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Questione Pregiudiziale - Adozione tariffe TARI 2017

di Claudio Fochi - 31.3.2017
            P.G. 37363/2017
 
 
 
Oggetto: Questione Pregiudiziale in base all’ art. 80 del Regolamento del Consiglio  Comunale  relativa al punto 4 dell’odg ADOZIONE TARIFFE TARI 2017  – VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 (PG 33495/2017)  dell’odierno Consiglio Comunale (31.3.2017)
 
Premesso  che
  • Già in sede di Commissione Bilancio del 29 marzo 2017 avevamo segnalato la mancanza della documentazione relativa al Piano Finanziario (P.E.F) come stabilito dall’art. 8 del DPR 158/1999 di seguito riportata e funzionale all'ente locale per la determinazione della tariffa TARI :
     
    1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
    2. Il piano finanziario comprende:
  • Il programma degli interventi necessari;
  • Il piano finanziario degli investimenti;
  • La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché’ il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  • Le risorse finanziarie necessarie;
  • Relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
    1. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  • Il modello gestionale ed organizzativo;
  • I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  • La ricognizione degli impianti esistenti;
  • Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
    1. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell’arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria”.
Considerato che:
  • La Sentenza 04/01/2017, n. 1 - T.A.R. Lazio - Latina - Sez. I Delibere Tari afferma:” ….   In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell’articolo 8; questi contenuti devono costituire l’immediato oggetto delle delibera (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicchè l’approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all’approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale)”.
  • Nella delibera sottoposta al Consiglio Comunale mancano i contenuti minimi indicati dall’articolo 8 del DPR 158/1999.  In commissione si è riusciti a visionare solo una tabella riassuntiva e sintetica che figura allegata agli atti.
  • Deliberare su una materia di cui si è certi della illegittimità comporta scaricare le responsabilità di terzi (di chi non ha fornito la documentazione richiesta) sulla deliberazione del Consiglio Comunale spostando così tutte le responsabilità di terzi sui Consiglieri Comunali votanti.
 
RICHIESTA:
quando si tratta di TARI ci si riferisce ad una tariffa che deve essere riconosciuta al gestore dei servizi che nel nostro caso è un soggetto privato. Non avendo i dati previsti da legge per l’attribuzione della TARI si potrebbero verificare delle discrepanze fra i servizi erogati ed il loro effettivo valore arrivando finanche ad un ipotetico danno erariale (anche il comune paga la TARI).
Pertanto i consiglieri del moVimento 5 stelle pongono una questione pregiudiziale e chiedono che non venga messo in discussione il punto 4 dell’odg di questo Consiglio Comunale.
 
                                                                             Il Consigliere del M5S Ferrara

                                                                                           Claudio Fochi
 
Ultima modifica: 11-05-2017
REDAZIONE: Gruppo Consiliare Movimento5Stelle
EMAIL: gruppo-movimento5stelle@comune.fe.it