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O.d.G. "Intervento per il superamento delle barriere comunicative REV"
di Ilaria Morghen 4.2.2016
P.G. 14788/2016
OdG: Intervento per il superamento delle barriere comunicative e di accesso alla vita politica e alle attività consiliari per i Cittadini sordi, ciechi e ipovedenti.
VISTI
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 30 Marzo 2007 e ratificata dallo Stato Italiano con la Legge n. 18 del 3 Marzo 2009 che riafferma “l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e l’interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità, da parte delle persone con disabilità, di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni”; ribadisce inoltre che la ”disabilità è un concetto in evoluzione e che è il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali e ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri” .
ART.9.2.: “mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;”
comma g: promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
comma h: promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.
- la Risoluzione del Parlamento Europeo del 17 Giugno 1988, secondo cui la Lingua dei Segni può essere considerata una lingua di diritto, è la lingua preferita o l’unica utilizzata dalla maggior parte delle persone sorde per accedere alle informazioni necessarie alla vita quotidiana”;
- la Legge del 5 Febbraio 1992, n.104, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, che all’art. 9 sul “Servizio di aiuto personale”, prevede la possibilità per i Comuni o Aziende Sanitarie, di istituire servizi diretti ai Cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei Cittadini stessi”. Fra tali servizi di aiuto personale è espressamente citato il servizio di “interpretariato per i Cittadini non udenti”, atto a favorire l’opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connesse a deficit uditivo;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che nelle finalità generali sancisce:
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
- La Legge Regionale E.R. 29/1997 su “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili” che all’art. 9 ribadisce che anche il servizio di interpretariato LIS rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale previsto dalla legge nazionale da attivarsi sul piano locale;
- Legge Regionale E.R. 12 marzo 2003, n. 2. “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Decreto Ministeriale 14 maggio 2015
Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze,
per l'anno 2015, art.4 e 6: risorse destinate alla Regione E.R Euro 30.966.000;
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), art.406;
CONSIDERATO
lo sviluppo recente di ausili tecnologici e soluzioni digitali, cosiddetta “Tecnologia solidale”, che permette di superare in modo sempre più semplice, flessibile ed economicamente sostenibile situazioni di difficoltà e svantaggio legate alla comunicazione, alla mobilità e al benessere personale migliorando così la qualità della vita e l’autonomia delle persone in condizione di disabilità;
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a favore della piena integrazione dei Cittadini sordi, ad individuare, approvare e finanziare soluzioni digitali a supporto dell’accessibilità, consistenti in un servizio di video-interpretariato italiano –lingua dei segni italiana (LIS) da remoto, per consentire agli operatori degli uffici pubblici del Comune di Ferrara di avere il supporto di un interprete professionista ogni qual volta sia utile e necessario per comunicare in modo professionale e completo con i cittadini sordi che usano la LIS, e a promuoverne l’utilizzo anche presso istituzioni e realtà di pubblica utilità sul territorio comunale, presso la Questura, la Prefettura, il Tribunale e le Aziende Sanitarie.
Si impegna altresì a prevedere l’utilizzo della suddetta soluzione di video-interpretariato da remoto italiano - LIS durante tutte le attività consiliari, comprese le Sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni, fatta richiesta esplicita di Cittadini sordi interessati alla partecipazione, abbattendo così ogni barriera di comunicazione e sostenendone l’autonomia e la partecipazione completa all’attività politica della Città di Ferrara.
A favore della piena accessibilità dei Cittadini ciechi e ipovedenti si impegna a produrre una copia di tutti i documenti Consiliari e di Giunta in formato elettronico accessibile *.pdf o *.doc compatibili e consultabili da software di screenreader ed consultabili con soluzioni digitali per persone cieche e ipovedenti, affidandone la produzione ad ONLUS ad essa dedicate.
Si allega:
- la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in formato *.pdf (Convenzione ONU.pdf, ratificata in Italia con legge 18 del 3 marzo 2009);
- la Carta dei diritti alla Comunicazione in formato *.pdf (Carta Diritti Comunicazione.pdf, National Commitee for the CommunicationNeeds of Persons with Severe Disabilities, 1992);
- un video esplicativo di un servizio di video-interpretariato da remoto italiano - LIS consultabile al link http://bit.ly/issr1215;
- un documento in formato.pdf di presentazione della soluzione sviluppata presso l’Università Ca’ Foscari Venezia per l’accessibilità per le persone sorde.
Con osservanza.
La Presidente del Gruppo Consiliare M5S
Dr.ssa Ilaria Morghen