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Mozione - Garanti vittime dei reati

di Ilaria Morghen - 18.8.2016

P.G. 93173/2016


VISTA

- la direttiva europea 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 25 ottobre 2012, che ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
(9)Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta... In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, …rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia.

- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha rafforzato gli obblighi di comunicazione e informazione alla vittima e ampliato le sue facoltà di partecipazione al procedimento giudiziario
“Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne e' derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita' dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;”

- il D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016, in attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

- la legge 328 del 2000 all’art. 6, comma 2 lettera e) che prevede una specifica funzione, in capo ai Comuni, di facilitazione alla conoscenza degli atti relativi ai servizi verso i propri cittadini;

CONSIDERATO

- che il Comune di Lucca si è recentemente dotato delle figure del Garante dell’infanzia e del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, intendendo in tal modo tutelare due fasce di cittadini “deboli”.
- che anche nel Comune di Ferrara, con delibera del Consiglio Comunale n° 18 /21469 del 04/06/2007, con la quale si è approvato anche il relativo regolamento, è stata istituita la figura del garante dei diritti delle persone private della libertà personale.
- che esistono altre fasce “deboli” quali le vittime di reato e i loro familiari.
- che la tutela delle vittime di reato deve trovare il riconoscimento e il sostegno oltre l’azione repressiva dell'apparato giudiziario, attraverso la necessaria realizzazione di servizi di sostegno materiale e psicologico alla vittima e ai suoi familiari;
- che la fruizione concreta dei diritti o servizi previsti in normativa può essere difficoltosa e sussiste pertanto la necessità di una maggior tutela. Di qui la necessità, per offrire un adeguato supporto materiale e psicologico, nonché consulenza legale alle persone vittime di reato (in particolare a quelle vittime di reati violenti), di costituire una figura specifica per questo compito che possa coordinare gli interventi.

RITENENDO OPPORTUNO

integrare lo statuto comunale al fine di consentire una maggiore tutela delle persone vittime di reato, specie se violento, e dei loro familiari, attraverso l’istituzione della figura di un Garante dei diritti delle vittime di reato e dei loro familiari.
Uniformando la disciplina di quest'ultimo con quella del Garante dell’infanzia e del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

CHIEDE

al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di effettuare le procedure necessarie a modificare lo statuto comunale e di istituire le figure dei

“GARANTE DELL'INFANZIA, E GARANTE DEI DIRITTI DELLE VITTIME DI REATO E DEI LORO FAMILIARI”,

in modo da inserire i seguenti paragrafi:
- il Garante dell’infanzia interviene a tutela del bambino di fronte alle diverse forme di patologia sociale che lo coinvolgono e promuove azioni collettive ed individuali per la tutela dei diritti del minore.

- Il Garante dei diritti delle vittime di reato e dei loro familiari, nell'ambito delle competenze e delle opportunità che la legge riserva alla sua funzione, opera per il perseguimento della fruizione dei diritti e dei servizi dei diritti delle vittime di reato, specie se violento, e dei loro familiari.

- Il Garante dell’infanzia e dei diritti delle vittime di reato e dei loro familiari vengono eletti – a scrutinio segreto – dal Consiglio, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio. Qualora dopo due votazioni - da tenersi comunque in sedute diverse - non venga raggiunto il quorum, a partire dalla terza votazione per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

- L’elezione dei Garanti è preceduta da un avviso per la presentazione delle candidature.

- I Garanti sono nominati dal Consiglio sulla base di una relazione redatta dalla Commissione comunale permanente competente e restano in carica fino alla elezione dei successori e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza del proprio mandato.

- Le funzioni dei Garanti sono gratuite e ai medesimi sono riconosciuti solo i rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate, per l’espletamento della propria attività.

¬- I Garanti riferiscono in Consiglio Comunale sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritengano opportuno. I Garanti presentano annualmente, entro il mese di Marzo dell’anno seguente, una relazione scritta al Consiglio Comunale sull’attività svolta.

- I Garanti possono essere revocati a seguito della approvazione, a scrutinio segreto e con lo stesso quorum che era stato necessario per la nomina, di una mozione presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati.


La Consigliera Comunale M5S
Dr.ssa Ilaria Morghen




Ultima modifica: 18-08-2016
REDAZIONE: Gruppo Consiliare Movimento5Stelle
EMAIL: gruppo-movimento5stelle@comune.fe.it