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Sanità, petrolchimico e conflitti di interesse (VI)

Archivio legislatura 2009 - 2014
Il consigliere comunale Tavolazzi divaga e non risponde. Ma la questione di quali potestà ha il Comune è chiarissima: tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale "salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".
In particolare, al consiglio comunale spettano le funzioni d'indirizzo e controllo politico e amministrativo limitatamente alle attività degli organi del Comune e delle sue istituzioni, aziende, società o altre forme associative e di cooperazione. Tra i pubblici servizi espressamente sottratti al controllo comunale c'è l'assistenza e l'organizzazione sanitaria, attribuita invece alla diretta competenza regionale. Per questo motivo, nell'esercizio della loro funzione di controllo e indirizzo i consiglieri hanno diritto di accesso a tutte le notizie e gli atti dell'amministrazione comunale e delle sue istituzioni, aziende, ecc., ma non a quelli delle aziende sanitarie. Per lo stesso motivo i consiglieri possono istituire commissioni di indagine su tutte le attività del Comune, ma non su quelle delle aziende sanitarie, così come la commissione consiliare di controllo sui servizi pubblici locali non ha competenze sulle aziende sanitarie. Ugualmente, il Comune non può svolgere referendum in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, perché non è di sua competenza. La commissione sanità e il consiglio possono invitare a riferire i rappresentanti delle aziende sanitarie, nell'ambito della normale collaborazione tra enti pubblici, ma non possono deliberare in materia di assistenza e organizzazione sanitaria. I consiglieri comunali possono adottare a maggioranza "risoluzioni, mozioni o ordini del giorno per esprimere orientamenti" su qualsiasi tema (quindi anche la sanità), ma tutti gli eventuali loro auspici, inviti, appelli, proteste, richieste, impegni del sindaco e della giunta sono privi di efficacia sulle aziende sanitarie, che sono tenute a rispondere solo alla Regione. Al Comune competono quindi solo limitatissime competenze in materia sanitaria: l'unica funzione d'indirizzo svolta dal sindaco (nella Conferenza territoriale socio-sanitaria) è espressamente limitata "nell'ambito della programmazione regionale" e può tradursi esclusivamente in "osservazioni", "valutazioni" e "proposte" da trasmettere ai direttori generali delle aziende locali e alla Regione; infine il sindaco può intervenire soltanto in casi precisi di pericolo per la salute pubblica e solo "con ordinanze contingibili ed urgenti".
Per individuare tutti i potenziali casi di controllore coincidente con il controllato ("conflitto d'interessi"), la legge che regola le ineleggibilità dei consiglieri comunali ha tenuto conto delle diverse attribuzioni di poteri che un consigliere ha, a seconda che si tratti di un organo del Comune stesso, di una sua azienda o partecipata, o di un altro ente o soggetto pubblico o privato. Allo stesso tempo ha tenuto conto di chi ha effettivi poteri di governo nei vari enti e aziende pubbliche e private. Ne è risultato che il Comune è l'unico ente per il quale tutti i dipendenti sono ineleggibili, mentre delle aziende sanitarie lo sono soltanto i direttori generali, amministrativi e sanitari.
E' un elementare principio di civiltà giuridica che, in uno stato di diritto, gli organi della pubblica amministrazione possono esercitare le sole potestà loro conferite dalle norme. Così come voler cambiare unilateralmente le regole del gioco democratico (comprese quelle sul conflitto d'interessi) attribuendosi la possibilità di stabilirle, variarle e interpretarle a piacimento è cosa possibile e normale solo in regime di dittatura.
Ultima modifica: 31-01-2013
REDAZIONE: Gruppo Partito Democratico
EMAIL: gruppo-partitodemocratico@comune.fe.it
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