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Emendamenti alla delibera P.G. 18385/16 "COSAP"

di Ilaria Morghen,Federico Balboni, Alessandro Bazzocchi, Claudio Fochi,Sergio Mariano Simeone - 14.3.2016
P.G. 30159/2016


Ferrara, 14 Marzo 2016

Al Presidente del Consiglio Comunale

Gruppo Consiliare M5S

Oggetto: Emendamenti alla Delibera PG 18385-16 COSAP e Allegato regolamento
Visto le indicazioni riportate al rilevato della suddetta delibera
“che è necessario integrare la definizione di “passo carraio” prevedendo il “passo carraio
arginale”al fine di prendere atto dell’esistenza di tale realtà;
Considerato che i privati titolari delle concessioni demaniali ai quali è stato richiesto, da parte del comune di Ferrara, il pagamento della Cosap, usufruiscono e per questo pagano la relativa tassa di concessione, di aree del demanio idrico per il mantenimento di una rampa carrabile per accedere ad area privata addossata all’argine sinistro del Po di Volano.
L’accesso e l’uscita dalla proprietà privata non è però destinato al godimento del solo proprietario dell’area a servizio della quale sono realizzate le rampe ma, come prescritto negli “atti di concessione per l’occupazione di bene del demanio idrico ad uso rampa carrabile e manufatto di



scarico acque depurate” il concessionario “dovrà assicurare il libero transito sulle opere idrauliche e loro pertinenze al personale regionale incaricato e relativi mezzi di servizio”.
Venendo meno il presupposto dell’uso esclusivo dei concessionari (presupposto sulla base del quale il Tribunale di Ferrara ha respinto la domanda del sig. Bariani Claudio) il pagamento della Cosap non potrebbe essere imputato solo agli stessi ma anche alla Regione quale ente concedente al quale, si ripete, deve essere assicurato “il libero transito sulle opere idrauliche”.
Ciò premesso, è importante evidenziare come i beni pubblici oggetto di concessione costituiscano “proprietà pubblica in senso oggettivo”.
Pertanto i privati titolari delle concessioni accedono alla pubblica via attraverso un bene del demanio che, nonostante la concessione regionale, è e resta un bene pubblico.
Venendo meno la titolarità su quel bene da parte del privato non può in alcun modo lo stesso essere il soggetto passivo della richiesta di pagamento della Cosap che invece dovrà essere indirizzato al titolare della rampa, nel caso di specie la Regione Emilia Romagna.
Posto che sono ancora aperte tutte le valutazioni sia giudiziarie, che regionali che ministeriali (DEF) in merito.
Chiediamo l’inserimento delle seguenti modifiche:
1. La cancellazione al PG 18385-16 della frase al rilevato:
“che è necessario integrare la definizione di “passo carraio” prevedendo il “passo carraio arginale”al fine di prendere atto dell’esistenza di tale realtà;
2. La cancellazione dell’art 5 bis dell’ ART 5-PASSI CARRAI DEFINIZIONE al REGOLAMENTI E STATUTI/18385-16 ALLEGATO 1
5 bis. Si definisce “strada vicinale privata“la rientranza superiore ai 5 m. o ai 15m (se “agricola”); nel caso in cui la rientranza sia inferiore ai metri sopra citati, dovranno essere affisse le relative tabelle di passo carraio e adottati eventuali dispositivi di sicurezza.
3. La cancellazione dell’ ART 5 bis- PASSI CARRAI SU STRADE ARGINALI
1. Dicesi passo carraio su strada arginale il passo carraio che si apre su strada “regionale” arginale data in concessione al Comune.

E’ fatta naturalmente salva la totale applicazione dell’art.5.
Con osservanza.
Firmato i Consiglieri del M5S

Dr.ssa Ilaria Morghen


Federico Balboni

Alessandro Bazzocchi

Claudio Fochi

Sergio Mariano Simeone
Ultima modifica: 06-05-2016
REDAZIONE: Gruppo Consiliare Movimento5Stelle
EMAIL: gruppo-movimento5stelle@comune.fe.it