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Risoluzione sulle tariffe idriche

Archivio legislatura 2009 - 2014
Al sig. presidente del Consiglio Comunale di Ferrara


PREMESSO

· Che l’art.154 del Decreto Legislativo n.152/2006 disciplina la tariffa del servizio idrico integrato

· Che il Decreto del Presidente della Repubblica n.113, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2011 ha abrogato - a seguito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011- l' "adeguata remunerazione del capitale investito" tra i criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui al comma 1 dell’art. 154 sopra richiamato

· Che l’art. 154, al comma 2, prevede che “Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, su proposta dell’Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua”

· Che a tutt’oggi la disposizione del sopra citato comma 2 risulta inapplicata

· Che, di conseguenza, l’art. 170 del Decreto legislativo n.152/2006 ha stabilito, al terzo comma, che fino all’emanazione del futuro decreto, continuerà ad applicarsi il precedente decreto 1/8/1996 del Ministero dei Lavori Pubblici, che prevede l’applicazione del cosiddetto “metodo normalizzato” per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato

· che tale metodo normalizzato, attualmente in vigore, prevede la fissazione della tariffa da parte delle Autorità Territoriali di Ambito sulla base della copertura dei costi operativi, aumentati del tasso di inflazione programmata, degli ammortamenti, dei canoni d’uso ed anche della adeguata remunerazione del capitale investito, fissata forfettariamente al 7% (disposizione, quest’ultima, abrogata dall’esito referendario)

· che i costi operativi, oggetto della copertura tariffaria di cui sopra, comprendono un sottoinsieme dei reali costi sostenuti dal soggetto affidatario della gestione servizio idrico integrato: in particolare, sono coperti da tariffa le sezioni comprese tra B6 e B14 del conto economico, e sono escluse componenti importanti di costo quali gli interessi passivi sostenuti per gli investimenti, gli oneri fiscali e il fondo svalutazione crediti

· che pertanto la percentuale relativa alla remunerazione del capitale (oggetto del quesito referendario) non può essere considerata, nei fatti, esclusivamente una remunerazione aggiuntiva rispetto alla copertura integrale dei costi effettivamente sostenuti

· che l’art.10, comma 14 del Decreto Legge 70/2011 attribuisce, alla lettera c), all’Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (istituita con l’art. 11 del suddetto decreto legge) le competenze sulla definizione delle “componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici”

· che la lettera d) del suddetto comma inoltre specifica che l’Agenzia “predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati i principi del recupero dei costi ed il principio “chi inquina paga”, e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell’Agenzia stessa; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe”

· Che tale nuova disciplina contenuta nell’art. 10 del Decreto Legge 70/2011 è da ritenersi sostitutiva e incompatibile con quella prevista dall’art. 154 del Decreto Legislativo 152/2006, e che pertanto – contrariamente a quanto previsto dal suddetto articolo 154 – il nuovo metodo tariffario risulta di competenza dell’Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche e non del Ministero dell’Ambiente


CONSIDERATO

· che alla luce delle premesse richiamate ai primi due punti risulta inevitabile un intervento normativo volto a specificare i nuovi criteri di determinazione tariffaria la cui applicazione resta in capo all'Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche

· che risultano necessari adeguamenti normativi per rispettare le indicazioni espresse dalla maggioranza dei cittadini attraverso il voto referendario


IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA

Auspica che tale intervento normativo indichi l'applicazione del metodo "full cost recovery", in base al quale la tariffa copre tutti i costi effettivamente sostenuti dal soggetto affidatario del servizio (ivi compresi quindi oneri finanziari da interessi passivi) senza effettiva remunerazione aggiuntiva, fermo restando il rispetto del vincolo annuale di price-cup.
Ultima modifica: 07-02-2012
REDAZIONE: Gruppo Partito Democratico
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