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O.d.G. "Neonati fantasma" a sostegno del Progetto di Legge 740/2013 - P.G.n.102261
di Alessandro Talmelli
Ferrara 8 ottobre 2015 - P.G. n.102261
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Odg: “Neonati fantasma”; a sostegno del Progetto di Legge 740/2013 in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno.
PREMESSO CHE
• Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Con il termine di straniero si intende, agli effetti del citato testo unico, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea e l'apolide.
• Le disposizioni del capo I del titolo II riguardano l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio italiano. All'articolo 5 viene disciplinato il permesso di soggiorno, mentre il successivo articolo 6 è rubricato «Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno».
• Il successivo comma 2 dell’art.6, imponeva a carico dello straniero l'obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. La disposizione faceva salvi da questo obbligo i soli provvedimenti riguardanti: 1) le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo; 2) gli atti di stato civile o inerenti l'accesso a pubblici servizi.
RILEVATO CHE
• La legge 15 luglio 2009, n. 94, è intervenuta modificando l'articolo 6 originario del decreto legislativo di cui sopra. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell'articolo 1 ha sostituito la prima parte del comma 2, che recitava: «Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno (...) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione...» con una nuova formulazione che recita: «Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno (...) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione (...)».
• La nuova formulazione, escludendo gli atti «di stato civile» o inerenti «all'accesso a pubblici servizi», ha lasciato dubbi interpretativi circa l'applicabilità dell'esonero ad alcune fattispecie di provvedimento quali, ad esempio, gli atti di nascita, di famiglia e di morte dello straniero.
EVIDENZIATO CHE
• La necessità urgente di chiarimenti ha portato il Ministero dell'interno ad emettere una circolare già il 7 agosto 2009 (circolare n. 0008899 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali) che, al punto 3, recita: «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
• La stessa circolare, nel medesimo punto 3, ribadisce che «l'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6».
• Alcuni enti locali ritengono che l'articolo 6 sia abbastanza esplicito nel definire quali sono i documenti esenti da obbligo e non riscontrano nella circolare alcun beneficio interpretativo, ma al contrario registrano un intento di modificare il tenore della norma oltre la reale portata giuridica di una circolare.
• Altri enti locali, nel dubbio rispetto a quale norma devono applicare, rifiutano ancora oggi di registrare la nascita da parte di genitori extracomunitari presenti sul territorio nazionale illegalmente, in qaunto la circolare non rappresenterebbe un sufficiente scudo giuridico per giustificare l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 6.
RICORDATO CHE
• L'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 dichiara che «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».
• Lo Stato deve quindi garantire anche ai nati da genitori stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale la registrazione all'atto di nascita.
• Per ottenere la piena efficacia dell'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo e per garantire una uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale si ravvede la necessità di una modifica legislativa dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
• Il 13 aprile 2013 è stata depositata la proposta di Legge 740 intitolata “Modifica all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno”
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
1. A farsi promotore presso i propri parlamentari della Modifica all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come scritto nella Proposta di Legge 740, sostituendo il comma 2 con il seguente:
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti all'accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell'infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati».
2. A non richiedere agli stranieri l’esibizione del permesso di soggiorno per gli atti di stato civile.
Approvato in Consiglio Comunale il 15 febbraio 2016