdurre il seguente punto:
“-
La Giunta comunale si impegna ad avviare un rapido e produttivo confronto con il gestore del servizio al fine di introdurre un sistema di verifica immediato e di riscontro di ogni conferimento da parte dell'utente al fine che esso possa provare in modo oggettivo il proprio numero di aperture soprattutto in sede di errata involontaria fatturazione da parte del gestore per errori del sistema, clonazione della carta Smeraldo, ripetuti tentativi di apertura di calotte non funzionanti. Tale strumento di verifica potrà adottarsi attraverso realizzazione di apposita app per smarthphone o sistema di messaggistica che segnali l'avvenuta apertura all'utente o con scontrino cartaceo all'atto del conferimento o modifica dell’attuale software di gestione delle calotte che segnali immediatamente all’utente il numero dei conferimenti prima e dopo l’effettuazione del medesimo o qualsiasi altro strumento nell'autonomia del gestore che produca l'effetto immediato di realizzazione di una prova documentale ai fini di contestazione e per evitare conteziosi nel conteggio della tariffa stessa”.
EMENDAMENTO 2D: Poichè è stato rilevato anche dallo stesso Gestore del servizio che l’attuale sistema a calotte è inutilizzabile in maniera autonoma da soggetti disabili deambulanti su carrozzella in quanto non possono raggiungere il lettore della carta Smeraldo e conseguentemente utilizzare la stessa calotta per il conferimento del rifiuto, eticamente si impone il seguente emendamento:
Alla voce DELIBERA, prima del punto “
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Alessio Stabellini” introdurre il seguente punto:
“- La Giunta attuerà tramite il Gestore, un apposito sistema di raccolta rifiuti dedicato per quegli utenti afflitti da disabilità fisiche che non sono in grado di utilizzare in autonomia il lettore della tessera Smeraldo nonché la stessa calotta per il conferimento dei rifiuti nel cassonetto in quanto deambulanti su carozzella o detentori di limitazioni oggettive che ne impediscono la autonoma attività. In tale senso potrà essere predisposto apposito regolamento attuativo.”
EMENDAMENTO 3D: Al fine di attuare un sistema di vero rispetto ambientale e di incentivazione del recupero dei materiali e il loro riciclo, si introduce il seguente punto:
Alla voce DELIBERA, prima del punto
“ - di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Alessio Stabellini” introdurre il seguente punto:
“ - La giunta si impegna a effettuare uno studio di fattibilità per l’introduzione sul territorio comunale, di un servizio apposito dedicato per il recupero/riciclo di pannoloni e pannolini.”
EMENDAMENTO 4D: Al fine di attuare un sistema di vero rispetto ambientale e di incentivazione del recupero dei materiali e il loro riciclo, con particolare riferimento alle plastiche da bottiglia, come già avviene nei comuni di Rovigo e Rimini, ove già al di fuori del circuito del gestore rifiuti locali, sono state posizionate apposite macchine che raccolgono la plastica da destinare a successiva vendita e riconoscendo al cittadino un compenso economico in denaro o buoni spendibili presso le strutture commerciali convenzionate, si propone il seguente emendamento:
Alla voce DELIBERA, prima del punto
“ - di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Alessio Stabellini” introdurre il seguente punto:
“
- La giunta si impegna a avviare, in collaborazione con l’osservatorio rifiuti e le associazioni di categoria, un sostenuto programma volontario di riciclo di plastiche da bottiglie presso le strutture commerciali e non, comunque idonee a supportare tale attività introducendo, nel rispetto della legge regionale 16 del 2015, un incentivo economico per gli utenti che si avvaleranno di tale nuova metodologia.”
EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI, IN PARTICOLARE ALLA LETTERA A “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA”
Testi presentati sulla base dell’ultimo testo presentato alla convocazione della IV commissione consiliare del 22 febbraio u.s.
- Si propongono i seguenti emendamenti inerenti il testo dell’allegato A della delibera p.g. 158000/17:
EMENDAMENTO 1: per determinare una definizione più ampia e corretta di quota variabile della tariffa tale che possa permettere di utilizzarla anche per programmi alternativi di recupero materiali e per il miglioramento qualitativo ambientale, al di fuori della limitata gestione rifiuti, si propone il seguente emendamento:
all'articolo 2 – definizioni, al comma 1, lettera ee) eliminare”,
ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione”.
EMENDAMENTO 2: nel determinare l'applicazione di una tariffa ad utenza sconosciuta, fatto salvo caso diverso, si deve applicare una tariffa proporzionale al numero dei conferimento o al tempo in frazione di anno di usufruizione del servizio raccolta. Ivi per cui si propone il seguente emendamento:
All'articolo 6 -
presupposto e ambito di applicazione, al comma 3, numero 10) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “
salvo chiara, evidente documentazione fornita dall'utenza che dimostri il contrario o un uso limitato nel tempo o nel numero di conferimenti, in tal caso sarà applicata la tariffa in modo proporzionale a quanto indicato o per frazione di anno relativo.”
EMENDAMENTO 3: Per una più corretta applicazione della tariffa sul nucleo familiare effettivamente domiciliato all’indirizzo di erogazione del servizio raccolta rifiuti, per applicare al meglio una tariffa puntuale alla famiglia effettiva considerando i membri che sono domiciliati fuori sede per motivi di lavoro, studio o altro, nonché per adeguamento del conteggio del lasso temporale al medesimo criterio applicato in aggiunta alle persone presenti nell’utenza (uniformazione dei criteri temporali del’articolo 11 nei commi 5 e 6) si richiede il seguente emendamento:
all’articolo 11 –
obbligazione pecuniaria, comma 5:
sostituire l’attuale testo: “
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all’estero o di militari in carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all’unità”
con il seguente testo:
“
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata in altro territorio comunale in Italia o all’estero o di militari in carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo di almeno sei mesi all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all’unità”.
EMENDAMENTO 4: La determinazione della tariffa, ovvero l’onere del servizio erogato dal gestore deve essere effettuata in maniera tale che il cittadino non risenta delle inefficienze e del mancato ammodernamento delle strutture del gestore, il quale non deve ritenere che la sua mancata capacità di miglioramento debba essere traslata sul costo alla collettività. Ivi per cui, nei criteri di determinazione della tariffa corrisposta, nei limiti del contratto di servizio, deve essere predisposto un correttivo di efficientamento del gestore al fine di ridurre nel tempo il costo stesso. Per tanto si richiede il seguente emendamento:
All’art. 12 –
criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario, comma 1, al termine dello stesso, si introduca: “
fatto salvo il principio di ammodernamento e efficientamento della modalità di esercizio del servizio, ovvero nella facoltà del comune stesso di richiedere in autotutela l’esonero dei costi che siano chiaramente derivanti dalla mancanza di miglioramento tecnologico, miglioramento organizzativo, ammodernamento della struttura operativa, nel limiti e nelle opportunità del contratto di servizio stipulato e nell’ambito di questo stesso regolamento.”
EMENDAMENTO 5: In ossequio al principio che la maggior efficienza introdotta nel servizio svolto dal gestore debba essere a vantaggio dell’utenza finale, ovvero in una quantificazione di una minore tariffa a suo carico, il conteggio dei costi di investimento inseriti in PEF deve essere riproporzionato ai risparmi che il gestore ottiene dai suoi stessi investimenti. Per tanto, si propone il seguente emendamento:
All’articolo 12, comma 2, si aggiunge le seguenti parole: “
e tenuto conto, in detrazione, dei risparmi gestionali conseguiti dagli investimenti stessi effettuati e oggetto del servizio”
EMENDAMENTO 6: Poichè deve essere applicato il principio “chi consuma paga” e fissato nelle linee della legge regionale 16 del 2015 un progressivo incremento della raccolta differenziata che deve essere necessariamente perseguito per un miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente, riscontrato che la valutazione della tariffa deve tenere conto non solo della quota della parte indifferenziata ma altresì di quella differenziata (come esplicitato all’art. 5 della legge regionale 16/2015) avvalendosi quindi di un sistema a tariffa premiante, fatto altresì salvo che la tariffa dovrà coprire il costo integrale dell’esercizio da parte del gestore ma altresì lo stesso essere corretto dell’incremento dei ricavi perseguiti dallo stesso incremento derivante dalla raccolta differenziata e nel rispetto della recente sentenza del consiglio di stato in sede giurisdizionale del 29 gennaio 2018 ove si stabilisce, per gli esercizi commerciali in presenza di dimostrata totale autonomia di non produzione di rifiuti indifferenziati, l’esonero totale del pagamento della TARI, si presenta il seguente emendamento:
sempre all’articolo 12, comma 9 (per le utenze domestiche) lettera b) si aggiunge, alla fine:
- “un importo a detrazione corrispondente agli eventuali litri derivanti dalla parte di rifiuto conferito in differenziata nel rispetto degli standard qualitativi fissati e nelle somme e nelle modalità previste.”
E al testo della delibera p.g. 158000/17al punto “
- che per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:”. Relativamente al paragrafo QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR, eliminare le parole “
alla stazione ecologica”.
Sempre all’articolo 12, comma 10 (per le utenze non domestiche) lettera b) si aggiunge, alla fine:
- “un importo a detrazione corrispondente agli eventuali litri derivanti dalla parte di rifiuto conferito in differenziata nel rispetto degli standard qualitativi fissati e nelle somme e nelle modalità previste.”
E al testo della delibera p.g. 158000/17al punto “
- che per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:”. Relativamente al paragrafo QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR, eliminare le parole “
alla stazione ecologica”.
EMENDAMENTO 7: al fine di dare maggiore informazione al consiglio comunale che dovrà approvare i regolamenti della tariffa annuale, si richiede il seguente emendamento:
all’articolo 15 –
determinazione e articolazione della tariffa corrispettiva, comma 5, alla fine, si aggiungano le seguenti parole: “
e inviati in relazione al consiglio comunale per conoscenza”.
EMENDAMENTO 8: Dimostrato che attualmente esiste già un sistema di raccolta differenziato per la raccolta di pannolini, pannoloni, lettiere per gatti e deiezioni canine già utilizzato in altri comuni dall’attuale gestore del servizio, si emenda:
all’articolo 17, comma 7 (
riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico sanitari) si introduce il seguente comma 11bis:
11bis. Qualora il Gestore introduce un apposito sistema di raccolta differenziata sul territorio di competenza di Pannolini e altri presidi medico sanitari, le riduzioni e le modalità di accesso ad esse indicate all’art. 7 devono intendersi decadute.
EMENDAMENTO 9: Per incentivare il recupero e il riciclo di sempre maggiori materiali, il Gestore dovrà istituire presso le oasi di conferimento nonché con apposito servizio ad hoc, sistemi di raccolta a cassonetto per pannoloni, pannolini, lettiere per gatti e deiezioni canine. A tal fine, si introduce il seguente emendamento:
all’articolo 17, alla fine del testo, prima del paragrafo intitolato “riduzioni per compostaggio” si introduce il seguente paragrafo con il seguente titolo:
“
Riduzioni per introduzione sistema raccolta differenziata rifiuti da animali domestici, pannoloni e presidi medico-sanitari
11ter. Il Gestore, al fine di ampliare la progressiva raccolta di materiali differenziabili, istituisce apposita raccolta specifica per pannolini, pannoloni, presidi medico-sanitari, lettiere per gatti, traverse per deiezioni canine, con cassonetti dedicati.
11quater. l’introduzione di tale apposito sistema comporta la decadenza del diritto alla riduzione al punto 7.”
EMENDAMENTO 10: Per un corretto rapporto con il cittadino a seguito dell’introduzione del nuovo metodo di tariffazione puntuale e data la sua natura sperimentale per il primo anno, si procede ad introdurre il seguente emendamento:
all’articolo 28 –
norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali, si introduce il seguente punto:
“10. all’introduzione del presente regolamento, verificato che dopo il primo anno di sperimentazione della nuova tariffa, si sono evidenziate distorsioni nelle modalità di calcolo per le utenze domestiche e non, al fine di riequilibrare quanto prodotto il Comune concorderà con il Gestore una rettifica delle differenze riscontrate in sede di conguaglio annuale o nella compensazione equivalente del numero di conferimenti non utilizzati”.
EMENDAMENTO 11: In rispetto all’art. 1 comma 2 della Direttiva 94/64/ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 20 dicembre 2014 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ove si stabilisce che il fine della direttiva è di prevedere misure intese, in via prioritaria a prevenire la produzione di imballaggio attraverso il reimpiego degli stessi e quindi la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, stabilendo una forma prioritaria nel riutilizzo a fronte di altre forme di recupero e smaltimento, visto il decreto 3 luglio 2017 n. 142 “regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare”, considerato che il suddetto regolamento stabilisce che gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestuale all’acquisto riutilizzabile pieno il diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio vuoto e visto che lo stesso regolamento all’art. 5 prevede forme di incentivo non economiche ritenute non sufficienti per incentivare tale pratica e nell’ottica di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti attraverso appunto forme di riutilizzo di rifiuti di imballaggio con il sistema del vuoto a rendere, si introduce il seguente emendamento:
all’articolo 18 –
riduzioni per le utenze non domestiche, si introduce alla fine dell’articolo stesso, il seguente paragrafo:
“
Riduzioni per sperimentazione di restituzione di imballaggi specifici per uso alimentare
19. La tariffa è ridotta del 20% nella sua componente fissa per quegli esercizi commerciali iscritti in apposito albo che viene istituito con apposito regolamento, che aderiscono alla sperimentazione di cui al D.M. 03.07.2017 n. 142 afferente al “Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’art. 219-bis del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152”
EMENDAMENTO 12: Come già emerso nei dibattiti della precedente commissione così come dichiarato in molteplici occasioni da Sindaco e Assessore competente, la partecipazione dei cittadini all’Osservatorio Rifiuti è ritenuto un elemento di democrazia e di partecipazione pubblica alla vita degli organismi di controllo. Per tali ragioni è necessario prevedere attivo contributo dei medesimi anche nelle funzioni di verifica dell’andamento della raccolta rifiuti. In tal senso si propone il seguente emendamento:
All’art. 27 –
Osservatorio rifiuti, alla fine del primo paragrafo, dopo le parole “
… e delle organizzazioni sindacali” sono inserite le seguenti parole:
“
nonchè delle libere associazioni di cittadini, comitati pubblici o qualsivoglia organizzazione degli stessi cittadini, che si occupano principalmente delle tematiche inerenti il presente regolamento”.
EMENDAMENTO 13: al fine di agevolare la partecipazione delle figure rappresentative della cittadinanza dentro l’osservatorio rifiuti, si introduce il seguente emendamento:
All’articolo 27
– Osservatorio rifiuti, dopo le parole
“… cui parteciperanno consiglieri comunali” sono introdotte le seguenti parole:
“ o persone direttamente delegate dai medesimi che ne svolgano le veci”
EMENDAMENTO 14: A seguito del dibattito emerso in commissione in data 18 gennaio 2018 si è riscontrata la iniquità del limitare l’esenzione del pagamento della tariffa ai soli appartamenti sfitti non arredati, anche in occasione della necessità di non penalizzare in tal senso le utenze oggetto di vendite commerciali di unità immobiliari arredate. In tal senso si propone il seguente emendamento:
All’art. 6 –
Presupposto e ambito di applicazione, al punto 3, lettera a) eliminare le seguenti parole: “
e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari,”
EMENDAMENTO 15: Al fine di semplificare gli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, facendo ricadere l’onere della verifica al gestore e non all’utente stesso, si propone il seguente emendamento:
all’articolo 8 –
definizione di locali tariffabili, al punto 2 sostituire le parole “
… allegando eventualmente la planimetria catastale dei fabbricati” con le parole “
… allegando una autocertificazione che potrà essere verificata dal Gestore in fase successiva nelle modalità da esso prestabilite senza oneri a carico dell’utente stesso.”
EMENDAMENTO 16: Poichè alcuni condomini utilizzano servizi di pulizia delle aree comuni non soggette a tariffa che effettuano la raccolta fisica dei volumi a conferimento, deve essere previsto che in caso di un contratto di fornitura di servizio di pulizia, a tali soggetti deve essere delegata la responsabilità e il costo della tariffa del conferimento. Per tali motivi, si propone il seguente emendamento:
all’art. 9 –
soggetti passivi, al termine del paragrafo 10, aggiungere dopo le parole “
… e le relative dotazioni sono consegnate all’amministratore.” le seguenti: “
Salvo che non sia sottoscritto un apposito contratto di servizio di pulizia a un soggetto esterno abilitato al quale andrà conferito l’onere della proporzionale tariffa e autocertificato dal condominio nelle modalità indicate nel prossimo paragrafo”.
EMENDAMENTO 17: Per incentivare la raccolta differenziata, si stabilisce in regolamento la premialità della tariffa stessa, questo si accentua nelle opportunità da inserire nello stesso regolamento di forme di premialità per le quantità raccolte di rifiuti differenziabili. In questa ottica, si inserisce il seguente emendamento:
all’articolo 17, riduzioni per le utenze domestiche, al paragrafo “
riduzioni per conferimenti presso i centri di raccolta”, si sostituisce
“
Riduzioni per conferimenti presso i centri di Raccolta
6. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i centri di raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.”
con il seguente nuovo paragrafo:
“
Riduzioni per conferimenti presso i centri di Raccolta o in altre modalità
6. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i centri di raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa. Alla stessa maniera, le riduzioni ivi indicate potranno essere applicate nei conferimenti effettuati in modalità alternative realizzate dal Gestore e opportunamente individuate, sempre nel limite di poter quantificare i conferimenti stessi e ricondurli alle singole utenze.”
EMENDAMENTO 18: Il rigetto di una istanza da parte del gestore, nello spirito della corretta collaborazione richiesta tra le parti, deve essere motivato chiaramente dal gestore stesso. In tal senso, si propone il seguente emendamento:
All’articolo 21 –
controllo, al paragrafo 4, sostituire la frase: “
Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all’utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.”
con le seguenti parole:
“
Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all’utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo motivato chiaramente con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.”
e nel successivo paragrafo 5, aggiungendo alla fine del paragrafo stesso, le seguenti parole: “
, con esaustiva chiara motivazione. “.
e si aggiunge il successivo paragrafo 6:
“
6. l’assenza delle motivazioni chiare e esaustive da parte del Gestore previste nei paragrafi precedenti, determina la nullità del rigetto dei reclami e della variazione della tariffa.”.
EMENDAMENTO 19: Per eliminare l’applicazione di una sanzione in maniera arbitraria da parte del Gestore o di altro soggetto competente, si propone il seguente emendamento:
All’articolo 22 –
sanzioni, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti parole:”
e commisurata in maniera proporzionale all’entità della tariffa applicata ovvero non superiore a questa ultima qualora la violazione sia dovuta ad un errore materiale o in buona fede o di lieve entità economica da parte dell’utente”
EMENDAMENTO 20: Al fine di eliminare l’arbitrarietà della scelta del gestore nell’adottare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi sotto dei quali sono applicate, si richiede il seguente emendamento:
all’articolo 24 –
riscossione ordinaria e coattiva, sostituire il paragrafo 4: “4
. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.”
con il seguente nuovo paragrafo 4:
“4
. Il Gestore applica procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate su modalità e per gli importi forniti ogni anno in occasione della definizione della nuova Tariffa puntuale, dalla Giunta comunale sentito il parere consultivo dell’Osservatorio Rifiuti”.
EMENDAMENTO 21: Al fine di stabilire una equità nei termini da parte del gestore nei confronti dell’utente, si propone il seguente emendamento:
All’articolo 25 –
Rettifiche di fatturazione o bollettazione e Rimborsi, al paragrafo 2. si sostituisce “
nei 50 giorni solari successivi” con “
nei 30 giorni solari successivi”.
All’articolo 25 –
Rettifiche di fatturazione o bollettazione e Rimborsi, al paragrafo 6, dopo le parole “
…. comunicare il diniego ...” aggiungere prima delle parole “
dell’istanza stessa” aggiungere le seguenti parole:”
dettagliato, chiaro e comprensibile”.
EMENDAMENTO 22: Con la finalità di armonizzare i tempi di rettifica in danno subito dal consumatore, si presenta il seguente emendamento:
All’articolo 25
– Rettifiche di fatturazione o bollettazione e rimborsi, al comma 1 si sostituisce la parola “
60” con “
30”.
EMENDAMENTO 23: poiché la segnalazione di un errore da parte dell’utente non può rimanere aperta con discrezionalità temporale da parte del gestore, necessita introdurre un termine entro cui il gestore stesso deve verificare quanto sollevato dall’utente, e in assenza di oggettiva motivata risposta, provvedere al riconoscimento di quanto indicato dall’utente medesimo. Per tale ragione si produce il seguente emendamento:
All’articolo 25
– Rettifiche di fatturazione o bollettazione e rimborsi, al comma 1 dopo le parole
“… di avviare la fase istruttoria per la rettifica del documento” inserire le seguenti parole
“ che deve concludersi entro 30 giorni lavorativi dalla data di segnalazione dell’utente stesso con risposta motivata, documentata da parte del Gestore stesso, soprattutto in caso di diniego. Qualora il Gestore non provvedesse nei termini sopra indicati, la segnalazione da parte dell’utente deve ritenersi accettata e provvedere alle relative rettifiche”
EMENDAMENTO 24: per coordinare il testo del regolamento ai suoi allegati, si propone il seguente emendamento:
all’allegato della delibera indicato come Allegato
“MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DA APPLICARE ALLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA-” al paragrafo “
2. Riduzioni per conferimenti presso i centri di raccolta – utenze domestiche” sostituire il medesimo titolo”2
. Riduzioni per conferimenti presso i centri di raccolta – utenze domestiche” con il seguente titolo: 2
. Riduzioni per conferimenti presso i centri di raccolta e non solo – utenze domestiche”.
EMENDAMENTO 25: proposta di emendamento al Regolamento comunale per la disciplina della TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
Relativamente all’art. 6 : “
Presupposto e ambito di applicazione”, comma 3, punto a)
3. sono escluse dal pagamento della Tariffa corrispettivo a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
Si propone di sostituire nel modo seguente:
art. 6, comma 3 punto a)
sono altresì escluse dal pagamento della tariffa corrispettiva le unità immobiliari domestiche inutilizzate oggettivamente ed indipendentemente dalla persistenza nell’unità suddetta di allacciamenti a pubblici servizi (luce, gas, acqua) in assenza o meno di arredi, purché tale mancata utilizzazione sia comprovata da idonea documentazione autocertificata e limitatamente al periodo di non utilizzo dell’unità stessa, salvo accertamento contrario riscontrato dal gestore, nel qual caso sarà applicata la tariffa minima per l’intero periodo di mancata corresponsione. In particolare, la casistica si applica per unità immobiliare inutilizzata per mortis causa del proprietario, nelle fattispecie di presenza di contratti di mandato alla vendita o locazione a soggetto autorizzato iscritto ad apposito albo che ne certifichi lo stato di non uso, o, in assenza, con autocertificazione al gestore, o nel caso di proprietario residente presso casa di cura o pensionato per anziani per un periodo superiore ai 6 mesi, previa comunicazione del medesimo o su sua indicazione, della struttura ospitante, sempre fatta salva la possibilità del gestore della verifica dello stato di inuso e della applicazione della corretta tariffa.
EMENDAMENTO 26: Come ripetutamente emerso nei dibattiti delle precedenti commissioni dedicate, l’attuale metodologia di conferimento non consente all’utente di poter fornire una prova certa in caso di contestazione al gestore dei conferimenti effettuati. Questo appare in contraddizione con l’attuale formulazione dello stesso regolamento che prevede che la rettifica degli importi fatturati sia effettuata sulla base dell’accettazione di un reclamo su elementi forniti dall’utente e che questi siano motivati. Data l’impossibilità attuale da parte dell’utente di poter avere l’elemento oggettivo da poter opporre, si propone il seguente emendamento:
All’art. 21–
controllo, al punto 4, al termine dello stesso, si inserisce la seguente frase:
“
Il Gestore dovrà obbligatoriamente adottare un sistema oggettivo di verifica da parte dell’utente stesso all’atto del conferimento, sentito il parere della Giunta Comunale e dell’Osservatorio Rifiuti, in maniera tale che l’utente stesso sia in grado di poter dimostrare in maniera oggettiva, autonoma e indipendente in contrasto al gestore stesso i propri elementi validi per il reclamo.”
EMENDAMENTO 27: Al fine di applicare al meglio la riduzione della tariffa in sede di avvio autonomo dimostrato proveniente da utenze non domestiche, nel rispetto dell’art. 1 comma 649 della legge 147/2013 modificativo dell’art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 così come dichiarato dalla recente sentenza del consiglio di stato con sentenza n. 585/2018 del 29/01/2018, in conformità con la direttiva europea art. 15 2006/12/CE e dell’art. 174 del Trattato UE ove si ricava che la riduzione deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autoriciclato oltre a essere illegittimo fissare un limite massimo alla riduzione della tariffa, già non previsto dal legislatore, che ne altererebbe il criterio di proporzionalità e quindi non consentibile, si propone il seguente emendamento:
All’articolo 18 –
riduzioni per le utenze non domestiche, al comma 4 sono soppresse le seguenti parole:
“nella parte variabile” e
“e limiti” e la parola
“indicati” e sostituita con
“indicate”
All’articolo 18 –
riduzioni per le utenze non domestiche, dopo il comma 4, si introduce il seguente comma 5:
“5. La riduzione della tariffa così come determinata al punto 4 articolo 18 non può essere soggetta a limiti alla sua proporzionalità e può essere azzerata qualora, nel rispetto della norme nazionali, l’interessato dimostri di aver avviato a riciclo autonomamente tutto il rifiuto da esso prodotto”.
EMENDAMENTO 28: Data la formulazione complicata emersa nel dibattito dell’ultima commissione consiliare in merito a questo regolamento, vista inoltre l’iniquità dell’applicazione di una tariffazione presunta a chi può virtuosamente arrivare ad una produzione zero di rifiuti indifferenziati che deve essere lo spirito base con cui si applica una vera tariffa puntuale, si predispone il seguente emendamento:
all’articolo 15 –
determinazione e articolazione della tariffa corrispettiva, punto 6:
“
6. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione e/o non abbiano effettuato alcun conferimento dei rifiuti misurati, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetra è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa che potrà definire anche eventuali maggiorazioni della quota variabile di base”.
Viene sostituito dalla seguente nuova formulazione:
“
6. Il mancato ritiro della dotazione così come il mancato conferimento dei quantitativi minimi misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa, salvo che nel secondo caso, la normativa non preveda diversamente. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetra è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa che potrà definire anche eventuali maggiorazioni della quota variabile di base. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati, qualora derivante esclusivamente da comportamenti illeciti o non conformi a questo regolamento, chiaramente individuati e dimostrati dal Gestore sarà punito ai sensi dell’articolo 22 del presente regolamento”.
EMENDAMENTO 29: poiché i soggetti che hanno residenza presso strutture residenziali assistenziali e non, pagheranno già la loro quota Tari attraverso la medesima struttura ove alloggiano, non si comprende perché debbano a loro volta pagarla presso la abitazione ove non risiedono più se prima casa. A tale proposito, si propone il seguente emendamento:
All’articolo 11 – Obbligazione pecuniaria, comma 8) dalla formulazione attuale:
“
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Asistenziale (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità a decorrere dal cambio di residenza/domicilio”.
Viene sostituito nella seguente formulazione:
“
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Asistenziale (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o non comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta autocertificata dal soggetto stesso, o in caso di situazioni di impossibilitato stato psico-fisico da un suo rappresentante, sono esonerate dal pagamento della tariffa”.
EMENDAMENTO 30: Poichè il nuovo regolamento si applicherà per la prima volta all’anno 2018 ed ad una nuova tariffa, è necessario garantire una forma di controllo per il suo primo anno di messa in funzionamento, garantendo così una eventuale variazione o verifica degli obiettivi che si vuole raggiungere. In tal senso, si propone di introdurre un primo controllo formale prima dell’avvio nel secondo anno di adozione. Per questi motivi, si predispone il seguente emendamento:
All’articolo 28 –
norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali, al paragrafo 1), alla fine dello stesso, si inseriscono le seguenti parole:
“
Al fine di verificare il buon funzionamento del presente regolamento, al termine del primo anno di adozione e prima della determinazione della nuova tariffa per l’anno successivo, la Giunta comunale, previa fornitura di tutta la documentazione necessaria, riunisce l’osservatorio Rifiuti con la specifica finalità di avviare un controllo sulla applicazione del presente regolamento e con la finalità di formulare eventuali variazioni e/o integrazioni da applicazione che la Giunta stessa potrà recepire come variazioni normative dello stesso presente regolamento”
Con osservanza.
Il Consigliere Comunale
Dr.ssa Ilaria Morghen