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O.d.G. sulla trascrizione dei matrimoni same-sex contratti all'estero - P.G. n.78427

di Leonardo Fiorentini, Ilaria Baraldi, Silvia Mantovani e Paola Peruffo
Ferrara, 27 luglio 2015 - P.G.n. 78427

Al Sig Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale


OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SULLA TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI SAME-SEX CONTRATTI ALL’ESTERO


PREMESSO CHE
In Italia è da tempo in corso un dibattito socio-culturale sull’estensione dei diritti di cui godono i cittadini che contraggono matrimonio secondo le norme del codice civile vigente anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso e che a tale dibattito si affianca una corposa giurisprudenza europea e italiana

CONSIDERATO CHE
Il Parlamento Europeo, ha chiesto più volte agli Stati dell’Unione di rimuovere “gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni”

La Corte Europea dei Diritti Umani ha stabilito che la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita familiare”, il cui rispetto è garantito dall’articolo 8: dunque le coppie omosessuali rientrano a pieno titolo nella nozione giuridica di “famiglia” (sentenza Schalk and Kopf), estensione pienamente recepita nella giurisprudenza italiana in particolare dalla Cassazione sentenza n. 601/13

La CEDU, con pronuncia del 21 luglio 2015, stabilisce che l’Italia ha fallito nell’osservare gli obblighi positivi che derivano dall’articolo 8 Cedu e che consistono nella necessità di prevedere almeno una forma di riconoscimento giuridico della relazione stabile tra persone dello stesso sesso. In particolare: “La Corte ribadisce che ha già ritenuto che le coppie omosessuali sono capaci come le coppie eterosessuali di costituire relazioni stabili e impegnative, e che sono in una situazione notevolmente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento legale e di protezione della loro relazione”; essa ha già riconosciuto che le coppie dello stesso sesso sono protette dalla norma che assicura tutela alla “vita familiare”, e rileva che “a dispetto di alcuni tentativi lungo tre decenni, il legislatore italiano è stato incapace di approvare la relativa normativa” e ciò nonostante la Corte costituzionale italiana e la Corte di cassazione avessero già rilevato più volte una lesione della Costituzione italiana (articolo 2) e sollecitato un intervento del Parlamento

L’art.9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000 afferma che “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. La distinzione del diritto di sposarsi dal diritto di costituire una famiglia definisce in modo chiaro il diritto ad essere considerati famiglia anche al di fuori dell’istituto del matrimonio

La stessa Carta di Nizza, recepita all’interno del Trattato costituzionale europeo già approvato dal Parlamento italiano, afferma all’art.21 il contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta motivata da orientamento sessuale

L’estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso è stata introdotta in undici Paesi europei (Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca, Francia, Regno Unito, Lussemburgo). Nel maggio 2015 l’Irlanda è stato il primo paese al mondo ad aver introdotto il matrimonio egualitario tramite referendum. Il matrimonio è previsto in altre aree del mondo: Canada, Repubblica Sudafricana, Argentina, Uruguay, Nuova Zelanda, il distretto federale di Città del Messico, la capitale americana Washington DC ed in ben trentadue Stati USA su cinquanta; altri Paesi hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio: così in Germania, Finlandia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Andorra, Ungheria, Slovenia, Estonia. In Europa occidentale l’Italia è rimasta fra i pochi Stati (insieme a Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Grecia) a non prevedere alcun riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso

Con la sentenza Obergefell v. Hodges del giugno 2015, la Corte Suprema degli Stati Uniti (che qui richiamiamo nelle sue motivazioni poiché esse attingono a concetti universali – validi, quindi, al di là della legislazione di riferimento - per quanto attiene la tutela dei nuclei familiari in particolare con minori) riconosce il diritto costituzionale al matrimonio per persone gay e lesbiche. Tra i motivi più significativi per il riconoscimento del diritto al matrimonio, la Corte ricorda “che esso tutela i bambini e le famiglie e per questo trae significato dal diritto di procreare, di crescere ed educare i figli”. “In base alle leggi statali, alcune delle tutele per i bambini derivanti dal matrimonio sono di natura materiale. Ma dando riconoscimento e stabilità sul piano giuridico alle unioni tra i loro genitori, il matrimonio permette anche ai bambini di comprendere l’integrità e l’intimità della propria famiglia e la sua armonia con le altre famiglie della loro comunità e della loro vita quotidiana. Il matrimonio permette, inoltre, quella stabilità e permanenza che è importante per la tutela degli interessi del bambino”. Dopo aver, dunque, richiamato la realtà delle molte coppie omosessuali con figli, la sentenza conclude che “escludere le coppie dello stesso sesso dal matrimonio contraddice una premessa centrale dello stesso diritto al matrimonio. Senza il riconoscimento, la stabilità, e la prevedibilità che il matrimonio offre, i loro bambini soffrono lo stigma derivante dal ritenere le loro famiglie come qualcosa di minore importanza. … Le leggi sul matrimonio che vengono in considerazione ai fini di questa pronuncia dunque danneggiano ed umiliano i bambini delle coppie dello stesso sesso”. Anche per questo i giudici americani ritengono indispensabile il loro intervento anche contro la volontà del Legislatore, perché “Gli individui non possono attendere l’azione del legislatore perché sia loro riconosciuto un diritto fondamentale”. “L’idea della Costituzione è quella di sottrarre certi temi alle vicissitudini della lotta politica e di porli oltre la portata delle maggioranze e dei funzionari pubblici”

Infine, secondo la Corte Costituzionale l'espressione “società naturale” non comporta alcun rimando al diritto naturale poiché con tale espressione si volle sottolineare che la famiglia ha diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo deve riconoscere. Secondo la Corte, inoltre, i concetti di famiglia e di matrimonio, siccome dotati della duttilità propria dei principi costituzionali, non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore e, quindi, vanno interpretati tenendo conto delle trasformazioni dell’ordinamento e dell’evoluzione della società e dei costumi

RILEVATO CHE
Oggi esiste nella società italiana una realtà assai diffusa di convivenze omosessuali stabili, spesso con figli, che alla luce del sole reclamano tutela giuridica e uguaglianza dei diritti

Il legislatore nazionale tarda a dare seguito a tutte le sollecitazioni delle Corti italiana ed europea e a legiferare in materia di unioni omosessuali e a nulla valgono, ad oggi, e ancora, i richiami alla pazienza, assistendo la comunità che chiede tutela ad uno slittamento continuo della definizione della loro situazione, ritenuta sempre subalterna ad altre innumerevoli, altrettanto ma non più importanti, questioni

Numerosi Comuni italiani, già dagli anni’90, hanno dato vita a Registri delle Unioni civili o rilasciano Attestati di costituzione di famiglia basata sui vincoli affettivi come risposta alla crescente richiesta di tutela da parte delle coppie di conviventi di fatto, soprattutto sulla spinta delle coppie gay e lesbiche a cui è ad oggi negato il diritto al riconoscimento giuridico della loro relazione.
Sono in numero crescente le coppie omosessuali che si recano all’estero per potere accedere a un diritto negato in patria e dare suggello pubblico alla loro relazione e al loro progetto di vita comune

L’art. 28 della legge 218/1995 prevede che “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei congiunti al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento”

L’impossibilità di potere accedere al riconoscimento pubblico della propria condizione sociale di coppia non rappresenta solo una violazione del principio di uguaglianza nell’accesso a diritti concreti ma comporta anche una lesione della propria dignità individuale e di coppia. Questo rappresenta un ostacolo al benessere individuale e una fonte di stress sociale a cui viene ingiustamente sottoposta una parte della popolazione a causa di una condizione personale, in violazione del principio di non discriminazione per orientamento sessuale

DATO ATTO
Della riserva assoluta di legge per quanto concerne l’introduzione nell’ordinamento nazionale del matrimonio o di istituto che produca effetti analoghi

Che la trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all’estero non è contraria all’ordine pubblico

RITENUTO CHE
Le norme comunitarie e la Convenzione dei Diritti dell’Uomo, attraverso la loro ratifica, dispieghino già i loro effetti nell’ordinamento giuridico italiano anche in assenza di una normativa ad hoc

Un’Amministrazione Comunale abbia l’onere di predisporre tutte le azioni idonee a combattere atteggiamenti discriminatori e sia in suo potere contribuire alla crescita socio-culturale della propria comunità anche attraverso atti con forte valenza simbolica

L’esercizio di tale potere non sia in contrasto con l’attribuzione dei poteri tra Parlamento ed Enti Locali

Sia interesse dell’Amministrazione disporre di informazioni circa la capacità matrimoniale dei cittadini residenti, ossia circa l’esistenza di rapporti familiari validamente costituiti in base ad altri ordinamenti esteri, soprattutto in considerazione del fatto che l’art. 28 della legge 218/1995 prevede che “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”

TENUTO CONTO CHE
Il giorno 17 luglio sono state depositate presso il Comune 1300 firme (di cui 100 autenticate) di cittadini che chiedono che anche a Ferrara possano essere trascritti i matrimoni same-sex celebrati e registrati all’estero

Negli ultimi mesi si sono succedute numerose sentenze di tribunali ordinari e amministrativi (da ultimo, Corte d’Appello di Napoli, sent. 13.3.2015; Tribunale di Grosseto, decreto 17.2.2015; TAR Lazio, sent. 9.3.2015 che dichiara illegittimo il provvedimento prefettizio di annullamento della trascrizione del matrimonio) che confermano la necessità di riconoscere a persone sposate all’estero il loro vincolo di coniugio e i diritti-doveri che ne discendono anche in Italia

CONSIDERATO INFINE
Che il Comune di Ferrara assolve alle proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione, a quelli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Statuto comunale, art.4 punto 1); in particolare promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e consolida ed estende i valori di giustizia, libertà e democrazia (art.4 punto 2 lett. a); promuove la solidarietà della comunità ferrarese (art. 4 punto 2 lett. h)

TUTTO CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE
INVITA
Il Sig. Sindaco ad emanare una apposita Direttiva con la quale dispone che il Servizio anagrafe, stato civile ed elettorale del Comune di Ferrara e, per esso, i delegati alle funzioni di Ufficiale di Stato civile provvederanno a trascrivere nell’archivio di cui all’art. 10 DPR 396/2000, su richiesta degli interessati, previo scrutinio della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo DPR, gli atti attestanti la celebrazione di matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso.


Sottoscritto da:
Leonardo Fiorentini – SEL
Silvia Mantovani – M5S
Ilaria Baraldi – PD
Paola Peruffo – F.I.


Ultima modifica: 20-08-2015
REDAZIONE: Gruppo Sinistra Italiana
EMAIL: gruppo-sel@comune.fe.it