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O.d.G. sulle procedure di verifica da parte dell’utente nel nuovo regolamento TARI 2018
di Ilaria Morghen - 12.2.2018
P.G. 20270/2018
Premesso
che nel 2018 dovrebbe entrare in vigore il nuovo regolamento comunale in merito all’applicazione della nuova tariffa puntuale sui rifiuti urbani e non, ai sensi della legge regionale 16 del 2015;
Visto
che il medesimo regolamento prevede all’art. 21 (controllo) le forme di controllo necessarie per individuare i soggetti obbligati a pagare la tariffa puntuale e al controllo dei dati nonché le altre attività necessarie per la corretta applicazione della tariffa ed in particolare modo che tale controllo può essere oggetto di controversie ed individuazione di un reclamo da parte dello stesso utente, che, a citazione dei punti 4. e 5. del medesimo articolo 21 devono essere “motivate” e “sulla base degli elementi forniti”;
Considerato
che con l’avvio della tariffa puntuale l’utente è teoricamente soggetto al pagamento di una tariffa corrispondente al numero dei reali conferimenti di rifiuti che effettua e che di conseguenza un errore di computazione da parte del gestore può determinare un aggravio finanziario non dovuto a carico dell’utente stesso;
Considerato altresì
che l’attuale metodologia di conferimento con esposizione di una tessera individuale alla calotta del cassonetto, gestibile in remoto dal gestore che ne fattura le movimentazioni ma che la stessa metodologia attualmente utilizzata non rilascia un immediato e oggettivo riscontro all’utente stesso che quindi non ha una modalità oggettiva, indipendente, per verificare i propri conferimenti e per poterli eventualmente opporre al gestore in caso di contestazione con reclamo;
TUTTO CIÒ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a obbligare il gestore rifiuti ad utilizzare una modalità di determinazione univoca del conferimento da parte dell’utente finale tale che possa permettere allo stesso di avere una prova documentale certa ed inequivocabile dei suoi effettivi conferimenti da poter opporre allo stesso gestore a propria tutela nel pieno rispetto dell’articolo 21, punto 4 e 5 ovvero che tale metodologia sia rispettosa del criterio del “reclamo motivato” e che sia in grado di fornire elementi utili legalmente all’istanza del reclamo e conformemente ai principi di tutela dell’utente finale di un servizio soggetto a tariffazione oggettiva.
Con Osservanza.
La Consigliera Comunale
del Gruppo consiliare M5S
Dr.ssa Ilaria Morghen