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Interpellanza in merito alla disciplina comunale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
di Vittorio Anselmi - 16.11.2015
Forza Italia
Gruppo Consiliare
Ferrara, 16 novembre 2015
PG. 118638/15
Ill.mo Avv.
Tiziano Tagliani
Sindaco di Ferrara
Il sottoscritto Consigliere Comunale Vittorio Anselmi INTERPELLA il Sig. Sindaco e per esso l’Assessore delegato:
PREMESSO
Che il Comune di Ferrara con Delibera del Consiglio Comunale n. 54259 del 12/07/2010 e successive modifiche ha approvato una “Disciplina comunale dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande: procedimenti, piccoli trattenimenti, orari” con la quale vengono stabilite fasce di chiusura obbligatoria serale e notturna degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, variamente articolate in ragione tra l’altro della localizzazione dell’esercizio nel territorio comunale e della tipologia svolta.
Che l’articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. decreto Salva Italia) ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani), per effetto del quale si dispone che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l’altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: (…) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”.
A seguito di questa modifica, la normativa nazionale prevede dunque che le attività commerciali non possono essere soggette a limiti in materia di apertura e chiusura.
Che la Regione Emilia Romagna già a far tempo dal 2014 si è adeguata a tale nuovo quadro normativo ed agli obblighi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, tant’è che con la Legge regionale n. 7/2014 (Legge Comunitaria regionale per il 2014) è stata operata la riforma dell’art. 16 della L.R. n. 13/2003, con eliminazione di qualsivoglia riferimento al potere dei Comuni di fissare fasce orarie di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Che il dato normativo nazionale è stato di recente oggetto di valutazione da parte della Magistratura amministrativa, competente in materia. Si ricorda, in proposito, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 70/2014) ha statuito che “dopo la entrata in vigore di dette norme costituisce quindi principio generale dell’ordinamento nazionale quello della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura compresi gli orari di apertura e di chiusura dell’esercizio” e che pertanto “i provvedimenti amministrativi, anche di natura generale e regolamentare, che ponevano limiti agli orari e/o imponevano giorni di chiusura agli esercizi commerciali devono ritenersi, a seguito dell’entrata in vigore di dette norme, caducati”.
Che in data 10 settembre 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 3 settembre 2015 ha deliberato di formulare una segnalazione al Comune di Ferrara, pubblicata sul Bollettino dell’Autorità, relativamente al contenuto della citata “Disciplina comunale dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande: procedimenti, piccoli trattenimenti, orari” , in forza della quale si invita il Comune di Ferrara a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali; dinamiche concorrenziali che la stessa Autorità ritiene incise dal Regolamento comunale oggi vigente, tant’è che nella segnalazione in parola si afferma che “la Delibera del Comune di Ferrara in esame solleva criticità di natura concorrenziale nella misura in cui, in contrasto con le disposizioni dell’articolo 31 del D.L. 2011, sottrae all’autonomia dell’esercente la piena determinazione dell’orario di funzionamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fissando autoritativamente gli orari di chiusura serale e notturna”, considerazione che certifica la non conformità del regolamento comunale alla disciplina statale di riferimento, la quale – essendo, peraltro, inerente alla materia della concorrenza – rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
Che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha, altresì, precisato che “la tutela di ulteriori interessi costituzionalmente rilevanti, quali ad esempio la salute e la quiete pubblica, non giustifica il mantenimento di limitazioni non strettamente necessarie al libero dispiegarsi dell’iniziativa economica”.
Che appare molto grave il non aver adeguato immediatamente, già nel 2012, la sopracitata Disciplina Comunale, a seguito dell’approvazione del c.d. Decreto Salva Italia.
Che appare ancor più grave questa inadempienza, posto che la citata Disciplina è atto approvato e deliberato dal Consiglio Comunale, sul quale va in ultima istanza a ricadere ogni responsabilità in merito ad eventuali profili di illegittimità che si dovessero evidenziare.
Che appare davvero inconcepibile che dal 2012 ad oggi sia rimasta in vigore e sia stata applicata una Disciplina manifestamente illegittima (per le parti decadute ex lege), in forza della quale si immagina siano state obbligate diverse attività commerciali a chiusure “forzate” ma non dovute, e per qualcuno, probabilmente, a vedersi comminare sanzioni amministrative.
CIO’ PREMESSO
il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA il Sig. Sindaco e per esso l’Assessore delegato per conoscere:
1) Quali giustificazioni il Sindaco e la Giunta ritengono di dover portare a conoscenza del Consiglio Comunale, per chiarire i motivi per i quali il Consiglio stesso non sia mai stato messo a conoscenza di questa illegittimità intervenuta sin dal dicembre 2011, su una propria Deliberazione, creando così una grave situazione di oggettiva responsabilità.
2) Quali giustificazioni il Sindaco e la Giunta ritengono di dover portare in relazione alla circostanza che il Consiglio Comunale non è stato ad oggi messo a parte della segnalazione formulata dalla Autorità garante della Concorrenza e del Mercato e dell’invito dalla medesima formulato a modificare detta disciplina regolamentare rendendola conforme al dato normativo primario;
3) Quale formale riscontro abbia ad oggi dato il Comune di Ferrare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rispetto alla segnalazione, anche in ragione del fatto che l’art. 21 bis della legge n. 287/1990 assegna all’Amministrazione destinataria di segnalazione il termine di 60 giorni per conformarsi alla segnalazione medesima, termine alla cui scadenza è in facoltà dell’Autorità impugnare il regolamento comunale, esponendo l’Amministrazione, quindi, ad un contenzioso.
4) Quali siano, comunque, le determinazioni che l’Amministrazione Comunale intende porre in essere per ottemperare tempestivamente alla segnalazione dell’Autorità Garante per la concorrenza, ed all’obbligo di adeguare la propria “Disciplina Comunale” che risulta acclarato sia in contrasto con la Normativa nazionale sin dal 6 dicembre 2011, data di approvazione del c.d. decreto Salva Italia.
Con Osservanza.
Il Consigliere Comunale FI
Vittorio Anselmi