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OdG - Contrasto all’attività abusiva di parcheggiatore e guardiamacchine

di Ilaria Morghen - 22 agosto 2016


P.G. 94315/2016

Premesso che

sarebbe auspicabile, da parte di codesta Amministrazione Comunale, la ferma volontà nel garantire ad ogni cittadino, lavoratore e turista, l’utilizzo degli spazi pubblici adibiti a parcheggio o ad area di sosta per Camper, nella totale tranquillità e comodità possibile, senza essere seguiti o importunati;
Parimenti auspicabile, di garantire la sicurezza, in tale contesto, con la prevenzione di incidenti a cose o persone;

Verificato che

il problema dei “parcheggiatori non autorizzati”, ovvero, che operano al di fuori di ogni contesto di sicurezza del lavoro (in conformità al Dlgs 81/2008) e del codice della strada (art. 7 C.d.S., decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, comma 15-bis, confermato con sentenza di Cassazione penale, sez. I, sentenza 08.04.2013 n° 15936),è in continuo incremento;




Visto che

-il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione all’art 1, dispone misure di prevenzione personali applicate dal questore. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano anche a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

All’art.2 il Codice prevede la somministrazione del Foglio di via obbligatorio: qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

-NUOVO CODICE DELLA STRADA
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285)
Art. 7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
D.L. 27 giugno 2003, n. 151 Comma 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 709 a euro 2.850. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI;
Rilevato che

la Polizia Municipale, ha prodotto specifici rapporti, relativi a verifiche condotte nelle aree del centro abitato, dalle quali emerge tale fenomeno, con problematiche interferenti con la sicurezza pubblica e le condizioni di vivibilità dei cittadini nelle stesse aree i quali incorrono nello scendere dall’auto e scontrarsi con la richiesta spesso avanzata con toni e modi aggressivi di un’offerta bandita come ricompensa di una collaborazione non richiesta e assolutamente illegale fornita prima della sosta. E rimane altrettanto illegale l’ansia con cui un libero cittadino lascia l’automobile di proprietà in balia di soggetti che sostano nel parcheggio senza alcuna pertinenza o autorizzazione;



Considerato che
il mancato rispetto dell’ art. 7 C.d.S., decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, comma 15-bis, confermato con sentenza di Cassazione penale, sez. I, sentenza 08.04.2013 n° 15936, l’illecito operato dai parcheggiatori non autorizzati, conferisce alla Polizia Stradale di Stato, l’obbligo di intervento a scopo sanzionatorio ed ostativo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- affinché ci sia un impegno, da parte del Comune assieme agli organi competenti, Prefettura, Polizia di Stato e Polizia Municipale, nel sorvegliare tutte le aree di parcheggio cittadino, in particolare ExMof, Baluardi e Kennedy, e nel tenerle libere da queste attività, che ormai in pianta stabile e senza difficoltà alcuna, si ritrovano a gestire un vasto spazio pubblico, applicando le sanzioni amministrative e in ogni caso la pena accessoria della confisca delle somme percepite;

-applicare come nel Comune di Imola, il metodo adoperato con successo dal Comandante della Polizia municipale Vasco Talenti: il FOGLIO DI VIA. Per un soggetto «spesso presente nel parcheggio» e «considerato pericoloso per la pubblica sicurezza», divieto di rientro nel territorio ferrarese per tre anni. Pena l’arresto da uno a sei mesi.
Con Osservanza.


La Consigliera Comunale M5S
Dr.ssa Ilaria Morghen




Ultima modifica: 29-08-2016
REDAZIONE: gruppo consiliare Movimento5Stelle
EMAIL: gruppo-movimento5stelle@comune.fe.it