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O.d.G. NO SLOT su distanze e censimento luoghi sensibili
di Claudio Fochi - 13.7.2017
P.G. 83402/17
PREMESSO
Che dal 2016 la ludopatia derivante da gioco d’azzardo è inserita nei L.E.A. (Livelli essenziali di Assistenza), le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione .
Che si stima nel nostro paese una presenza di 400 mila macchinette per gioco d’azzardo in circa 96 mila punti gioco.
Che il rischio di ludopatia concerne in modo incrementale i minorenni (il 36% dei 15enni e il 40% dei 16enni hanno utilizzato macchinette slot)
Che 8 bar su 10 hanno macchinette slot.
Che la ludopatia agisce come fattore incrementale di prestito ad usura e prostituzione (poiché esistono casi sempre più frequenti di giocatrici compulsive che si prostituiscono e giocatori che chiedono prestiti).
Che il rimpinguamento delle casse dell’erario (dal 2000 al 2016 lo Stato ha incassato 100 miliardi di euro afferenti gioco d’azzardo) non è giustificativo della pubblicità sempre più diffusa del gioco d’azzardo.
Che il coinvolgimento di associazioni mafiose e malavitose è ampiamente documentata nelle filiere afferenti a gioco d’azzardo “lecito”.
PRESO ATTO CON SODDISFAZIONE CHE
La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha finalmente approvato, con una specifica delibera, le modalità applicative previste dalla legge regionale sul gioco d’azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal
Testo unico per la promozione della legalità che ha visto la luce alla fine del 2016.
Diventa operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, entro una distanza di 500 metri da scuole, luoghi di aggregazione giovanili e di culto e altri luoghi sensibili.
Il divieto previsto si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse che a quelle già in esercizio, oltre che alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni.
Sono ritenuti luoghi sensibili gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori.
Viene lasciata Libertà ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni e che viene indicato come criterio l'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Ogni Comune dovrà svolgere questa valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione del proprio territorio, e può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono.
L’amministrazione comunale deve provvedere ad individuare i luoghi sensibili sul proprio territorio entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e deve individuare le sale giochi e le sale scommesse e tutti gli esercizi autorizzati che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito situati a meno di 500 metri.
Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti.
Sulla base di suddetta analisi, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e delle sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.
Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell’esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi. Il periodo di sei mesi tra la fine della mappatura e l’adozione dei provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute con l’esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura. Per consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività spostandola in zona non soggetta a divieto è concessa una proroga al massimo di sei mesi rispetto al termine. Per beneficiare di questa proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura domanda al Comune competente.
L’autorizzazione per l’esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato. Analogamente non sarà autorizzata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera della Giunta, l’iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l’installazione dell’apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.
Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del divieto sono esercitate dal Comune attraverso la Polizia locale. Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere l’applicazione di sanzioni pecuniarie, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell’attività. L’accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo, in violazione della distanza dai luoghi sensibili, comporta la chiusura dell’apparecchio con i sigilli, oltre che l’applicazione di sanzione amministrative pecuniarie.
I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale, devono trasmettere all’Osservatorio Regionale sul Gioco d’Azzardo Patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sigillati.
CONSIDERATO CHE
• La Regione Emilia Romagna con delibera di giunta nr. 831 del 12/06/2017 ha approvato il documento “
Modalità applicative del divieto alle Sale gioco e Sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016.
• pubblicherà il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO , IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A
- A recepire e rendere attuativo quanto disposto da Regione Emilia Romagna con delibera di giunta nr. 831 del 12/06/2017
(http://servizissiir.regione.emiliaromagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG%2F2017%2F454)
nel documento “
Modalità applicative del divieto alle Sale gioco e Sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016
- A recepire la delibera regionale del 12 giugno 2017, con cui si rende attuativa la L.R 5/2013 sopraindicata con relativa successiva integrazione che prevede inoltre, siano equiparati alla nuova installazione – e ricadono quindi, sotto l’obbligo di rispettare le distanze dai luoghi sensibili – i rinnovi di contratti fra esercente e concessionario, l’installazione di un apparecchio in un altro locale nel caso di trasferimento dell’attività e la stipula di un contratto con un nuovo concessionario.
- Affrettare le mappature necessarie richieste dalla legge ed essere scrupolosi nell’effettuarle, visto che esiste la possibilità di allargare anche l’elenco dei luoghi sensibili da dove tenere lontane le slot o le sale scommesse. Visto che per i Comuni c’è un tempo massimo di 6 mesi, a cui se ne aggiungeranno altri 6 a disposizione dei gestori per adeguarsi, ci vorrà ancora del tempo per vedere concretamente i primi risultati. Per questo ci appelliamo ai sindaci perché accelerino i tempi a tutela della salute dei propri cittadini e delle fasce più deboli.
- Effettuare immediato censimento dei luoghi sensibili.
- Individuare altri eventuali luoghi sensibili come previsto dal comma 2 quater art.6 legge Regionale nr. 5 del 2013 come modificato dall’art.48 Legge Regionale nr. 18 del 2016
- A produrre mappatura dei suddetti luoghi sensibili. Visto l'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana e il disturbo della quiete pubblica si considereranno “zone sensibili” nella nostra città anche le zone GAD, incluso Piazza XXIV Maggio ( Acquedotto), Piazzale Giordano Bruno, stadio Mazza, Baluardi di via Belvedere, Rampari di San Paolo, stazione ferroviaria e delle corriere, Istituti bancari, sportelli Bancomat o postali, agenzie di prestiti, di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi e ogni altro luogo a discrezione di codesta amministrazione comunale.
- All’individuazione di sale da gioco, sale scommesse, esercizi e tutto quanto previsto dalle disposizioni di legge per poter dare immediata attuazione della delibera nei tempi previsti, e conseguente comunicazione all’Osservatorio Regionale sul Gioco D’Azzardo
- Integrare fra le condizioni per le concessioni relative alla gestione dei locali di proprietà del Comune a favore di Associazioni/circoli o privati in genere, il divieto assoluto di installazione di apparecchi slot-machine e del commercio di prodotti di qualsiasi genere riferibili a scommesse o che prevedano premi in denaro;
Al fine di avere chiara la dimensione del fenomeno che si vuole contrastare, in modo da garantire l’efficienza dei provvedimenti assunti, predisporre entro 6 mesi, la mappatura dei luoghi sensibili prevista dalla disposizione regionale, estendendo il censimento alle sale gioco e sale scommesse su tutto il territorio, comprese quelle che si trovano ad una distanza superiore i 500 mt. dai suddetti luoghi sensibili, indicando inoltre l’esatto numero di slot-machine e VLT attive;
Predisporre l’obbligo di cartellonistica informativa adeguata e ben visibile da collocare all’interno dei locali in cui sono presenti Slot-machine, sui cui siano chiaramente esposti gli orari di funzionamento e cartelli informativi sul rischio della dipendenza da gioco
Il Consigliere comunale M5S
Claudio Fochi