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Interrogazione "Corretta applicazione art. 67 c.3 L. 549/1995 - Banchetti"
dei Ilaria Morghen - 20.4.2016
P.G. 45489/2016
Interrogazione: corretta applicazione art. 67 c. 3 L 549/1995 - banchetti
La sottoscritta Consigliera Comunale Ilaria Morghen INTERPELLA il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato:
VISTO CHE
l’art. 38 del D. Lgs. n. 507/93, indica tutti i tipi di occupazione la cui esistenza fa sorgere, in capo al soggetto passivo, l’obbligo di versare il tributo. Il presupposto, ai fini dell’imposizione della Tosap, si individua nell’occupazione, a qualsiasi titolo, di un bene pubblico come conseguente sottrazione dello stesso all’uso indiscriminato da parte della collettività. A tali conclusioni è giunta, anche, la Suprema Corte la quale ha chiarito che tale tassa trova la sua “ratio” nell’utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini, ovverosia nel venir meno, per la collettività e per l’Ente che la rappresenta - come conseguenza di detta utilizzazione della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario.
Tuttavia, affinché possa sorgere l’obbligazione tributaria, è necessaria l’ulteriore condizione del beneficio economico che il contribuente ritrae dall’utilizzo del suolo pubblico. A tal proposito risulta interessante quanto precisato dal Ministero delle Finanze a proposito di occupazioni realizzate con addobbi, festoni o luminarie. E’stato fatto notare come tali fattispecie siano escluse dal tributo in quanto: «pur potendosi individuare il presupposto nel fatto materiale dell'occupazione, non si riscontra, nella generalita' dei casi, quella diretta correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dagli stessi, che costituisce uno dei principi cardini della imposizione disciplinata dal D.lgs. n.507/93».
Alla luce di quanto sopra detto risulta ragionevole ritenere che qualora ci si trovi di fronte a casi dubbi (es. occupazione suolo pubblico per il riconoscimento di un diritto da parte delle forze politiche) bisogna innanzitutto verificare se dalla occupazione l’occupante possa trarre un beneficio economico o, semplicemente, il riconoscimento di una situazione che risulti irrilevante sotto l’aspetto economico.
Tali argomentazioni sono supportate anche da una parte della giurisprudenza secondo la quale la Tosap trova la propria giustificazione nel beneficio economico che il contribuente ritrae dall’utilizzazione del suolo pubblico (Cfr. Commissione Tributaria Provinciale si Salerno – Sez. XIII – sent. 15/01/2001, n. 198);
CONSIDERATO CHE
inoltre, la legge n. 549 del 28 dicembre 1995 ha esonerato dal tributo coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico e ha previsto che i Comuni e le Regioni possano stabilire in alcune ipotesi, tassativamente indicate, l’esenzione dalla tassa. Più precisamente, il comma 67 dell’art. 3 della Legge n. 549/1995 esonera dal pagamento della tassa coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, a condizione che l’area occupata non ecceda i 10 mq;
VERIFICATO CHE
in molti comuni anche a noi vicini, il comma 67 dell’art. 3 della Legge n. 549/1995 è applicato nel rispetto della normativa nella sua interezza;
TUTTO CIO’ ESPOSTO
si interroga il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato sulla natura degli attuali 16+16+20 euro richiesti per l’occupazione suolo pubblico di aree non eccedenti i 10 mq per manifestazioni e iniziative a carattere politico , esprimendo questa forza politica, dubbi sulla giustezza tributaria dell’entrata in oggetto e della quale chiediamo spiegazioni e giustificazioni a norma di legge.
Si chiede di fornire risposta scritta.
Con osservanza.
La Presidente del Gruppo Consiliare M5S
Dr.ssa Ilaria Morghen