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Proposta emendamenti 1-2-3-4 a P.G. 108809/2017 - Canoni di locazione degli alloggi di ERP

di Ilaria Morghen - 19.10.2017

P.G. 125878/2017
 

 
OGGETTO: Emendamenti alla delibera P.G. 108809/2017 “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’Attuazione delle DISPOSIZIONI DI CUI ALLE DGR Emilia-Romagna n. 894/2016 E N. 2228/2016,  cosi’ come modificate dalla N. 739/2017: METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP DEFINITA DALLA DGR N. 894/2016.”
si propone:
di approvare i seguenti emendamenti alla delibera P.G. P.G. 108809/2017  prevedendo le variazioni  che seguono:
 
EMENDAMENTO N. 1: modifica al punto art.10 del Regolamento allegato a) alla delibera
Di inserire al termine dell’ attuale formulazione l’emendamento in corsivo:
 
Il nucleo familiare assegnatario, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato, punto 3, lettera h), alla deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2016, n. 894, come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2017, n. 739, ha diritto al ricalcolo del canone di locazione in caso di:
  1. Mutamento delle condizioni oggettive dell’alloggio
Ciascuna delle parti, Comune (ovvero Ente gestore) e assegnatario, in ogni momento del rapporto di assegnazione dell’alloggio, ha diritto all’adeguamento del canone in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni dell’alloggio con decorrenza dal 1° ottobre dell’anno seguente alla richiesta di modifica del canone o al verificarsi di tale mutamento,
fatta eccezione del caso in cui siano stati utilizzati in prima istanza dati volontariamente o involontariamente errati, per cui verrà applicato da subito un canone corretto.
EMENDAMENTO 2 : Modifica dell’art.11 del Regolamento allegato a) alla delibera  
 
Di inserire al termine dell’ attuale formulazione l’emendamento in corsivo:
 
Art. 11 – Canone maggiorato nei casi di decadenza o di rifiuto della mobilità d’ufficio
Nei casi di dichiarazione di decadenza, per le fattispecie di cui all’art. 30 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii., è dovuto il canone maggiorato previsto dal comma 3 del medesimo articolo, nel periodo intercorrente tra la data di dichiarazione di decadenza e quella di rilascio dell’alloggio. 
Il canone maggiorato è pari al canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii.
Il canone maggiorato pari al canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. si applica altresì nel caso di rifiuto della mobilità d'ufficio di cui all'articolo 28, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.”
La mobilità d’ufficio verrà applicata da una commissione tecnica di nomina politica che valuterà ogni singola posizione sulla base di un regolamento provinciale omogeneo redatto dagli Enti competenti.
EMENDAMENTO 3 : Inserimento dell’art.13 del Regolamento allegato a) alla delibera  
Art.13 – Norme per l’autorecupero degli alloggi di edilizia popolare pubblica
Nell’ottica del recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e il contrasto al degrado urbano, per la presenza di edifici in stato di abbandono anche attraverso l’autorecupero degli alloggi che, per carenza di manutenzione, non risultano assegnabili, ma che possono essere destinati a soggetti utilmente collocati in graduatoria, a condizione che l’assegnatario si impegni a realizzare direttamente alcuni limitati interventi di autorecupero  che rendano l’alloggio prontamente disponibile per l’assegnazione, si provvede a regolamentare l’assegnazione degli alloggi che necessitano di interventi di manutenzione e per i quali non sono previsti finanziamenti per il recupero in tempi brevi.
1. Gli enti gestori e il Comune individuano gli alloggi ERP non assegnabili per necessari interventi di manutenzione ordinaria definiti dall’art.3, comma 1, lettera a) e dall’art.6, comma 1, lettera b, del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
2. Gli enti gestori predispongono annualmente un elenco con relativi interventi da effettuare, costi e tempi stimati necessari per il recupero alloggi che, per carenza di risorse finanziarie, non possono essere ripristinati all’agibilità e all’assegnabilità entro l’anno corrente.
3. Il Comune predispone un’apposita graduatoria per l’autorecupero degli alloggi ERP, alla quale potranno accedere i nuclei aventi diritto ai sensi dell’art.6 del presente regolamento.
4. Gli interventi ammissibili oltre a quelli previsti dal comma 1, sono:
a) le opere interne finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche.
b) gli interventi per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti di cui all’art. 6, comma 1, del DPR 380/2001, con l’obbligo di acquisizione della dichiarazione di conformità rilasciata da imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37.
5. Al termine dei lavori, l’assegnatario trasmette all’ente proprietario la documentazione attestante la descrizione dei lavori effettuati e i relativi costi e la dichiarazione di conformità, qualora prevista per l’intervento effettuato. L’ente proprietario o gestore controlla che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, nei tempi previsti e che i costi documentati siano congrui con quelli stimati.
6. Gli enti gestori, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione attestante l’esecuzione degli interventi verificano la conformità degli interventi eseguiti, la regolarità contabile e fiscale della spesa sostenute e il rispetto dei tempi preventivati.
7. Se le verifiche di cui al comma 6 danno esito positivo sono riconosciuti ai nuclei assegnatari, mediante indennizzo e apposita convenzione, i costi sostenuti per gli interventi di cui ai commi 1 e 4 per un totale di massimo 10.000 euro mediante il calcolo sul canone di locazione.
EMENDAMENTO N. 4: modifica al punto 24 del testo deliberativo e inserimento del punto 23.
23. di demandare ad Acer Ferrara, in qualità di soggetto gestore del patrimonio abitativo di ERP del Comune di Ferrara, in forza della DCC n. 117813/2014 (“- di dare alla concessione uno spazio temporale più ampio: 1.1.205/31.12.2014 (5 anni più 5 anni) in quanto si vuole dare all’Azienda un ruolo si supporto dell’Amministrazione, chiamandola ad effettuare investimenti ed gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica con formule compatibili con la socialità e l’efficienza, applicando meccanismi che tendano a portare il sistema dell’edilizia residenziale pubblica all’autofinanziamento pur mantenendo un’attenzione speciale alla qualità dell’abitare, alla sicurezza degli stabili, all’efficienza degli impianti ed alla sostenibilità della convivenza;”) e della Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24 e L.R. 16/2016 (tra cui art.2 lettera "d bis) la promozione ed il coordinamento di iniziative e studi di ricerca e sperimentazione nel campo dell'accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica;"), di offrire gli alloggi che necessitano di interventi di manutenzione e per i quali non sono previsti finanziamenti per il recupero in tempi brevi, come da regolamento apposito, a cittadini compresi nella graduatoria di assegnazione che vogliano farsi carico delle necessaria manutenzione ordinaria. Sarà a carico dell’Ente Gestore redigere apposita convenzione per la gestione dell’indennizzo ai fini del calcolo del canone commisurato alle migliorie eseguite ed all’efficientamento economico dell’immobile.
 
 
24. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Alessandra Genesini Responsabile del Servizio Abitazioni.
 
La Consigliera comunale M5S
Dr.ssa Ilaria Morghen

 
 
 
 
 
 
Ultima modifica: 03-07-2018
REDAZIONE: Gruppo Consiliare Movimento5Stelle
EMAIL: gruppo-movimento5stelle@comune.fe.it